Incentivi riservati a enti religiosi civilmente riconosciuti per l'attuazione di progetti di ristrutturazione edilizia e acquisto di beni mobili e attrezzature degli spazi, da mettere a disposizione a uso pubblico o della comunità locale sulla quale insistono, con finalità culturali e sociali (articolo 4, L.R. 2/2021).

Di cosa si tratta

Al fine di fronteggiare la crisi economica correlata all'emergenza epidemiologica da COVID-19 del settore culturale e allo scopo di rilanciare le attività culturali  e sociali nei luoghi della cultura regionale di particolare rilevanza, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a enti religiosi civilmente riconosciuti, un contributo straordinario a parziale copertura delle spese da sostenere nel corso dell'anno 2021, per l'attuazione di progetti di ristrutturazione edilizia e acquisto di beni mobili e attrezzature degli spazi, da mettere a disposizione a uso pubblico o della comunità locale sulla quale insistono, con finalità culturali e sociali.

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Beneficiari

Possono presentare domanda di contributo esclusivamente enti religiosi civilmente riconosciuti che:

- siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento o di diritti personali di godimento di durata ultranovennale su beni immobili, definiti come luoghi di cultura, di particolare rilevanza per la gestione e il miglioramento dei beni del patrimonio culturale della Regione;
- abbiano  stipulato un  protocollo per la gestione dei beni immobili di cui al punto precedente, con almeno un Comune del Friuli Venezia Giulia e almeno un’associazione che intendano utilizzare o già utilizzino parte dei beni immobili, da mettere a disposizione a uso pubblico o della comunità locale sulla quale insistono per finalità culturali e sociali.

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Progetti finanziabili

Sono finanziabili i seguenti progetti:

a) interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, manutenzione ordinaria, miglioramento funzionale, messa in sicurezza, restauro e risanamento conservativo, nonché adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche dei beni immobili definiti come luoghi di cultura;
b) l’acquisto di attrezzature tecniche, strumenti ed altri beni mobili, strettamente legati alla realizzazione degli interventi di cui alla lettera a).

  

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Criteri di valutazione, priorità dei progetti e intensità del contributo

Le iniziative risultate ammissibili sono valutate dal Servizio assegnando i punteggi relativi ai seguenti criteri preferenziali:
a) qualità dell’impatto culturale e sociale dell’intervento di ristrutturazione edilizia;
b) rilevanza dell’intervento ai fini della gestione e del miglioramento dei beni del patrimonio culturale della Regione;
c) numero, consistenza e qualità dei soggetti con cui è stato stipulato il protocollo per la gestione, come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera c), per l’utilizzo dei beni immobili, da mettere a disposizione a uso pubblico o della comunità locale per finalità culturali e sociali;
d) apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale, e congruenza delle risorse finanziarie, umane e strumentali rispetto alle attività e agli obiettivi dell’intervento.

Ciascuno dei criteri di cui al comma 1 sono valutati attribuendo punteggi numerici da un minimo di 0 punti a un massimo di 25 punti; il punteggio assegnato determina la misura percentuale del contributo concedibile secondo le seguenti proporzioni:
- punti 0-50 = 0% dell’importo richiesto e giudicato ammissibile;
- punti 51-60 = 50% dell’importo richiesto e giudicato ammissibile;
- punti 61-70 = 60% dell’importo richiesto e giudicato ammissibile;
- punti 71-80 = 70% dell’importo richiesto e giudicato ammissibile;
- punti 81-84 = 80% dell’importo richiesto e giudicato ammissibile;
- punti 85-90 = 90% dell’importo richiesto e giudicato ammissibile;
- punti 90-100 = 100% dell’importo richiesto e giudicato ammissibile.

Nell’ipotesi in cui due o più interventi ottengano lo stesso punteggio, l’ordine nella graduatoria è determinato dall’applicazione dei seguenti criteri di priorità:
a) maggiore quota percentuale di cofinanziamento proposta dal richiedente;
b) ordine cronologico di presentazione della domanda.

L’importo del contributo straordinario non può superare il fabbisogno di finanziamento ed è pari al 100 per cento del fabbisogno medesimo indicato nella domanda e il contributo straordinario massimo erogabile per ogni progetto è pari a euro 60.000,00=.

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Presentazione delle domande e concessione dei contributi

La domanda è compilata e presentata alla Direzione Centrale Cultura e Sport  via PEC, all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it; il termine per la presentazione è scaduto alle ore 24.00.00 di venerdì 11 giugno 2021.

Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
a) la descrizione dell’intervento;
b) il piano economico finanziario preventivo;
c) le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestanti i requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 4;
d) il testo del protocollo per la gestione stipulato con almeno un Comune del Friuli Venezia Giulia e con un’Associazione per la gestione e l’utilizzo dei spazi per finalità culturali e sociali ovvero di beni del patrimonio culturale o di altri luoghi della cultura regionale;
e) nell’ipotesi in cui l’intervento oggetto della richiesta di contributo riguardi lavori, gli elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento, ai sensi dell’articolo 59, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);

f) per i richiedenti non proprietari o non titolari di diritti reali di godimento, copia del titolo giuridico che attribuisca la detenzione o la titolarità nella gestione dell’immobile, unitamente ad una formale autorizzazione del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento alla realizzazione degli interventi e al suo impegno di rispettare l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni, ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 7/2000;

g) il documento d’identità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda in corso di validità e chiaramente leggibile, ovvero la procura;

h) l’attestazione di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, e le ulteriori dichiarazioni ed impegni di cui alla modulistica prevista dal comma 1, relativa in particolare al rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).

Ai fini della regolarità fiscale della domanda il richiedente deve aver ottemperato al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 prima della presentazione della domanda (il versamento è comprovato dal numero della marca da bollo o dalla data del versamento effettuato con modello F23 o F24, oggetto di specifica autocertificazione), a meno di esenzione prevista dalla specifica normativa del settore di appartenenza.

  

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