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L’articolo 4, comma 1, della LR 20/2015 autorizza l’Amministrazione regionale a concedere ai Comuni, anche in forma associata, contributi fino all’80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione e l’allestimento dei centri di riuso di cui all’articolo 180 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
Il regolamento, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 176 del 28 agosto 2015, è pubblicato nel BUR SO n. 34 del 2 settembre 2015.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di contributo per ogni singolo intervento è presentata, dal soggetto competente ai sensi dell’articolo 48 della L.R. 18/2015, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro il termine del 30 giugno di ogni anno.
Ai sensi dell’articolo 48, commi 1 e 2, della LR 18/2015, i Comuni aderenti a una Unione territoriale intercomunale (UTI) presentano la domanda tramite l’UTI di riferimento, la quale valuta la coerenza della domanda con i contenuti del Piano dell’Unione previsto nell’articolo 17, comma 1, della LR 26/2014.
SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO
Sono ammissibili a contributo le spese indicate all’articolo 5 del Regolamento.
RIFERIMENTI NORMATIVI
1. Articolo 4, comma 1 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007).
2. Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0176/Pres. del 28 agosto 2015, pubblicato nel BUR Supplemento ordinario n. 34 del 2 settembre 2015.
3. Linee guida regionali per la realizzazione e la gestione dei centri di riuso, approvate con deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2015,n. 1481, pubblicata nel BUR 5 agosto 2015, n. 31.
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