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Per informazioni
Per maggiori informazioni è possibile contattare la Segreteria del Comitato di gestione:
Comitato di gestione di cui alla L.R. 2/2012, art. 10
via Trento, 2 - 34132 Trieste (TS)
PEC:
frie@certregione.fvg.it
Paola Del Neri
paola.delneri@regione.fvg.it
sede Trieste - via Trento, 2
tel. 040 377 5641
cell. 338 2283917
Di cosa si tratta
Mutui a tasso agevolato concessi in conformità alla normativa vigente in materia di Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, per:
a) la costruzione, la riattivazione, la trasformazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane;
b) costruzioni navali;
c) attività turistico-alberghiere;
d) altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale;
e) iniziative imprenditoriali concernenti attività destinate a essere svolte nell’ambito portuale di Trieste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 714;
f) iniziative delle imprese edili, limitatamente agli investimenti di carattere industriale.
Beneficiari
PMI e grandi imprese aventi sede operativa sul territorio regionale, iscritte nel Registro delle imprese.
Possono beneficiare dei finanziamenti agevolati anche i soggetti che, pur non avendo sede operativa nel territorio regionale al momento della presentazione della domanda per l’attivazione dei finanziamenti agevolati o della richiesta di deliberazione dell’intervento agevolativo, si impegnano ad attivarla entro la data di conclusione dell’iniziativa all’attivazione. L’intervento agevolativo deliberato è revocato nel caso in cui tali soggetti non procedano entro la data di conclusione dell’iniziativa all’attivazione ed alla registrazione nel Registro delle imprese della sede sul territorio regionale nella quale è realizzata l’iniziativa finanziata.
Regime di aiuto
a) regolamento (UE) n. 651/2014 (aiuti in esenzione) della Commissione del 17 giugno 2014, artt. 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti), 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) e 22 (Aiuti alle imprese in fase di avviamento);
oppure
b) regolamento (UE) n. 2023/2831 (de minimis) della Commissione del 13 dicembre 2023.
Iniziative finanziabili e caratteristiche del finanziamento
Nel caso di PMI, sono ammissibili le seguenti iniziative di investimento:
1) creazione di un nuovo stabilimento, ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente,
diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non
fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento o cambiamento sostanziale del processo di
produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei
servizi interessati dall’investimento nello stabilimento (i relativi finanziamenti agevolati
possono essere concessi quali aiuti de minimis o quali aiuti in esenzione, a scelta del
richiedente);
2) acquisizione di attivi appartenenti ad uno stabilimento che è stato chiuso o sarebbe stato
chiuso senza tale acquisizione (i relativi finanziamenti agevolati possono essere concessi quali
aiuti de minimis o quali aiuti in esenzione, a scelta del richiedente).
Nel caso di grandi imprese, sono ammissibili le seguenti iniziative di investimento:
a) creazione di un nuovo stabilimento o diversificazione delle attività di uno stabilimento
esistente, purché le nuove attività non siano uguali o simili a quelle già svolte nello
stabilimento (i relativi finanziamenti agevolati possono essere concessi quali aiuti de minimis o
quali aiuti in esenzione, a scelta del richiedente);
b) acquisizione di attivi appartenenti ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento
sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito, purché le nuove attività
che saranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello
stabilimento prima dell'acquisizione (i relativi finanziamenti agevolati possono essere concessi
quali aiuti de minimis o quali aiuti in esenzione, a scelta del richiedente)..
Sia nel caso di PMI che di grandi imprese, è ammissibile la realizzazione di tipologie di iniziative d'investimento diverse da quelle elencate sopra dirette allo sviluppo e al rafforzamento aziendale, come per esempio, la mera sostituzione di macchinari esistenti con macchinari nuovi (i relativi finanziamenti agevolati possono essere concessi soltanto quali aiuti de minimis).
Le spese ammissibili sono elencate agli articoli 13 e 14 del regolamento.
I finanziamenti agevolati FRIE hanno ammortamento massimo di 15 anni, più massimo 2 anni di preammortamento. Salva la possibilità di richiedere finanziamenti di importo minore, i finanziamenti agevolati FRIE assicurano una copertura massima dell’75% del programma di investimento ritenuto ammissibili. L’ammontare minimo dei finanziamenti agevolati FRIE è pari a 100 mila euro mentre l’importo massimo è pari a 20 milioni di euro.
I tassi d’interesse variabili applicati sono i seguenti:
- grandi imprese: tasso Euribor a 6 mesi ridotto del 20%;
- medie imprese: tasso Euribor a 6 mesi ridotto del 50%;
- piccole imprese: tasso Euribor a 6 mesi ridotto del 65%.
In ogni caso, i tassi d’interesse minimi sono:
- 0,95% per finanziamenti fino a € 2.500.000,00;
- 0,85% per finanziamenti tra € 2,500.000,00 e € 7,500.000,00;
- 0,45% per i finanziamenti superiori a € 7.500.000,00.
Unitamente alla concessione del finanziamento agevolato, è possibile richiedere la concessione di contribuzioni integrative per l’abbattimento degli oneri finanziari.
Nel caso di iniziative dirette ad ovviare ai danni causati da eventi calamitosi, la contribuzione integrativa può essere pari al 100 per cento della somma degli interessi relativi alle rate di ammortamento previsti dal piano di ammortamento al momento della deliberazione del finanziamento agevolato.
Procedimento
Fase I
L’impresa interessata a richiedere l’attivazione del finanziamento agevolato presenta domanda ad una delle banche convenzionate con la Regione, utilizzando l’apposita modulistica. Alla domanda per l’attivazione del finanziamento agevolato, è acclusa, se l’impresa è interessata, la domanda di contribuzione integrativa del finanziamento agevolato. In generale, la domanda deve essere presentata alla banca convenzionate prima dell'avvio dell’iniziativa e sono considerati ammissibili i costi sostenuti dopo la presentazione della domanda. La richiesta della contribuzione integrativa è parte integrante della domanda di attivazione del finanziamento agevolato presentata dall’impresa alla banca convenzionata e, pertanto, non può essere presentata separatamente. In caso di applicazione del regime “de minimis”, le domande possono essere presentate anche dopo l’avvio dell’i niziativa e sono considerati ammissibili anche i costi sostenuti nei 365 giorni precedenti alla presentazione della domanda.
Fase II
Dopo il ricevimento della domanda la banca convenzionata effettuerà l’istruttoria bancaria
richiedendo le informazioni ritenute opportune in base ai criteri di diligenza professionale e
perizia bancaria. Nel caso in cui l’istruttoria bancaria abbia esito positivo, la banca trasmette
al Comitato di gestione la richiesta di deliberazione dell’intervento agevolativo. Con la medesima
deliberazione, se richiesta, è deliberata la concessione della contribuzione integrativa.
Successivamente alla deliberazione del Comitato, è stipulato il contratto di finanziamento tra
impresa e banca convenzionata. Il finanziamento agevolato è erogato dalla banca convenzionata in
base al graduale avanzamento dei lavori accertato dalla banca medesima, che provvede ad accreditare
le erogazioni a favore delle imprese. La rata di saldo, unitamente all’eventuale contribuzione
integrativa, viene erogata a seguito di accertamento che l’iniziativa finanziata è stata
completamente realizzata ed è funzionante e provvista di tutte le autorizzazioni necessarie.