Si comunica l’ESAURIMENTO DELLE RISORSE DISPONIBILI (Legge Regionale 7/2000, articolo 33, comma 5).

Per informazioni

Per maggiori informazioni è possibile contattare le banche convenzionate o la Segreteria del Comitato di gestione:

Comitato di gestione di cui alla L.R. 2/2012, art. 10
via Trento, 2 - 34132 Trieste (TS)
PEC: fondosviluppo@certregione.fvg.it
 

Giovanni Liverani
giovanni.liverani@regione.fvg.it
sede Udine - via Marco Volpe, 10/c
sede Trieste - via Trento, 2
tel. 338 2283925
 

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Beneficiari

Le imprese aventi sede operativa sul territorio regionale, iscritte nel Registro delle imprese
 

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Regime di aiuto

a) Regolamento (UE) n. 2023/2831 (de minimis) della Commissione del 13 dicembre 2023;
oppure
b) Regolamento (UE) n. 651/2014 (aiuti in esenzione) della Commissione del 17 giugno 2014, articolo 22 (Aiuti alle imprese in fase di avviamento).

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Finanziamenti concedibili

a) finanziamenti agevolati per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine (finanziamenti agevolati Consolidamento);

b) finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine (finanziamenti agevolati Liquidità).

I finanziamenti agevolati Consolidamento e Liquidità sono finalizzati a sostenere l’equilibrio della gestione finanziaria e il rilancio dell’attività economica svolta dall’impresa presso sedi operative situate sul territorio regionale. È in ogni caso vietata la riduzione o la delocalizzazione dell’attività economica svolta dall’impresa presso sedi operative situate sul territorio regionale.

 

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Ammontare, durata e tasso di finanziamento agevolato

A seconda della tipologia di finanziamento agevolato:

a) finanziamento agevolato Consolidamento: ammontare minimo 25.000 euro, massimo 500.000 euro; durata massima 10 anni;

b) finanziamento agevolato Liquidità: ammontare minimo 25.000 euro, massimo 500.000 euro; durata massima 6 anni;

 

Tassi: tasso fisso dell’1,30% e, nel caso di concessione di finanziamenti agevolati di importo non superiore a 150.000 euro, tasso fisso dell’1,20%.


I finanziamenti agevolati Liquidità possono essere concessi anche in relazione allo smobilizzo di crediti vantati nei confronti di imprese e pubbliche amministrazioni e all'anticipazione di specifici crediti d'imposta.

I finanziamenti agevolati Consolidamento e i finanziamenti agevolati Liquidità non possono essere destinati a consolidare o estinguere debiti nei confronti della banca convenzionata e delle altre banche facenti parti dello stesso gruppo bancario ai sensi del Testo unico bancario.
 

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Procedimento

L'incentivo è concesso dal Comitato di gestione con procedimento valutativo.
L’impresa interessata a richiedere l’attivazione di un finanziamento agevolato Consolidamento o Liquidità presenta apposita domanda (Fase I) ad una delle banche convenzionate attuatrici. I moduli della domanda sono disponibili nell'apposita sezione.
Dopo il ricevimento della domanda, la banca prescelta effettuerà l’istruttoria bancaria richiedendo tutte le informazioni ritenute opportune in base ai criteri di diligenza professionale e perizia bancaria.
Nel caso in cui l’istruttoria bancaria abbia esito positivo, la banca provvederà a trasmettere al Comitato di gestione apposita richiesta di deliberazione dell’intervento agevolativo, unitamente alla documentazione necessaria sottoscritta dall’impresa (Fase II).
La concessione di finanziamento agevolato deliberata dal Comitato di gestione è comunicata alla banca ai fini della stipulazione del contratto di finanziamento con il soggetto beneficiario e dell’erogazione dell’importo dello stesso, in conformità a quanto previsto nella convenzione con la Regione.

Si comunica che le risorse per la concessione di finanziamenti agevolati Consolidamento e Liquidità sono attualmente esaurite.

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Riservato alle banche convenzionate

Comunicazioni banche-segreteria >>>

    

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