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Con decreto legislativo 265/2001 lo Stato ha previsto il trasferimento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dei beni e delle funzioni del demanio idrico, in particolare stabilendo all'articolo 5 che il trasferimento avvenga con verbale di consegna, dalla cui data la Regione è legittimata all'esercizio delle funzioni amministrative, in particolare per quanto concerne il rilascio degli atti di concessione per l'utilizzo dei beni in parola e il conseguente introito del canone.
Al momento sono stati trasferiti quasi tutti i corsi d'acqua e risultano in essere le procedure per la verifica di altri beni del demanio statale che saranno consegnati alla Regione in caso di accertata funzionalità idraulica.
Il presupposto per l'esercizio delle funzioni amministrative rimane pertanto l'avvenuta consegna del bene alla Regione, come espressamente previsto dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17, la quale ha disciplinato in maniera organica la procedura per il rilascio delle concessioni di beni del demanio idrico regionale, rimanendo escluse dal suo ambito di applicazione le concessioni di derivazione d'acqua ed estrazione di materiale litoide, come previsto dall'articolo 1, comma 2, che, data la loro particolare valenza “idraulica”, trovano posto in altre norme regionali, in particolare al momento nelle legge regionale 11/2015.
Le concessioni di beni del demanio idrico regionale possono riguardare:
- la realizzazione di opere di pubblica utilità quali acquedotti, fognature ecc., rilasciate a favore di Comuni, Province, Amministrazioni statali, Comunità montane, Consorzi di Bonifica e A.A.T.O. (Autorità di Ambito Territoriale Ottimale);
- la realizzazione di interventi di recupero ambientale e di messa in sicurezza dei corsi d'acqua, per la realizzazione di riserve naturali e per l'utilizzo a fini ambientali, sociali o ricreativi, rilasciate a favore di Comuni, Province, Amministrazioni statali, Comunità montane e Consorzi di Bonifica;
- la realizzazione di opere finalizzate all'erogazione di pubblici servizi, quali elettrodotti, metanodotti, oleodotti, linee di telefonia, rilasciate a favore di soggetti privati;
- la realizzazione di opere a fini esclusivamente privati, quali accessi con ponticelli, tombinature ecc.;
- l’utilizzo a fini agricoli in genere o a fini ittiogenici di aree golenali;
- l’utilizzo a fini di arboricoltura da legno;
- l’utilizzo a fini di deposito e lavorazione inerti;
- l’utilizzo a fini produttivi, commerciali, industriali e, per i beni del demanio idrico navigabile, turistico-ricreativi e di nautica da diporto.
La citata legge regionale 17/2009, assieme ai Regolamenti attuativi previsti, con lo scopo di garantire che l'utilizzo di beni di così alta valenza ambientale avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, costituisce un quadro organico della disciplina concessoria del demanio idrico regionale, in particolare individuando all'articolo 10 i pareri e le autorizzazioni necessari per il rilascio dell'atto di concessione, al cui ottenimento da parte del soggetto terzo, pubblico o privato, rimane subordinato il legittimo utilizzo del bene, pena l'avvio delle procedure giudiziarie a tutela della proprietà demaniale.
In attuazione dell'articolo 6, comma 3, con Decreto del Presidente della Regione n. 0180/Pres. del 29 luglio 2010 è stato adottato il Regolamento per la disciplina del rilascio delle concessioni, che individua in particolare la loro durata massima, le modalità di assolvimento del canone di concessione, l'entità delle garanzie finanziarie da prestare, i casi di decadenza e revoca e gli obblighi del concessionario nel periodo di vigenza e alla scadenza della concessione.
In attuazione dell'articolo 14, comma 1, con Decreto del Presidente della Regione n. 068/Pres. del 14 febbraio 2014 è stato emanato il Regolamento per la determinazione dei canoni di concessione di beni del demanio idrico regionale, che trova applicazione a decorrere dal 23 aprile 2014.
Si fa presente che in relazione ai beni del demanio idrico regionale (rogge minori, canali consortili ecc.) gestiti dai Consorzi di Bonifica ai sensi della legge regionale 28/2002, e in relazione ai corsi d’acqua identificati nella Classe 4 ai sensi dell’articolo 4, lettera d), della legge regionale 11/2015, i Consorzi stessi assumono competenza anche in ordine al rilascio del provvedimento di concessione, che deve avvenire comunque nel rispetto della legge regionale 17/2009 e dei Regolamenti attuativi citati.
Si segnala che la presentazione dell'istanza di concessione al competente ufficio regionale deve avvenire secondo il modello disponibile in questa pagina (alla voce "modulistica") e corredato della documentazione richiesta, pena il mancato avvio del procedimento di concessione, e che la mancata accettazione dei contenuti della bozza dell'atto di concessione entro i termini indicati dall'Amministrazione regionale comporta la chiusura e l'archiviazione del procedimento di concessione.
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