FINALITA' E BENEFICIARI

Al fine di sostenere la distribuzione degli spettacoli dal vivo per l’annualità 2024, l'Avviso pubblico denominato <<Avviso distribuzioni degli spettacoli dal vivo 2024>>, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di incentivi con procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per il sostegno di iniziative progettuali aventi ad oggetto la distribuzione degli spettacoli dal vivo, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera d) e 14, comma 2 bis, lettera e), della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), e del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)).

L’Avviso non finanzia iniziative progettuali aventi ad oggetto la distribuzione di spettacoli dal vivo nel settore della musica, salvo i casi in cui tali spettacoli siano funzionali ed accessori agli spettacoli di teatro, di danza o di circo e spettacolo viaggiante, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 6 commi 3 e 4 dello stesso Avviso.
 

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso, ai sensi di quanto previsto dall’a rticolo 4, comma 2 bis, della Legge, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, che hanno tra i propri scopi statutari la produzione e distribuzione di spettacoli dal vivo, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche, da intendersi come dato medio degli ultimi tre esercizi finanziari, oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, da intendersi come dato medio dell'ultimo triennio, svolgono, esclusivamente o prevalentemente, attività di produzione e distribuzione di spettacoli dal vivo.

I richiedenti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:
a)    essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata;
b)    avere sede legale in Friuli Venezia Giulia al momento della domanda di contributo.

Non possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
a)    gli enti locali del Friuli Venezia Giulia;
b)    gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia;
c)    le articolazioni territoriali di enti pubblici nazionali presenti nel Friuli Venezia Giulia;
d)    soggetti beneficiari dei contributi concessi nell’anno 2024 dal Servizio competente in materia di attività culturali per progetti o programmi triennali, ai sensi dei regolamenti approvati con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n.199 (teatri di produzione e ospitalità, teatri di ospitalità, teatri di produzione e accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri) e con decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2007, n. 8 (Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, Teatri nazionali e Teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche);
e)    i soggetti individuati puntualmente agli articoli 10 (Ente Regionale Teatrale – ERT FVG), 17 bis (Istituzione Musicale Sinfonica FVG), 17 ter (Associazione Mittelfest), della Legge;
f)    le fondazioni bancarie;
g)    le università;
h)    le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell’articolo 1 della legge 62/2000 ed enti di formazione professionale;
i)    le associazioni di categoria, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli ordini e i collegi professionali;
j)    le associazioni proloco e i loro consorzi e il Comitato regionale, previsti dal Titolo II, Capo IV della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);
k)    le parrocchie e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
 

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PROGETTI AMMISSIBILI E INTENSITA' DEI CONTRIBUTI

Sono ammissibili a contributo i progetti consistenti nella distribuzione di spettacoli dal vivo, come definita all’articolo 2, comma 1, lettera f), nei settori del teatro, della danza o del circo e spettacolo viaggiante, anche in forme integrate tra loro, che siano prodotti o co-prodotti dai medesimi soggetti che richiedono l’incentivo oggetto del presente Avviso.

E’ ammessa ad incentivo anche l’effettuazione di repliche/riprese dello spettacolo dal vivo sul territorio dei Paesi appartenenti all’Unione Europea, dei Paesi candidati all’adesione all’U nione Europea (Albania, Bosnia Erzegovina, Moldova, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Turchia e Ucraina), dei Paesi potenziali candidati all’Unione Europea (Kosovo e Georgia) e dei Paesi EFTA (Islanda, Norvegia, Liechtenstein).

Sono inammissibili i progetti che, eventualmente anche a giudizio della commissione di valutazione di cui all’articolo 15, sono finalizzati ad iniziative progettuali di distribuzione aventi ad oggetto in via principale o esclusiva:
a)    la musica;
b)    il folclore, le rievocazioni storiche, i carnevali, le sacre rappresentazioni, le sagre paesane;
c)    il teatro amatoriale;
d)    i settori diversi dallo spettacolo dal vivo.
4.    Le iniziative progettuali aventi ad oggetto la distribuzione nei settori di cui al comma 4 sono ammissibili solo qualora tali produzioni, eventualmente anche a giudizio della commissione di valutazione di cui all’articolo 15, siano funzionali ed accessorie alle produzioni di spettacoli di teatro, di danza o di circo e spettacolo viaggiante.  

Sono in ogni caso inammissibili i progetti che, eventualmente anche a giudizio della commissione di valutazione di cui all’articolo 15, non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Avviso o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso.

Le iniziative finanziate dal presente Avviso si rivolgono esclusivamente a progetti di distribuzione che coinvolgono artisti che svolgono la propria attività in maniera professionale, e non amatoriale, e che sono caratterizzati da rapporti contrattuali di lavoro, autonomo o dipendente, con applicazione, a norma di legge, del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, laddove esistente, ovvero da incarichi professionali adeguatamente retribuiti.

Gli importi sono concessi nella misura pari alla spesa ammissibile, come definito dall’articolo 7, e non possono essere:
-superiori ad euro 10.000,00=, nel caso di effettuazione di un numero di repliche/riprese dello spettacolo dal vivo, presso il medesimo o diversi soggetti ospitanti, inferiore o uguale a 6;
-superiori ad euro 20.000,00=, nel caso di effettuazione di un numero di repliche/riprese dello spettacolo dal vivo, presso il medesimo o diversi soggetti ospitanti, tra 7 e 12, di cui almeno 3 al di fuori della regione Friuli Venezia Giulia;
-superiori ad euro 30.000,00=, nel caso di effettuazione di un numero di repliche/riprese dello spettacolo dal vivo, presso il medesimo o diversi soggetti ospitanti, uguale o superiore a 13, di cui almeno 1 all’estero o 4 al di fuori della regione Friuli Venezia Giulia.

Il progetto distributivo candidato a finanziamento sul presente Avviso dispone di uno specifico e speciale punteggio premiante nei criteri di valutazione della Tabella 1 di cui all’a rticolo 16, nel caso in cui lo spettacolo sia stato finanziato a valere sull’Avviso pubblico per la concessione di incentivi a sostegno della produzione degli spettacoli dal vivo, emanato ai sensi degli articoli 9, comma 2, lettera d), e 14, comma 2 bis, lettera d), della Legge.

I contributi concedibili non possono essere inferiori a euro 5.000,00=.


 

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MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Ai fini dell’accesso ai contributi i soggetti di cui all’articolo 4 presentano domanda al Servizio via PEC all’indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dal 30 settembre 2024 ed entro il termine perentorio del 14 novembre 2024.

La domanda di contributo di cui al comma 1 è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da persona munita di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda medesima. La domanda è presentata con l’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.


 

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ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI INCENTIVO PERVENUTE

L’istruttoria delle domande pervenute entro il termine del 14 novembre 2024 e la procedura di valutazione dei progetti ammissibili verranno effettuate indicativamente a metà gennaio 2025, e i progetti ammessi a finanziamento verranno finanziati con risorse del bilancio regionale 2025, che entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio 2025.

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TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del Regolamento approvato con DPReg. n. 33/2015, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di attività culturali entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande è approvata la graduatoria dei progetti da finanziare, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, e l’elenco dei progetti non ammissibili a contributo. Il decreto è pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione dedicata alle attività culturali.

I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al cento per cento del contributo medesimo compatibilmente con le operazioni di chiusura dell’esercizio finanziario. L’erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fideiussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell’a rticolo 32 bis, comma 1 ter della legge 16/2014.

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RENDICONTAZIONE

La rendicontazione è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di attività culturali ed è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario o altro soggetto debitamente autorizzato a ricevere e trasmettere in nome e per conto del beneficiario medesimo, e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo cultura@certregione.fvg.it, entro il termine del 31 marzo 2026. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del provvedimento di concessione.

Il termine di rendicontazione può essere prorogato una sola volta e per un massimo di 180 giorni su richiesta motivata presentata prima della scadenza del termine di cui al comma 1.
 

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CONTATTI

Direzione Centrale Cultura e Sport

Servizio Attività Culturali

e-mail: fabrizio.spadotto@regione.fvg.it

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