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Con decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2012, n. 108 è stato emanato il Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009.
Il citato regolamento disciplina le procedure di sdemanializzazione ed eventuale successiva vendita di beni del demanio idrico di proprietà regionale, generalmente privi di identificativo particellare, che necessitano pertanto del preventivo censimento . Il regolamento, tra l’altro, consente ai richiedenti di valutare anticipatamente la convenienza economica dell’operazione.
In estrema sintesi, la procedura prevede i seguenti passaggi principali:
1. istanza
Può presentare istanza chiunque abbia interesse. Le istanze sono presentate al Servizio demanio e consulenza tecnica della Direzione centrale finanze e patrimonio, secondo il modello “C” (v. modulistica). Le istanze sono presentate anche dai Comuni, che normalmente richiedono il bene per finalità di pubblico interesse e sono sempre i preferiti al privato richiedente.
2. richiesta di parere idraulico e determinazione provvisoria del valore del bene
Al fine di poter procedere alla sdemanializzazione è necessario acquisire preventivamente il parere di cessata funzionalità idraulica. In questa fase viene altresì stabilito il valore dei beni, sulla base delle tariffe e dei parametri fissati dall’allegato A alla legge regionale 17/2009.
3. richiesta di manifestazione di interesse al Comune in cui si trova il bene oggetto di domanda;
4. delibera di Giunta per l’autorizzazione al trasferimento e determinazione definitiva del valore del bene;
5. autorizzazione all’istante a provvedere al censimento del bene. Gli oneri connessi alle operazioni di censimento sono a carico dell’istante;
6. adozione del decreto di sdemanializzazione e sua pubblicazione sul BUR;
7. trasferimento, salvi eventuali diritti di prelazione:
- al Comune interessato ai sensi degli artt. 5 (titolo gratuito per finalità di pubblico interesse) o 6, comma 1, (titolo oneroso) della legge regionale 57/1971;
- al privato richiedente attraverso la procedura di evidenza pubblica dettagliata nel regolamento.