Contributi per interventi volti alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati da ignoti su aree pubbliche.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo per ogni singolo intervento è presentata al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro il termine dell’ 1 marzo di ogni anno.
 

I Comuni allegano alla domanda apposita dichiarazione attestante l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere e) ed f), dell’articolo 11 della LR 34/2017 (compilazione dell’a pplicativo O.R.So., di cui all'articolo 8; inserimento nell’applicativo A.R.Am., dei dati relativi agli edifici contenenti amianto e alla georeferenziazione degli stessi).
L’osservanza di tali disposizioni, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 11, da parte dei Comuni, è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti regionali destinati all'attuazione di interventi nel settore dei rifiuti.

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SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Sono ammissibili a contributo le spese per gli interventi di rimozione di rifiuti abbandonati da ignoti su aree pubbliche, mediante operazioni di raccolta, di trasporto, di smaltimento, compreso l’eventuale recupero dei rifiuti stessi, compresa l’IVA qualora rappresenti un costo, anche nel caso in cui tali interventi vengano effettuati mediante appalto di servizi.

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RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Articolo 3, commi 29 e 31 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007).
2. Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0281/Pres. del 29 settembre 2011, pubblicato su BUR n. 50 del 14 dicembre 2011.

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