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Per creare le migliori condizioni affinché i nostri corregionali all’estero possano mantenere
saldo il loro legame affettivo e culturale con la terra d’origine, e per offrire a quelli di loro
che scelgono di rimpatriare un valido sostegno nell’affrontare le difficoltà, anche economiche, che
sovente possono presentarsi dopo il rientro, la Regione si è dotata già da molti anni di una legge
speciale, volta a regolare in modo organico l’intera materia.
Si tratta della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi
regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), che prevede un complesso di azioni
e strumenti giuridici diretti da un lato alle singole persone fisiche o nuclei familiari e, dall’a
ltro, a una cerchia di Enti e Associazioni rappresentativi dei corregionali all’estero, i quali
possiedono specifiche conoscenze delle caratteristiche e dei problemi delle varie comunità e dei
relativi contesti culturali e sociali in cui operano e la cui funzione, pertanto, è riconosciuta di
interesse regionale.
Indice dei contenuti
Persone fisiche destinatarie degli interventi
Gli interventi previsti dalla LR 7/2002 sono destinati alle persone fisiche rientranti nelle seguenti categorie:
- I corregionali all’estero, che comprendono i cittadini emigrati dal Friuli Venezia Giulia, i cittadini emigrati già residenti negli ex territori italiani passati dalla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia in forza del trattato di pace del 1947 e degli accordi di Osimo ratificati dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, i loro familiari e discendenti, che risiedono stabilmente fuori dal territorio nazionale;
- I rimpatriati, ovvero i corregionali di cui al punto precedente, che dai Paesi di emigrazione, dopo una permanenza non inferiore a cinque anni, hanno fatto definitivo in regionale da non più di due anni.
Limitatamente agli interventi espressamente previsti, sono destinatari altresì i corregionali residenti in Italia, fuori del territorio regionale.
Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati
La LR 7/2002 istituisce il "Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati", destinato al finanziamento degli interventi compresi nelle due fondamentali Azioni contributive delineate dalla legge stessa e di tutti gli ulteriori interventi specifici previsti. L’ammontare del Fondo e la sua ripartizione in quote per le due Azioni contributive suddette e per gli altri interventi che gravano sul Fondo stesso sono determinati in sede di manovra finanziaria (Legge di stabilità – Assestamento di bilancio).
Le azioni regionali previste dalla L.R. 7/2002
La LR 7/2002 detta le linee portanti della disciplina relativa alle seguenti azioni nel settore. Sono previsti inoltre alcuni interventi specifici, destinati al sostegno di iniziative mirate.
- Azione regolativa "Riconoscimento della funzione di interesse regionale svolta da enti, associazioni e istituzioni in favore dei corregionali residenti fuori dal territorio regionale e dei rimpatriati"
- Azione contributiva "Sostegno dei progetti di attività e dei progetti integrati degli enti con funzione riconosciuta di interesse regionale"
- Azione contributiva "Sostegno al rimpatrio e al reinserimento nel Friuli Venezia Giulia dei corregionali all’estero"
Interventi finanziari specifici
La LR 7/2002 prevede inoltre che, con le risorse disponibili nel Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati :
- possano essere concessi contributi alle istituzioni scolastiche e di alta formazione individuate dalla legge finanziaria regionale, allo scopo di sostenere l'organizzazione e lo svolgimento di soggiorni culturali, di studio e di aggiornamento professionale dei corregionali all'estero, nonché di interscambi giovanili tra cittadini residenti e discendenti dei corregionali all'estero;
- l'Amministrazione regionale possa assumere interamente a proprio carico le spese per la produzione e la diffusione di strumenti informativi e di documentazione, per l'affidamento di incarichi di studio, consulenza e progettazione delle iniziative promozionali, nonché per l'organizzazione di convegni, seminari e conferenze, ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente.
A questi interventi si aggiunge, infine, lo specifico contributo previsto dall’art. 5, comma 48, della LR 1/2004, che viene annualmente riproposto per il sostegno delle finalità istituzionali del Fogolâr Furlan di Roma e dell’Associazione Triestini e Goriziani di Roma.