Con il trasferimento dallo Stato di beni e funzioni del demanio marittimo nella Laguna di Marano e Grado, alla Regione compete il rilascio delle relative concessioni demaniali e l’introito dei canoni concessori.

La titolarità dei beni e le funzioni del demanio marittimo nella Laguna di Marano e Grado competono alla Regione, che provvede al rilascio delle concessioni demaniali e all’introito dei relativi canoni concessori. 

  

Trasferimento beni demaniali marittimi nella Laguna di Marano e Grado

 

La legge n. 366 del 5 marzo 1963, " Nuove norme relative alle Lagune di Venezia e di Marano e Grado", ha definito la Laguna di Marano e Grado "bacino demaniale marittimo d’acqua salsa che si estende dalla foce del Tagliamento alla foce del canale Primero ed è compresa fra il mare e la terraferma" (articolo 30) e ha disposto l’applicazione delle norme in essa contenute anche alla Laguna di Marano e Grado.

Il decreto legislativo n. 265 del 25 maggio 2001, " Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo", ha disposto il trasferimento in proprietà alla Regione dei beni demaniali marittimi dello Stato e relative pertinenze situati nella Laguna di Marano e Grado, mediante la sottoscrizione di appositi verbali di consegna, che costituiscono titolo per la trascrizione, la voltura catastale e l’intavolazione dei beni stessi a favore della Regione.

 

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Competenze, deleghe, eccezioni

L’Ufficio regionale competente al rilascio delle concessioni demaniali nella Laguna di Marano e Grado è il Servizio demanio della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi.

Il rilascio delle concessioni demaniali nella Laguna di Marano e Grado è disciplinato dalla legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 “Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006”, che prevede, inoltre, i criteri e le modalità cui l’amministrazione deve attenersi per l’individuazione del concessionario.

La LR 10/17 prevede altresì la delega ai Comuni di funzioni amministrative sui beni demaniali nella Laguna di Marano e Grado, comprensive dell’introito dei relativi canoni e dell’esercizio dell’attività di controllo e vigilanza, previo concerto con l’ente locale territorialmente competente.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della L.R. 10/2017 sono escluse dall’ambito di applicazione della predetta legge le funzioni amministrative inerenti al rilascio delle concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi nella Laguna di Marano e Grado, che sono state conferite alle Amministrazioni comunali territorialmente competenti, ai sensi della legge regionale n. 31 del 16 dicembre 2005, e successive modifiche e integrazioni, recante "Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella Laguna di Marano e Grado".

Sono altresì escluse dall’ambito di applicazione della LR 10/2017 le funzioni relative al rilascio delle concessioni per finalità di pesca e acquacoltura disciplinate dalla legge regionale 31/2005 la cui competenza è attribuita al Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.

A seguito dell’approvazione da parte della Giunta regionale della deliberazione n. 520 del 14 aprile 2022, è stato sottoscritto con il Comune di Grado l’Accordo n. 28 del 5 maggio 2022, avente a oggetto la nuova ripartizione delle competenze per il rilascio di concessioni o autorizzazioni demaniali in ambito lagunare, limitatamente alle aree relative al canale di Moreri, al canale di Belvedere e Isola della Schiusa e riguardanti beni attualmente intavolati in tutto o in parte al Comune di Grado oppure alla Regione.

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Validità delle concessioni già in essere e nuove concessioni regionali

 

L’Amministrazione regionale prende atto delle concessioni precedentemente rilasciate dallo Stato, relativamente ai beni del demanio marittimo che via via vengono trasferiti in proprietà con puntuali Verbali di consegna, ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs. 265/2001, dallo Stato alla Regione, ovvero rilascia nuove concessioni ai sensi della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 con rinvio, per quanto non espressamente previsto nella legge regionale medesima, alla normativa nazionale vigente in materia di demanio marittimo, quale, principalmente, il Codice della navigazione e il relativo Regolamento di attuazione.

La Regione, al fine di consentire agli enti gestori l’avvio delle procedure di gara entro l’anno 2024, già con l’articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2023, n.15 (legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026) ha dettato alcune disposizioni comuni in materia di demanio marittimo statale e regionale, ove si ribadisce il principio generale della gara pubblica, in linea con i principi espressi dalla giurisprudenza, quale modalità di scelta del concessionario.

In particolare, il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 15/2023 prevede che gli enti concedenti avviano le procedure selettive di cui all' articolo 3, comma 3, della legge 118/2022, previa deliberazione d'indirizzo, che consideri la ricognizione delle concessioni esistenti, l'individuazione di specifiche destinazioni d'uso delle aree demaniali, le caratteristiche locali da valorizzare e gli obiettivi di sviluppo.

La Giunta regionale ha inoltre approvato con la recente deliberazione n.897 di data 14 giugno 2024 “le linee di indirizzo per il rilascio di concessioni demaniali marittime”.

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Canoni

Fino all’entrata in vigore della normativa regionale in materia di canoni, i canoni sono determinati ai sensi della normativa statale vigente e, in particolare, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 " Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", articolo 1, commi 250-256, " Canoni per concessioni turistico ricreative e diporto nautico" e dell’art. 100 del decreto legge n.104 del 14 agosto 20020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n.126.

Ai sensi dell’art. 10, comma 1bis, della legge regionale 10/2017, dall'1 gennaio 2023 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione dei beni del demanio marittimo regionale, con qualunque finalità, non può essere inferiore a 400 euro aggiornato annualmente secondo quanto disposto dal comma 1.

In attuazione dell’articolo 65, comma 2, del D.lgs. dicembre 2017, n. 217, così come modificato dall’articolo 24, comma 2, lettera a), del DL 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L 11 settembre 2020, n. 120 (Semplificazioni) i pagamenti a favore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia devono essere effettuati esclusivamente con il sistema PagoPA .

Ai sensi dell’articolo 13, comma 30, della legge regionale n. 11 dell'11 agosto 2011, "Assestamento del Bilancio 2011 e del Bilancio pluriennale per gli anni 2011–2013", il concessionario di beni del demanio marittimo non è tenuto a prestare la cauzione finalizzata al rispetto degli obblighi concessori qualora  l'importo annuo del canone di concessione sia inferiore o uguale a 500 euro.

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Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo Regionale (PUDMAR)

Per una migliore gestione e valorizzazione dei beni del demanio marittimo regionale e dei beni statali situati nella laguna di Marano-Grado e non ancora consegnati dallo Stato alla Regione secondo le procedure previste dall’articolo 5 del D.Lgs. 265/2001, la cui gestione avviene ai sensi dell’articolo 9, commi 2 e 5, del decreto legislativo 111/2004, la Regione predispone il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo Regionale (PUDMAR), avente natura ricognitiva e programmatoria, che è subordinato alle scelte pianificatorie operate dagli strumenti urbanistici e alle previsioni della pianificazione paesaggistica e ambientale.

In particolare, il PUDMAR è lo strumento che identifica le aree del demanio marittimo in funzione degli utilizzi di seguito indicati:
a) turistico - ricreativo;
b) nautica da diporto;
c) cantieristica navale;
d) attività sportive;
e) pesca e acquacoltura;
f) attività dedicate ad associazionismo senza fini di lucro;
g) pubblico interesse.

Le concessioni, previa acquisizione dei pareri di cui all’articolo 6 della L.R. 10/2017, possono, in particolare, riguardare:
a) l’utilizzazione di specchi acquei per finalità turistico ricreative o nautica da diporto, compresa la realizzazione di nuovi porti o approdi;
b) gli attraversamenti con linee tecnologiche, acquedotti, fognature e transiti (strade, rampe, guadi);
c) utilizzi con finalità agricole, per attività turistico commerciali, deposito materiale o attrezzature, a vario titolo a fini privati o per attività produttive e industriali;
d) scarichi di acque bianche o depurate;
e) utilizzi particolari per manifestazioni sportive;
f) usi diversi per posa di strutture fisse (tralicci, pali, cartelli pubblicitari, apparecchiature fisse).

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