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Si ricorda che - come previsto dall'art. 11 della LR 34/2017 - i Comuni per accedere ai finanziamenti regionali destinati all’attuazione di interventi nel settore dei rifiuti, devono provvedere, per quanto di competenza, all'inserimento nell'applicativo ARAM dei dati relativi agli edifici contenenti amianto e alla georeferenziazione degli stessi e devono essere in regola con la compilazione dell’a pplicativo O.R.So.
Pertanto, per accedere ai finanziamenti, i Comuni devono essere in regola con l’inserimento di tutti gli edifici di proprietà comunale.
L’attestazione dell’avvenuto inserimento nell’applicativo verrà effettuata mediante la trasmissione del certificato prodotto dallo stesso a fine inserimento dati.
Indice dei contenuti
Contributi per interventi sostitutivi di rimozione dell'amianto da edifici di proprietà privata, nel caso di inottemperanza di ordinanze contingibili e urgenti
L'articolo 4. comma 27, della LR 45/2017 autorizza l’Amministrazione regionale a concedere ai Comuni contributi perinterventi sostitutivi di rimozione dell'amianto da edifici o manufatti di proprietà privata, nel caso di inottemperanza di ordinanze contingibili e urgenti.
Il regolamento che stabilisce i requisiti, il termine e le modalità della presentazione della domanda è stato approvato con decreto del Presidente della Regione n. 054 del 28 marzo 2019 ed è pubblicato nel BUR n.15 del 10 aprile 2019.
Presentazione della domanda
La domanda di contributo è inviata dall' 1 gennaio al 15 ottobre di ogni anno, tramite posta elettronica certificata, alla Direzione centrale ambiente ed energia.
Spese ammissibili a contributo
Sono ammissibili a contributo:
a) le spese necessarie alla rimozione, trasporto e smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese le spese necessarie per le analisi di laboratorio e i costi per la redazione del piano di lavoro ;
b) le spese tecniche;
c) gli oneri per la sicurezza;
d) l'IVA se rappresenta un costo per l'Ente.
Ai fini dell’ammissibilità a contributo, le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.
Non sono ammissibili le spese di incapsulamento nè quelle inerenti l'eventuale sostituzione del materiale rimosso.
Contributi per interventi volti alla rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale
L’articolo 3, comma 27, della LR 20/2015 autorizza l’Amministrazione regionale a concedere ai
Comuni contributi per la rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale.
Con
Decreto del Presidente della Regione n. 034 del 3 marzo 2020
, pubblicato sul B.U.R. n. 12 del 18 marzo 2020, sono state approvate le
modifiche al regolamento
.
Con Decreto del Presidente della Regione n. 03 del 24 gennaio 2024, pubblicato sul B.U.R. n. 4 del 24 gennaio 2024, sono state apportate ulteriori modifiche al regolamento ed è stato sostituito l'allegato A - Modello di domanda.
Presentazione della domanda
La domanda di contributo è presentata, a mezzo posta elettronica certificata, alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati, entro il 30 giugno di ogni anno utilizzando lo schema di domanda disponibile su questa pagina.
Documentazione da allegare alla domanda
La domanda è corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:
- relazione tecnica dell’Azienda per l’assistenza sanitaria, competente per territorio, attestante la situazione di pericolosità del manufatto con amianto da rimuovere, con valutazione del rischio mediante indice di sistema di valutazione del rischio basato su un modello bidimensionale (VERSAR) per manufatti ubicati all’interno di edifici oppure mediante algoritmo per la valutazione delle coperture in cemento amianto - AMLETO per le coperture esterne;
- relazione descrittiva dell’intervento da realizzare, quadro economico, cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione;
- dichiarazione attestante la sussistenza ovvero l’insussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell’intervento;
- dichiarazione attestante che l’IVA costituisce o non costituisce un costo per il Comune;
- dichiarazione attestante la densità abitativa risultante dai dati ISTAT;
- dichiarazione attestante l’osservanza degli adempimenti di cui all’art.11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare). L’osservanza di tali adempimenti è condizione necessaria per l’a ccesso al contributo;
- indicazione del codice identificativo ID_Unità assegnato nel certificato di mappatura all’atto di inserimento del manufatto oggetto dell’intervento nell’applicativo A.R.Am;
Spese ammissibili a contributo
Sono ammissibili a contributo esclusivamente:
- le spese necessarie alla rimozione, trasporto e smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese le spese necessarie per le analisi di laboratorio, e i costi per la redazione del piano di lavoro;
- le spese tecniche come disciplinate dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453;
- gli oneri per la sicurezza;
- IVA se rappresenta un costo per l’Ente
Ai fini dell’ammissibilità a contributo, le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.
Non sono ammissibili le spese inerenti all’eventuale sostituzione del materiale rimosso.