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Indice dei contenuti
- Di che cosa si tratta
- Chi può essere garantito
- Cosa può essere garantito
- Chi sono i beneficiari finali della garanzia
- Quali sono le caratteristiche della garanzia
- Qual è la procedura di concessione della garanzia
- Perfezionamento degli investimenti e eventuale escussione della garanzia
- Casi di inefficacia e di revoca della garanzia
- Contribuzioni Integrative
- Per informazioni
Di che cosa si tratta
È stato istituito il Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start up innovative. Il Fondo ha lo scopo di offrire opportunità di patrimonializzazione alle start up innovative esistenti, nonché di promuovere la nascita e l’insediamento in Friuli Venezia Giulia di nuove iniziative.
Chi può essere garantito
Possono essere garantiti i soggetti investitori che effettuano operazioni di venture capital in
start up innovative. Si tratta di intermediari finanziari e di società di partecipazione, come
definiti dalla normativa fiscale italiana, oppure di investitori privati indipendenti.
Per poter essere garantiti i soggetti investitori devono, tra l’altro:
a) essere attivi da 5 anni, se persone giuridiche, e aver chiuso 10 operazioni di
investimento in equity o quasi-equity negli ultimi 10 anni;
oppure
b) investire insieme ad altri soggetti investitori che possiedono requisiti di cui alla
precedente lettera a) o insieme a incubatori di start-up innovative o a investitori riconosciuti
dalla normativa della Consob;
oppure
c) fornire un’attestazione concernente la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del
business plan della start-up redatta da un professionista indipendente (avvocati, commercialisti o
altri revisori legali che abbiano svolto funzioni di amministrazione e controllo in spa).
L’iniziativa di investimento proposta al Fondo è basata sulla positiva valutazione del
business plan della start up innovativa da parte del soggetto investitore o del professionista
indipendente, effettuata secondo criteri di professionalità e buona fede.
Cosa può essere garantito
In conformità all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 651/2014, oggetto della garanzia
rilasciata a favore dei soggetti investitori possono essere i seguenti investimenti:
1) investimenti strutturati come capitale sociale privilegiato, da attuare mediante
sottoscrizione di azioni o quote, con “opzione put”;
2) debito non garantito e subordinato, da effettuare congiuntamente agli investimenti
strutturati come capitale sociale privilegiato.
Gli investimenti di venture capital devono avere durata minima di 3 anni.
Chi sono i beneficiari finali della garanzia
La garanzia del Fondo è rilasciata nell’interesse delle start up innovative, come definite
all'articolo 25, comma 8, del decreto legge 179/2012, aventi sede operativa in Friuli Venezia
Giulia nelle quali i soggetti garantiti effettuano gli investimenti di venture capital.
Le start up innovative hanno l’obbligo di svolgere nel territorio regionale le attività
contemplate dal business plan e, per la durata della garanzia del Fondo, di:
a) mantenere la sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia;
b) applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle
risultanti dai contratti di lavoro della categoria e della zona in conformità all’articolo 36 dello
Statuto dei lavoratori;
c) rispettare le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.
Quali sono le caratteristiche della garanzia
La garanzia è concessa a titolo gratuito sulle operazioni ammissibili, per un ammontare massimo
garantito per iniziativa e per soggetto beneficiario finale pari a 1 milione di euro. La copertura
massima dipende dalle caratteristiche del soggetto investitore e può raggiungere il 70%
dell'importo delle operazioni stesse.
Sulle operazioni garantite dal Fondo il soggetto investitore non può acquisire alcuna
ulteriore garanzia, reale, assicurativa, bancaria o fideiussoria, rispetto alla garanzia del Fondo.
Nel caso di investimenti nel capitale sociale, la regola generale è che la copertura del
Fondo interviene sull’ammontare della perdita dato dalla differenza tra il prezzo di acquisto ed il
prezzo di cessione delle azioni o quote del soggetto beneficiario finale, come risultanti dagli
atti di sottoscrizione e compravendita del soggetto investitore.
Qualora, per vicende legate alla vita della start up o al rapporto tra start up e soggetto
investitore, non si giunga nei termini previsti dalla “opzione put” alla cessione delle azioni o
quote, si fa riferimento:
I) alla differenza tra il prezzo di acquisto e il valore di realizzo delle quote o azioni
(nei casi di liquidazione volontaria o procedura concorsuale della start up);
II) alla riduzione di valore rispetto al prezzo di acquisto delle azioni o quote, al netto,
in ipotesi di cessione del diritto d’opzione, del valore di realizzo del diritto d’opzione medesimo
(nel caso di azzeramento del capitale sociale per copertura di perdite);
III) alla differenza tra il prezzo di acquisto e il valore di ipotetico realizzo delle azioni
o quote (nel caso di mancato esercizio della opzione put alla scadenza del termine ultimo previsto
o, più in generale, della mancata vendita delle quote o azioni privilegiate o del corrispondente
diritto d’opzione a tale scadenza da parte del soggetto investitore).
Nel caso di debito non garantito e subordinato, la copertura interviene sull’ammontare non
rimborsato.
La garanzia del Fondo ha durata corrispondente all’investimento garantito e comunque non
superiore a 7 anni.
Qual è la procedura di concessione della garanzia
L’iniziativa di investimento di venture capital è presentata dal soggetto investitore a FVG Plus
con le modalità e i termini e unitamente ai documenti stabiliti da bando approvato con decreto
dirigenziale.
Le iniziative presentate sono istruite da FVG Plus secondo l’ordine cronologico di
ricevimento e sono concesse, in via generale, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della
richiesta del soggetto investitore.
Perfezionamento degli investimenti e eventuale escussione della garanzia
Gli investimenti di venture capital contemplati dall’iniziativa devono essere perfezionati entro
24 mesi dalla data di notificazione al soggetto investitore della deliberazione di ammissione alla
garanzia del Fondo.
La richiesta di escussione della garanzia del Fondo è presentata dal soggetto investitore a
FVG Plus con le modalità e i termini e unitamente alla documentazione previste dal bando.
Casi di inefficacia e di revoca della garanzia
Il regolamento disciplina puntualmente i casi di inefficacia e di revoca della garanzia.
In linea generale, la garanzia del Fondo è inefficace qualora sia stata concessa sulla base
di informazioni, attestazioni o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti del soggetto
investitore ovvero sulla base di informazioni, attestazioni o dichiarazioni mendaci, inesatte o
reticenti del soggetto beneficiario finale, che il soggetto investitore aveva verificato o avrebbe
potuto verificare con la dovuta diligenza professionale.
Nel caso in cui la start-up innovativa non rispetti gli obblighi stabiliti, la garanzia non è
revocata, ma è imposto alla start-up innovativa di pagare una somma corrispondente al valore di
mercato della commissione calcolata in base al documento ufficiale vigente della Commissione
europea in materia di garanzie pubbliche alle imprese. Nel caso in cui la start up non effettui il
pagamento, il soggetto investitore ha la possibilità di effettuare il versamento della somma dovuta
al Fondo. Qualora né la start-up innovativa né il soggetto finanziatore effettuino il pagamento, la
garanzia è revocata.
Contribuzioni integrative
Unitamente alla garanzia a favore del soggetto investitore, può essere concessa una contribuzione integrativa a diretto beneficio della start-up innovativa, in forma di contributo a fondo perduto. Tale contribuzione integrativa una contribuzione integrativa è diretta a promuovere l’aumento di capitale sociale da parte di soci diversi dal soggetto investitore ammesso alla garanzia del Fondo, effettuata in connessione all’iniziativa di investimento di venture capital. La contribuzione integrativa è pari al massimo al 70% dell’aumento di capitale apportato da soci non garantiti in concomitanza con gli investimenti garantiti dal Fondo, fino a un massimo di 100mila euro. La richiesta di contribuzione integrativa è presentata dalla start-up innovativa a FVG Plus, unitamente alla richiesta di ammissione alla garanzia dei soggetti investitori.
La contribuzione integrativa concessa è erogata, a richiesta del soggetto beneficiario finale, dopo che l'aumento di capitale sociale è stato interamente versato.
Per informazioni
Per maggiori informazioni è possibile contattare:
Gabriele Colapietro
via Marco Volpe, 10/C - 33100 Udine (UD)
gabriele.colapietro@fvgplus.it
cell: 331 8082187
Paola Del Neri
Via Trento, 2 - 34132 Trieste (TS)
paola.delneri@fvgplus.it
tel. 040 377 5641
cell. 338 2283917