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Ai sensi dell'articolo 4, commi 30, 30 bis e 31 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 50 per cento della spesa ammissibile:
- per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale;
- per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di culto, comprese le relative pertinenze, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro, da edifici di proprietà di persone fisiche già sedi di imprese cessate.
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Contributi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto dagli edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale
Per l'anno 2024 le domande possono essere presentate dalle ore 8.00 del 2 maggio alle ore 16.30 del 31 luglio.
Contributi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di culto, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro o di imprese cessate
Questo contributo è rivolto a:
a) parrocchie e altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti dallo Stato italiano;
b) associazioni senza scopo di lucro che non esercitano attività d’impresa;
c) persone fisiche, proprietari o comproprietari, di edifici già sedi di imprese cessate
AVVISO: Le modifiche al Regolamento sono pubblicate sul BUR n. 4 del 24 gennaio 2024 e sono entrate in vigore in data 25 gennaio 2024.