L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è il provvedimento, disciplinato dal titolo III-bis della parte seconda del D.lgs. n. 152/2006, che autorizza l'esercizio delle installazioni che svolgono le attività di cui all’allegato VIII, imponendo misure tali da evitare o ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo per conseguire un livello elevato di protezione dell’a mbiente nel suo complesso. Per le attività ricadenti nella categoria "5. Gestione dei rifiuti" dell'Allegato VIII, l'AIA autorizza anche la costruzione dell'impianto poiché sostituisce, ai sensi dell'articolo 208, comma 2, del D.lgs. 152/2006, l'autorizzazione unica di cui al medesimo articolo.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce, altresì, le autorizzazioni ambientali di cui all'Allegato IX alla parte del seconda del D.lgs. 152/2006.

COME FARE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

La domanda di autorizzazione, redatta sulla base della modulistica predisposta dagli uffici e corredata di tutta la documentazione richiesta da quest'ultima, deve essere inoltrata tramite PEC (singolo invio massimo 30 Mb) a:

Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile

Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati

ambiente@certregione.fvg.it

L'autorizzazione deve essere richiesta nei casi di nuove installazioni e di modifiche sostanziali di installazioni esistenti.

Si rammenta che ai sensi dell'articolo 29-nonies del D.lgs. 152/2006, qualora l'autorità competente rilevi che una modifica, ritenuta non sostanziale dal gestore e dunque fatta oggetto di comunicazione, sia da ritenersi invece sostanziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà comunicazione entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione invitando il gestore a presentare l'apposita domanda.

Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione è condotto con le modalità di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e 29-quater del D.lgs. 152/2006.

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RINNOVO E RIESAME

Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:

 

a)       entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;

b)       quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

Il termine di cui alla lettera b) è esteso:

-        a 12 anni per le installazioni in possesso di sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001:2015

-        a 16 anni per le installazioni in possesso di registrazione ai sensi del Regolamento Europeo n.1221/2009 (EMAS)

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COSTO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Il DM 24/04/2008 stabilisce gli importi da versare per l’attività istruttoria propedeutica al rilascio, rinnovo, riesame e aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale e per l’a ttività di controllo dell’ARPA.

L’art. 3 della LR 11/2009 stabilisce una riduzione del 50% delle tariffe relative a:

a)       rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, modifica sostanziale e riesame con modifica sostanziale (allegato I al DM 24/04/2008);

b)       rinnovo dell’autorizzazione (allegato II al DM 24/04/2008);

c)       aggiornamento per modifica non sostanziale o riesame con modifica non sostanziale (allegato III al DM 24/04/2008);

d)       attività di verifica delle prescrizioni da parte di ARPA (allegato IV al DM 24/04/2008);

Ai sensi dell’art.3, c.4 della L.R. 11/2009 viene applicata un’ulteriore riduzione del 5% nel caso di imprese certificate UNI EN ISO 14001 e del 10% nel caso di imprese in possesso della registrazione EMAS.

La DGR n. 2924/2009 definisce alcuni elementi per compilare la dichiarazione di cui all’art. 2, comma 1 del D.M. 24/04/2008 e definisce le linee guida per l’applicazione del DM 24/04/2008.

L’art.5, comma 1 del DM 24/04/2008 stabilisce che all’istanza di autorizzazione integrata ambientale, alle comunicazioni di cui all’articolo 29-nonies del D.lgs. 152/2006, nonché all’invio della domanda a seguito di richiesta di riesame, deve essere allegato l’originale della quietanza di avvenuto pagamento dell’importo tariffario, dovuto ai sensi dell’art.2 del decreto, a pena di irricevibilità della domanda stessa.

Le tariffe per l’attività istruttoria devono essere pagate tramite il Sistema "pagoPA", il pagamento può essere effettuato online, accedendo al seguente link:

https://pagamentivolontari.regione.fvg.it/PagamentiVolontari

selezionando l’Ente Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e individuando, nella videata successiva, il servizio “Ambiente, Territorio, Energia – Oneri istruttori AIA rifiuti”.

Nella causale per il versamento dovrà essere espressamente indicato:

-          Capitolo d’entrata: 8008

-          Gestore: indicare denominazione

-          tariffa istruttoria per: specificare istanza di rilascio/riesame/modifica sostanziale o comunicazione di modifica non sostanziale

 

Copia dell’attestazione di pagamento rilasciata dal Sistema "pagoPA", deve essere allegata all’i stanza/comunicazione.

Non possono più essere utilizzati i versamenti con bonifico bancario o postale o con bollettino di conto corrente postale.

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ACCESSO DEL PUBBLICO AGLI ATTI

In osservanza delle disposizioni di cui all’art. 29 quater, c.2 e 4, del D.Lgs 152/2006, l'istanza di autorizzazione e la documentazione di progetto, gli atti del procedimento ed il provvedimento conclusivo sono messi a disposizione del pubblico nella sezione “Servizi” del sito.

 

Sono altresì messe a disposizione del pubblico, ai sensi dell’art. 29 decies, c.8 del D.Lgs 152/2006, le relazioni annuali fornite dai gestori.

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