contenuti
Per valutazione d'impatto ambientale si intende il processo mediante il quale vengono valutati gli impatti ambientali sull’ambiente di un determinato progetto.
La valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del D.Lgs. 152/2006, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
1) l'uomo, la fauna e la flora;
2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
4) l'interazione tra i fattori di cui sopra.
In particolare l’articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006 - il Provvedimento autorizzatorio unico regionale - prevede che nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenti all'Autorità competente un'istanza finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso.
Con delibera della Giunta regionale n. 803/2018 la funzione di autorità competente all’adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale è stata assegnata ai Servizi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile nell’ambito dei procedimenti autorizzatori o concessori di propria competenza ed al Servizio valutazioni ambientali per i procedimenti autorizzatori o concessori non di competenza dei Servizi della Direzione stessa.
Ai sensi dell’art. 27-bis, comma 7, d.lgs 152/2006 il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.
Dal 13 febbraio 2009 (data di entrata in vigore del d.lgs. 4/2008 di modifica del d.lgs. 152/2006) la documentazione relativa alle istanze di via e assoggettabilità alla VIA (screening) E' consultabile su questo sito alla voce servizi “Pratiche Valutazioni ambientali on-line"
Indice dei contenuti
procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA
Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA regionale, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del D.lgs. 152/2006, i progetti previsti nell’allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 (in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015) nonché le modifiche o estensioni dei progetti di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche ed estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nel medesimo allegato III.
In relazione alle modifiche o estensioni di progetti di cui alla categoria 8t della parte II del D.Lgs. 152/2006 il proponente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'Allegato alla DGR 568/2022, al fine di verificare la presenza di ripercussioni negative sull’ambiente, ha la facoltà di chiedere al Servizio valutazioni ambientali, di seguito Servizio VA, la valutazione della necessità di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’art. 19 D.Lgs. 152/2006 mediante specifica istanza, correlata da apposita lista di controllo contenente adeguati elementi informativi.
Il Servizio VA, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, comunica al proponente l'esito della medesima, indicando se le modifiche o le estensioni debbano essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA.
In relazione alle modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati III e IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, il proponente, ai sensi dell’art. 6, comma 9, d.lgs. 152/2006, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di chiedere al Servizio VA, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposita lista di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare.
Il Servizio VA, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito della medesima, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici debbano essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrino nelle categorie di VIA o screening di VIA.
(Elenco procedimenti modifiche/estensioni)
Il decreto ministeriale n. 52 del 30.03.2015 recante le "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, previsto dall’articolo 15 del Decreto Legge 91/2014" ha integrato i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nell’Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 per le diverse categorie progettuali, individuando ulteriori criteri contenuti nell’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (“Cumulo con altri progetti”, “Rischio di incidenti” e “Localizzazione dei progetti”).
La sussistenza di almeno uno dei criteri comporta la riduzione al 50% delle soglie fissate nel sopra citato Allegato IV; detta riduzione si applica ai progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione. Resta automatico l’assoggettamento a VIA dei nuovi progetti ricadenti, anche parzialmente, in aree naturali protette, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000.
Il proponente per l’espletamento della procedura di verifica di assoggetabilità alla VIA è tenuto a:
- - presentare istanza al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile unitamente a:
- lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte II del D.Lgs. 152/2006. In particolare, limitatamente agli impianti di trattamento rifiuti, l’analisi di cui al punto 1 lettera b) del precitato allegato IV bis dovrà tenere specificatamente conto, secondo quanto indicato nella sezione modulistica della presente pagina, dei “criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti” approvati con d.p.reg. n. 058/Pres del 19 marzo 2018;
- lo studio di incidenza (se dovuto) in formato elettronico redatto ai sensi della scheda 3 dell’allegato B della DGR 1323/2014 e firmato da tecnico del settore naturalistico-ecologico;
- eventuale progetto;
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità;
- copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori, se dovuti.
Il Servizio valutazioni ambientali può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, che devono essere trasmessi entro e non oltre quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul sito web della Regione, chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni al Servizio valutazioni ambientali.
Nei 45 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni, la procedura si conclude con decreto del Direttore di Servizio, previo parere della Commissione tecnico-consultiva VIA. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica. Sempre nel termine dei 45 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni l'autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.
Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché il provvedimento finale, sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.
procedura di VIA regionale
Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale:
a) i progetti di cui all'Allegato III alla Parte II del decreto legislativo 152/2006;
b) i progetti di cui all'Allegato IV alla Parte II del decreto legislativo 152/2006, elativi a opere o a interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all’interno di siti della rete Natura 2000;
c) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell’allegato III alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;
d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati III e IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;
e) i progetti di cui all’allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi.
Il proponente deve presentare istanza all’Autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi della DGR 803/2018, unitamente alla documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore e necessari per l’espletamento delle istruttorie finalizzate all’acquisizione dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto in oggetto. In particolare ai fini della VIA unitamente all’istanza il proponente deve presentare:
- gli elaborati progettuali aventi un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) o, comunque, con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali;
- lo studio di impatto ambientale riportante i contenuti individuati nell’allegato VII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006. In particolare, limitatamente agli impianti di trattamento rifiuti, l’analisi di cui al punto 1 lettera a) del precitato allegato VII dovrà tenere specificatamente conto, secondo quanto indicato nella sezione modulistica della presente pagina, dei “criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti” approvati con d.p.reg. n. 058/Pres del 19 marzo 2018;
- la sintesi non tecnica;
- lo studio di incidenza redatto ai sensi della scheda 3 dell’allegato B della DGR 1323/2014 e firmato da tecnico del settore naturalistico-ecologico;
- le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32 del D.lgs. 152/2006;
- l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati dall'articolo 24, comma 2, del D.lgs. 152/2006;
- i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del D.lgs. 50/2016.
La documentazione sopra citata viene pubblicata sul presente sito della Regione su "PAUR on-line".
Sul medesimo sito web viene anche pubblicata la relativa documentazione istruttoria.
La pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico tiene luogo alla comunicazione di avvio del procedimento. Dalla data di pubblicazione dell'avvio decorre il termine di 30 giorni per la consultazione del pubblico.
Il provvedimento di VIA viene reso nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006.
oneri istruttori
L’articolo 33, commi 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114) prevede che “Le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall’autorità competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS sono definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”.
L’articolo 33, comma 2 del decreto legislativo 152/2006 stabilisce la possibilità per le Regioni di definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti, al fine di garantire la copertura dei costi sopportati dall’autorità competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo previste dal comma 1;
L’art. 4 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), sulla base di quanto disposto dall’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 152/2006 sopraccitato e in considerazione delle esigenze dell’Amministrazione regionale e dello specifico contesto territoriale regionale, ha istituito il pagamento, a carico del proponente, degli oneri istruttori per lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo, relativi alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA nell’ambito del procedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo 152/2006, nonché alle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 1834 del 26 novembre 2021 vengono determinati gli oneri istruttori in materia di VIA e di VAS.
Il versamento degli oneri istruttori è requisito essenziale per la procedibilità delle istanze per l’attivazione delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA, di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS.
A tali istanze dovrà essere allegata copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori.
Pertanto, per consentire l’invio dell’attestazione dell’avvenuto pagamento al momento della presentazione delle predette istanze, la procedura da adottare è la seguente:
1) prima della presentazione dell’istanza, il proponente dovrà inviare tramite PEC al Servizio Valutazioni ambientali la richiesta di generazione del codice per il pagamento tramite PagoPa (FVG-pay), in cui dovrà indicare le proprie generalità, il titolo del progetto, l’eventuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al valore complessivo dell’opera di cui al punto 4 della DGR 1834/2021, l’eventuale possesso della certificazione EMAS o ISO 14001 di cui al punto 3. d) della medesima DGR 1834/2021 e l’importo degli oneri istruttori che dovrà essere pagato;
2) il Servizio valutazioni ambientali, ricevuta la richiesta genererà l’avviso di pagamento e lo invierà tramite PEC al proponente;
3) eseguito il pagamento il proponente potrà procedere a presentare l’istanza per l’attivazione delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA, di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS di cui al punto 2.
Procedimento di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o nei provvedimenti di VIA (art. 28 d.lgs. 152/2006 e DGR 1361/2021)
Il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA.
Per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette al Servizio valutazioni ambientali l’istanza e la documentazione necessaria alla verifica dell'ottemperanza.
Le attività di verifica, si concludono entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente. Nel caso di esito positivo della verifica di ottemperanza il Direttore del servizio Valutazioni ambientali, con decreto, dà atto dell’esito positivo della verifica di ottemperanza, pubblicando il provvedimento e la relativa documentazione, entro 15 giorni dal ricevimento dell’esito della verifica.
Si evidenzia che qualora la condizione ambientale preveda il recepimento della stessa in un successivo elaborato progettuale necessario all’ottenimento di ulteriori autorizzazioni o altri atti di assenso richiesti per la realizzazione e per l’esercizio del progetto, è condizione di ammissibilità delle relative istanze l’allegazione alle stesse del decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale che dà atto dell’esito positivo della verifica di ottemperanza.
La documentazione relativa alla verifica di ottemperanza e gli esiti della stessa sono pubblicati nella sezione servizi della presente pagina web.
L’inottemperanza alle condizioni ambientali previste nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA comporta l’applicazione del regime sanzionatorio di cui ai commi 2 e 5 dell’art. 29 d.lgs. 152/2006.
terre e rocce da scavo nei procedimenti regionali in materia di VIA
Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni di opere sottoposte a VIA. (articolo 2, comma 1, lettera f) del DPR 120/2017)
Qualora il proponente di un’opera soggetta a VIA intenda gestire le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni in qualità di sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184 bis del d.lgs. 152/06, dovrà attestare il rispetto delle condizioni e requisiti stabiliti al capo I e II del titolo II del DPR 120/2017. In particolare va redatto uno specifico “piano di utilizzo” conforme ai contenuti di cui all’allegato 5 del DPR 120/2017.
Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo riutilizzate in sito, escluse dalla disciplina dei rifiuti, prodotte in opere o attività sottoposte a VIA. (articolo 24, comma 3, del DPR 120/2017)
Qualora il proponente di un’opera o attività soggetta a VIA intenda escludere le terre e rocce da scavo prodotte e riutilizzate in sito dalla disciplina sui rifiuti, dovrà attestare il rispetto dei requisiti e condizioni indicati all’articolo 185, comma 1, lettera c) del d.lgs. 152/06. La sussistenza di tali condizioni e requisiti va effettuata in via preliminare, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura del SIA, attraverso la presentazione al Servizio V.A. e all’ARPA di un “piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti” avente in contenuti indicati all’articolo 24 comma 3 del DPR 120/2017.
Il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 120/2017, ovvero il piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 120/2017, va allegato alla documentazione di cui all’articolo 27bis comma 1 del decreto legislativo 152/06.
procedura di screening di VIA e VIA statale
Sono sottoposti alla procedura di screening di VIA e VIA di competenza statale i progetti rispettivamente di cui all’Allegato II-bis e II alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.
Su tali progetti la Regione può esprimere un parere ai sensi dell’art. 24, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, per i progetti sottoposti a VIA, e delle osservazioni, ai sensi dell'art. 19, comma 4, nel casi di progetti sottoposti a screening di VIA.
Al fine dell’espressione del sopra citato parere, la Regione può acquisire il parere del Comune sul cui territorio è prevista la realizzazione dell'opera e degli altri Comuni eventualmente interessati.
La documentazione relativa alle procedure di competenza statale è consuntabile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Normativa
Normativa: Procedura di verifica (screening) e di V.I.A. regionale
DGR 803/2018
"DLGS 152/2006 art. 27-bis Individuazione dell'autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale"
DGR 1361/2021
"D.Lgs. 152/2006 art. 28. LR 23/2019, art.4 - Linee guida per la formulazione delle condizioni ambientali per la verifica di ottemperanza"
DGR 1834/2021
"LR 13/2021, art. 4 - Oneri istruttori per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA, di screening di VAS e di VAS"
DGR 568/2022
“Atto di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni in materia di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, di valutazione di impatto ambientale (VIA), e di partecipazione della Regione alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale”
Normativa: Utilizzo terre e rocce da scavo (formato PDF)
DPR 13 giugno 2017, n. 120
"Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164"
Normativa: Procedura di V.I.A. statale
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale