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Tale procedura è stata introdotta dall’articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l’integrità dei Siti attraverso l’esame delle interferenze di piani, programmi, progetti, interventi o attività non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l’equilibrio ambientale.
La valutazione di incidenza, se correttamente realizzata ed interpretata, costituisce lo strumento per garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l’uso sostenibile del territorio.
Essa rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti di piani/programmi, progetti e interventi/attività che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico. Ciò in considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti e del contributo che portano alla coerenza complessiva e alla funzionalità della rete Natura 2000, sia a livello nazionale che comunitario. Pertanto, la valutazione d’incidenza si qualifica come strumento di salvaguardia, che si cala nel particolare contesto di ciascun Sito, ma che lo inquadra nella funzionalità dell’intera rete.
Essa si applica a piani, programmi, progetti, interventi, attività (P/P/P/I/A) che ricadono all’interno delle aree Natura 2000 (o in Siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all’esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.
A livello nazionale la valutazione d’incidenza è stata recepita con l’art.5 del DPR 357/1997, successivamente modificato dall’art. 6 del DPR 120/2003 (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003). Tale norma prevede che le Regioni regolamentino alcuni aspetti dell’applicazione della valutazione di incidenza. In data 28 novembre 2019 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha adottato le “Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza - direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6, paragrafi 3 e 4”, che costituiscono lo strumento di indirizzo per l’attuazione a livello nazionale di quanto disposto dall’art. 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992.
Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1183 del 5 agosto 2022, che ha sostituito la precedente n. 1323/2014, sono state recepite le Linee Guida nazionali per la Valutazione di incidenza e fornite indicazioni tecnico-amministrativo-procedurali per l’applicazione della Valutazione di incidenza.
Indice dei contenuti
Definizioni
Procedimento di valutazione di incidenza ambientale (VIncA): il procedimento teso a verificare se un P/P/P/I/A e loro modifiche determina incidenza significativa su un Sito Natura 2000 tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Il procedimento riguarda la Valutazione di incidenza – livello I - Screening, la Valutazione di incidenza - livello II - Valutazione appropriata e l’eventuale Valutazione di incidenza – livello III.
Pre-valutazione dell’incidenza: procedimento preventivo di Screening sito specifico effettuato dall’Autorità regionale per alcune tipologie di P/P/P/I/A ricadenti all’interno di determinati Siti Natura 2000, in considerazione degli obiettivi di conservazione dei Siti e delle pressioni o minacce che insistono sugli stessi. I P/P/P/I/A con specifico provvedimento sono dichiarati come non incidenti in modo significativo sui Siti Natura 2000 medesimi.
Valutazione di incidenza - livello I - Screening: il procedimento amministrativo con cui si sottopone a verifica la possibilità che le previsioni o le azioni di un P/P/P/I/A e loro modifiche determinino incidenza significativa. Il provvedimento conclusivo di tale verifica stabilisce se sottoporre (esito negativo) o meno (esito positivo) il P/P/P/I/A alla procedura di Valutazione appropriata.
Valutazione di incidenza - livello II - Valutazione appropriata: il procedimento amministrativo con cui si sottopongono ad adeguate e approfondite analisi e valutazioni le previsioni o le azioni di un dato P/P/P/I/A e loro modifiche che possono determinare incidenza negativa su uno o più Siti Natura 2000. Il provvedimento conclusivo si esprime in ordine alla compatibilità o meno del P/P/P/I/A rispetto agli obiettivi di conservazione dei SIC, delle ZSC o delle ZPS interessati e può prevedere specifiche condizioni ambientali. Ha un esito positivo, quando sulla base delle informazioni acquisite è possibile concludere che il P/P/P/I/A non determinerà incidenze significative sul Sito/i Natura 2000, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità dello stesso con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie. Ha un esito negativo quando sulla base delle informazioni acquisite non è possibile concludere che il P/P/P/I/A non determinerà incidenze significative, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere effetti negativi sul Sito/i Natura 2000.
Valutazione di incidenza - livello III: procedura che può essere avviata in caso di provvedimento di incidenza negativo, previa valutazione delle soluzioni alternative ed in presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico che richiedono di realizzare comunque il P/P/P/I/A. La procedura è diretta ad individuare le necessarie misure di compensazione atte a garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi di conservazione dei Siti e la coerenza della Rete Natura 2000.
Ambito di applicazione
Sono soggetti alla procedura di Valutazione d’incidenza (livello I e/o livello II):
a) i P/P/P/I/A e le loro modifiche la cui area di competenza/insediamento comprende, anche parzialmente, uno o più Siti Natura 2000 o risulta con essi confinante o che ricadono nelle aree/criteri di interferenza funzionale esterna individuati dalla Regione;
b) nelle more dell’individuazione delle aree/criteri di interferenza funzionale, come definita al Punto 1 (Definizioni) dell’Allegato A alla DGR 1183/2022, i P/P/P/I/A e le loro modifiche che, indipendentemente dalla localizzazione, possono comportare interferenze sui Siti, individuabili anche nell’ambito delle eventuali procedure di VAS o di VIA.
Non sono soggetti né alla procedura di Screening, né alla procedura di Valutazione appropriata:
a) i P/P/P/I/A direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente di specie e di habitat del Sito, individuati dalle Misure di conservazione o dai Piani di gestione ed eseguiti dall’Ente gestore del Sito, oppure eseguiti da altro soggetto e valutati come connessi e necessari su parere dell’Ente gestore;
b) i P/I/A specificatamente consentiti e regolamentati dalle Misure di conservazione o dai Piani di gestione;
c) i P/P/P/I/A già oggetto di pre-valutazione da parte dell’Autorità competente, fatta salva la verifica di corrispondenza di cui al punto 4.2 dell’allegato A alla DGR 1183/2022. Con DGR 119 del 23 gennaio 2023 la Regione ha approvato le Pre-valutazione di incidenza dei P/P/P/I/A per ciascun sito della rete Natura 2000 regionale. L’elenco è suddiviso per categorie e regione biogeografica di appartenenza del sito.
L’ambito di applicazione in funzione della localizzazione ed il coordinamento con le procedure di valutazione ambientale del d.lgs. 152/2006 sono illustrati schematicamente nella tabella di cui all’Allegato A alla DGR 1183/2022.
Un P/P/P/I/A può essere assoggettato a Valutazione d’incidenza appropriata, non solo in seguito all’esito della procedura di Screening, ma anche se così previsto dalle Misure di conservazione o dal Piano di gestione, oppure su iniziativa del proponente, qualora in fase di predisposizione della documentazione siano state rilevate possibili incidenze significative.
Soggetti competenti
Il Servizio valutazioni ambientali è competente:
a. per la procedura di Screening (livello I) dei piani/programmi e loro modifiche che rientrano nell’ambito di applicazione della VAS ai sensi del d.lgs. 152/2006;
b. per la procedura di Valutazione appropriata (livello II) di P/P/P/I/A e loro modifiche.
Il Servizio biodiversità è competente:
a. per la procedura di Screening (livello I) dei piani/programmi non rientranti nell’ambito di applicazione della VAS ai sensi del d.lgs. 152/2006;
b. per la procedura di Screening (livello I) di progetti e interventi/attività.
La Giunta regionale è competente:
a. qualora individuata quale Autorità competente VAS, per la procedura di Screening (livello I) e per la procedura di Valutazione appropriata (livello II) di piani e programmi;
b. per il livello III della Valutazione di incidenza.
Modalità di presentazione dell'istanza e procedura
Procedimento di Screening d’incidenza - Livello I
Piani/programmi che rientrano nell’ambito di applicazione della VAS
Lo Screening di incidenza è compreso all’interno dei procedimenti di VAS. L’Autorità procedente invia l’istanza al Servizio valutazioni ambientali. La documentazione di P/P, il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS o il Rapporto ambientale integrati con le informazioni di cui alla scheda 1 dell’Allegato B della DGR 1183/2022, devono essere inviati contestualmente al Servizio biodiversità o altro Ente gestore del Sito/i Natura 2000 e, qualora il P/P interessi un’Area naturale protetta nazionale ai sensi della L 394/1991, al relativo Ente gestore.
Al proponente possono essere richieste, per una sola volta, integrazioni alla documentazione, con interruzione dei termini procedurali.
Lo Screening si conclude entro il termine previsto per l’espressione del parere dei soggetti competenti con determinazione del Direttore del Servizio valutazioni ambientali ovvero, nei casi in cui l’Autorità competente in materia ambientale è la Giunta regionale, con il provvedimento di assoggettabilità alla VAS o con il parere motivato.
Piani/programmi che non rientrano nell’ambito di applicazione della VAS e Progetti/interventi/attività
Il proponente invia l’istanza al Servizio biodiversità. La documentazione - di cui alle schede 1 (P/P) o 2 (P/I/A) dell’Allegato B della DGR 1183/2022 e la documentazione di P/P/P/I/A qualora prevista - deve essere inviata contestualmente all’Ente gestore del Sito/i Natura 2000 se non coincidente con il Servizio biodiversità e, qualora il P/P/P/I/A interessi un’Area naturale protetta nazionale ai sensi della L 394/1991, al relativo Ente gestore, dandone atto all’Autorità competente.
Al proponente possono essere richieste, per una sola volta, integrazioni alla documentazione, con interruzione dei termini procedurali.
Lo Screening si conclude entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della documentazione, con determinazione del Direttore del Servizio biodiversità.
In caso di progetti lo screening di incidenza va effettuato precedentemente all’avvio di eventuali procedure di valutazione di impatto ambientale.
Procedimento di Valutazione appropriata - Livello II
Piani/programmi che rientrano nell’ambito di applicazione della VAS
La Valutazione appropriata per i P/P che rientrano nell’ambito di applicazione della VAS ai sensi del d.lgs. 152/2006 è compresa all’interno dei procedimenti di VAS.
L’Autorità procedente invia l’istanza al Servizio valutazioni ambientali, la cui documentazione deve essere inviata contestualmente al Servizio biodiversità o altro Ente gestore del Sito/i Natura 2000 e qualora il P/P interessi un’Area naturale protetta nazionale o regionale ai sensi della L 394/1991, al relativo Ente gestore. La documentazione di P/P e il Rapporto ambientale integrato con lo Studio di incidenza avente i contenuti di cui alla scheda 3 dell’Allegato B della DGR 1183/2022.
Al proponente possono essere richieste, per una sola volta, integrazioni alla documentazione con interruzione dei termini procedurali.
La Valutazione appropriata si conclude rispettivamente con determinazione del Direttore del Servizio valutazioni ambientali entro il termine previsto per l’espressione del parere dei soggetti competenti, ovvero nei casi in cui l’Autorità competente in materia ambientale è la Giunta regionale, con il parere motivato ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 152/2006. Il parere motivato di VAS dà atto degli esiti della valutazione appropriata, facendo proprie le eventuali condizioni ambientali.
Progetti che rientrano nel campo di applicazione della verifica di assoggettabilità a VIA e della VIA
La Valutazione appropriata per i progetti rientranti nel campo di applicazione della verifica di assoggettabilità a VIA e della VIA è effettuata all’interno dei procedimenti medesimi.
Il proponente invia l’istanza al Servizio valutazioni ambientali in caso di procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ovvero all’Autorità competente in caso di procedimento di PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, art. 27 bis del d.lgs.152/2006) all’interno del quale si svolge la VIA. La documentazione – comprendente il progetto e lo Studio preliminare ambientale o lo Studio di impatto ambientale, integrati con lo Studio di incidenza avente i contenuti di cui alla scheda 3 dell’Allegato B della DGR 1183/2022 - deve essere inviata contestualmente al Servizio biodiversità o altro Ente gestore del Sito/i Natura 2000 e qualora il progetto interessi un’Area naturale protetta nazionale o regionale ai sensi della l. 394/1991, al relativo Ente gestore.
Al proponente possono essere richieste integrazioni alla documentazione e allo Studio di incidenza, secondo le disposizioni e la tempistica delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e della VIA.
Il provvedimento finale di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA comprende anche la dichiarazione di compatibilità con gli obiettivi di conservazione ai sensi del DPR 357/97 e può prevedere specifiche condizioni ambientali.
Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività che non rientrano nel campo di applicazione della VAS e della VIA
L’Autorità procedente/Proponente invia l’istanza al Servizio valutazioni ambientali. La documentazione – relativa al P/P/P/I/A e lo Studio di incidenza avente i contenuti di cui alla scheda 3 dell’Allegato B della DGR 1183/2022 - deve essere inviata contestualmente al Servizio biodiversità o altro Ente gestore del Sito/i Natura 2000 e qualora il P/P/P/I/A interessi un’Area naturale protetta nazionale o regionale ai sensi della L 394/1991, al relativo Ente gestore.
Al proponente possono essere richieste, per una sola volta, integrazioni alla documentazione con interruzione dei termini procedurali.
La Valutazione appropriata si conclude entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della documentazione con determinazione del Direttore del Servizio valutazioni ambientali, che può prevedere specifiche condizioni ambientali.
Valutazione di incidenza - livello III
Qualora nonostante le conclusioni negative della Valutazione appropriata sul Sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il P/P/P/I/A debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, viene avviata la Valutazione di incidenza - livello III, corrispondente all'individuazione delle misure di compensazione atte a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000.
Qualora l’esito della valutazione delle misure di compensazione sia positivo, il Servizio valutazioni ambientali in collaborazione con il Servizio biodiversità predispone il Formulario per la trasmissione di informazioni alla Comunità europea ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4 della Direttiva Habitat contente le considerazioni alla base della valutazione negativa, e dell’assenza delle alternative, gli IROPI e le misure di compensazione. La Giunta regionale si esprime in ordine alla consistenza e all'importanza strategica dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico rispetto al verificarsi di un impatto significativo sul Sito Natura 2000, approvando le misure di compensazione. Il Ministero della transizione ecologica verifica ed esamina la documentazione e procede, in caso di esito positivo, all'inoltro alla Commissione europea, oppure formula le proprie osservazioni anche rigettando la proposta entro un termine di 30 giorni.
La realizzazione delle misure di compensazione deve essere finanziata e garantita dal proponente del P/P/P/I/A che si assume la responsabilità di attuazione delle stesse e gli oneri connessi al monitoraggio della loro efficacia.
Normativa
Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA)
Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4
Direttiva 92/43/CEE "Habitat" del 21 maggio 1992
Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009
concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Decreto ministeriale 3 settembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
"Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000"
D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 (modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003)
"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"
D.G.R. 5 agosto 2022, n. 1183
"Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza conseguenti al recepimento delle "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza(VINCA) - Direttiva 92/43/CEE HABITAT art. 6, paragrafi 3 e 4”