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L’Amministrazione regionale concede alle associazioni senza scopo di lucro contributi per l'organizzazione di eventi ecosostenibili che siano coerenti con le azioni descritte nel Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 034/2016.
Il regolamento è stato approvato con decreto del Presidente della Regione n. 098 dell’8 maggio 2017, pubblicato nel BUR n. 20 del 17 maggio 2017, e modificato con decreto del Presidente della Regione n. 010 del 23 gennaio 2019, pubblicato nel BUR n. 5 del 30 gennaio 2019.
La legge regionale 28.12.2017 n. 45, con modifica alla legge regionale 29.12.2016 n. 25, ha esteso i benefici contributivi anche ai comitati senza scopo di lucro e alle parrocchie.
Avvertenza:
Sono abrogati a decorrere dal 1 gennaio 2025:
a) il decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n. 098/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’articolo 4, commi da 25 a 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per l’organizzazione di eventi ecosostenibili coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/2016.);
b) il decreto del Presidente della Regione 26 giugno 2020, n. 086/Pres. (Regolamento concernente la concessione dei contributi di cui all’articolo 4, commi da 15 a 19, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), per la realizzazione di iniziative ecosostenibili nell’ambito di manifestazioni sportive, anche di carattere continuativo, coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/2016.)
I regolamenti citati continuano a trovare applicazione solo ai contributi già concessi alla data del 1 gennaio 2025.
Indice dei contenuti
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di contributo è presentata, unicamente a mezzo posta elettronica certificata, alla casella della Direzione centrale competente in materia di ambiente: ambiente@certregione.fvg.it . I termini per la presentazione delle domande sono: dal 1° al 15 febbraio.
SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO
Sono ammissibili a contributo le seguenti spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda:
a) spese di acquisto o noleggio per:
1) erogatori o dispositivi, caraffe o contenitori per la distribuzione di bevande alla spina;
2) stoviglie e posate compostabili o riutilizzabili;
3) contenitori compostabili o riutilizzabili, doggy bag, per l’asporto del cibo personale avanzato;
4) tovaglie e tovagliette compostabili con marchio Ecolabel o FSC o PEFC a condizione che su di essi venga riprodotto il marchio regionale “ecofesta”;
5) tovaglie, tovagliette, tovaglioli, grembiuli, indumenti degli addetti a condizione che siano riutilizzabili e che su di essi venga riprodotto il marchio regionale “ecofesta”;
6) detersivi e detergenti biodegradabili.
b) spese di noleggio per:
1) contenitori per la raccolta differenziata;
2) lavastoviglie portatili.
c) spese di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e formazione in tema di prevenzione della produzione dei rifiuti o di sostenibilità ambientale per:
1) riproduzione del marchio regionale “ecofesta” su tovaglie o tovagliette compostabili con marchio Ecolabel o FSC o PEFC;
2) riproduzione del marchio regionale “ecofesta” su tovaglie, tovagliette, tovaglioli, grembiuli, indumenti degli addetti a condizione che siano riutilizzabili;
3) manifesti e locandine a condizione che su di essi venga riprodotto il marchio regionale “ ecofesta” con esclusione di volantini e opuscoli;
4) totem, plastificati, banner, vele a condizione che siano riutilizzabili e che su di essi venga riprodotto il marchio regionale “ecofesta”;
5) pubblicità tramite siti internet, tv, sale cinematografiche, cartelloni luminosi, radio, annunci nei centri commerciali o in occasione di altri eventi dell’ecofesta;
6) realizzazione nell’ambito dell’ecofesta di momenti educativi, attivi ed interattivi quali spettacoli, giochi, laboratori, attività formative;
c bis) spese per il servizio di lavaggio di stoviglie e posate riutilizzabili.
L’IVA è ammissibile a contributo solo se costituisce un costo per il beneficiario e non è da questi recuperabile.
SPESE NON AMMISSIBILI A CONTRIBUTO
Non sono in ogni caso ammesse a contributo le spese per l’acquisto di alimenti e bevande.
RIFERIMENTI NORMATIVI
1. Articolo 4, commi 25 e 26, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017).
2. Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 098/Pres. dell’8 maggio 2017, pubblicato nel BUR n. 20 del 17 maggio 2017.