Le autorizzazioni per la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti riguardano l’Autorizzazione integrata ambientale ex art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006, relativamente alla categoria IPPC "5. Gestione dei rifiuti", e l’Autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Coloro che intendono realizzare e gestire un impianto di trattamento dei rifiuti, sia esso di recupero (operazioni di cui all'Allegato C alla parte quarte del D.lgs. 152/2006) o di smaltimento (operazioni di cui all'Allegato B), devono presentare alla Regione domanda di autorizzazione.

 

In base alla tipologia di impianto e alla capacità di trattamento, esso può ricadere nell'ambito di applicazione del titolo III-bis della parte seconda del D.lgs. 152/2006 ed essere, quindi, soggetto all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-sexies (per le categorie di attività di cui al paragrafo 5 dell'Allegato VIII alla parte seconda); o del Titolo I della parte quarta ed essere soggetto ad autorizzazione unica di cui all'articolo 208.

Entrambi i titoli sono rilasciati dal Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, maggiori dettagli nelle pagine corrispondenti:

 

Resta ferma, per gli impianti individuati dall’articolo 214 del D.lgs. 152/2006, la facoltà di avvalersi delle procedure semplificate ivi disciplinate.

.