La Regione eroga fondi per l’indennizzo e la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica ai veicoli e alle attività agricole.

I criteri, le modalità ed i termini per la presentazione della domanda per la richiesta di indennizzo sono descritti nel regolamento attuativo. (Decreto n. 023/Pres. del 7 febbraio 2018).
 

DANNI AI VEICOLI

1) Chi può fare domanda?
Il proprietario del veicolo esclusivamente tramite il modello allegato D_01 debitamente bollato (marca da bollo di 16 euro).
La domanda deve essere presentata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), posta raccomandata A.R. o mediante consegna a mano presso gli uffici del Servizio. Non si riceve documentazione a mezzo posta elettronica ordinaria (e-mail).

2) Quali danni sono indennizzabili?
Sono indennizzabili i danni ai veicoli qualora siano causati da specie appartenenti alla fauna selvatica oggetto di tutela da parte della legge 157/1992.

3) Entro quando va presentata la domanda?
Entro e non oltre venti giorni dal sinistro. La mancanza di documenti da allegare alla presente non esime dell’invio della stessa entro e non oltre 20 giorni dal sinistro. A seguito della presentazione della domanda di indennizzo, è possibile integrare spontaneamente o su richiesta del Servizio gli eventuali documenti mancanti.

4) In che misura viene risarcito il danno?
Nella misura dell’80 per cento del danno accertato con un limite massimo di indennizzo di 5.000,00 euro. Nel caso in cui il danno comporti un indennizzo superiore a 5.000,00 euro, nei limiti delle disponibilità finanziarie, può essere riconosciuta un’ulteriore somma pari al 50% dell’indennizzo ulteriore. In ogni caso l’indennizzo non può essere superiore a € 10.000,00 (IVA compresa) per sinistro.

5) Quando viene liquidato l’indennizzo?
L’indennizzo è corrisposto entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda corredata di tutta la documentazione necessaria all’espletamento dell’istruttoria fatte salve, in ogni caso, l’effettiva disponibilità finanziaria a bilancio ed eventuali esigenze di chiusura dell’esercizio.

6) Quando è possibile riparare il veicolo?
Trascorsi 10 giorni, dalla presentazione della domanda di indennizzo o dal giorno dell’eventuale perizia da parte del delegato della Regione, se precedente, il veicolo può essere riparato senza ulteriore comunicazione da parte del Servizio incaricato, il quale non dà comunicazione e/o nulla osta per la riparazione dei danni. 

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DANNI ALL’AGRICOLTURA, AL PATRIMONIO ZOOTECNICO E ALLE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI E A PASCOLO

1) Chi può fare domanda?
I soggetti indicati dall’art. 2 comma 1 del regolamento:
a) Gli imprenditori agricoli di cui all’art.2135 del codice civile con attribuzione di numero di partita IVA
b) Le persone fisiche che allevano specie avi-cunicole per autoconsumo, regolarmente registrate presso il competente Servizio Veterinario
c) I proprietari o conduttori di strutture destinate all’allevamento di specie appartenenti al patrimonio zootecnico, compreso quello ittico, iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e regolarmente registrate presso il competente Servizio Veterinario.

2) Quali danni sono indennizzabili?
I danni specificati all’art. 3, comma 1 del regolamento:
1. Sono indennizzabili i danni alle produzioni agricole, ai prodotti derivanti dalle coltivazioni erbacee ed arboree, al patrimonio zootecnico, escluso quello ittico disciplinato dal Capo III, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo in rapporto di esercizio con la coltivazione del fondo o l’allevamento del bestiame.

3) Entro quando va presentata la domanda?
Entro e non oltre 5 giorni dalla constatazione del danno utilizzando esclusivamente il modello di cui all’allegato A), esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata. Se il danno è causato da predazione al patrimonio zootecnico, entro e non oltre 2 giorni dalla constatazione del danno. Nel caso in cui la domanda sia corredata da perizia di stima del danno, la domanda è presentata entro e non oltre trenta giorni dalla constatazione del danno.

4) In che misura viene risarcito il danno?
Nella misura dell'80 per cento del danno accertato. Il Servizio regionale competente adotta annualmente il prezziario delle colture che riporta per ciascun prodotto gli elementi di riferimento per la quantificazione del danno alle colture per la predazione degli animali di allevamento e alle opere approntate sui terreni.Il limite massimo di indennizzo per ciascun danneggiato è quantificato, in via preliminare, in € 5.000,00. Nel caso in cui il danno comporti un indennizzo superiore a € 5.000, 00 nei limiti delle disponibilità finanziarie, può essere riconosciuta un'ulteriore somma pari al 50% dell'indennizzo ulteriore. Nel caso si verifichi un danno, nonostante la corretta adozione dei suddetti sistemi di prevenzione, verrà riconosciuto un indennizzo nella misura massima del 50 per cento del danno accertato.
In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore a € 8.000,00 per ciascun beneficiario.

5) Quando viene liquidato l’indennizzo?
Entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda corredata di tutta la documentazione necessaria all'espletamento dell'istruttoria fatte salve, in ogni caso, l'effettiva disponibilità finanziaria a bilancio ed eventuali esigenze di chiusura dell'esercizio finanziario. L'erogazione è subordinata all'osservanza delle condizioni di cui al Regolamento UE n.1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

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DANNI ALLE PRODUZIONI ITTICHE

1) Chi può fare domanda?
I proprietari o conduttori di strutture destinate all'allevamento di specie appartenenti al patrimonio zootecnico, compreso quello ittico, iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'art.8 della legge 580/1993 e regolarmente registrate presso il competente Servizio Veterinario. 

2) Quali danni sono indennizzabili?
I danni alle produzioni ittiche qualora arrecati da specie appartenenti alla fauna selvatica oggetto di tutela da parte della legge 157/1992.


3) Entro quando va presentata la domanda?
Entro due giorni dal verificarsi del primo evento di danno utilizzando esclusivamente il modello di cui all'allegato B) e successivamente entro centocinquanta giorni dal verificarsi del primo evento di danno utilizzando esclusivamente il modello di cui all'allegato C). La domanda di indennizzo deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) cartografia dell'allevamento ittico;

b)fotocopia estratto di mappa o tavolare;

c)fotocopia di documento d'identità in corso di validità;

d)relazione tecnico-economica comprovante il danno subito in termini di prodotto ittico sottratto o danneggiato, mancata produzione, allegando tutta la documentazione probatoria necessaria ad accertare e quantificare il danno nonché l'attestazione dei metodi preventivi di dissuasione adottati accertare e quantificare il danno nonché l'attestazione dei metodi preventivi di dissuasione adottati

e) dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis" ai sensi articolo 47 del DPR n.445/2000

4) In che misura viene risarcito il danno? 
Nella misura dell'80 per cento del danno accertato con un limite massimo di indennizzo di  € 5.000,00. Nel caso in cui il danno comporti un indennizzo superiore a  € 5.000,00, nei limiti delle disponibilità finanziarie, può essere riconosciuta un'ulteriore somma pari al 50% dell'indennizzo ulteriore. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore a € 8.000,00 per ciascun beneficiario. Qualora il danno sia accertato in allevamenti ittici localizzati all'interno del perimetro dei siti della Rete Natura 2000(ZSC e ZPS) o all'interno di aree protette ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n.42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) il limite massimo di indennizzo è quantificato in € 15.000,00. Il limite massimo di indennizzo quantificato in € 15.000,00. Il limite massimo di indennizzo viene quantificato in €  30.000,00 al verificarsi di almeno una delle condizioni previste dall'art.12 comma 1 del regolamento.
 

5) Quando viene liquidato l’indennizzo?
 L'indennizzo è corrisposto entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda corredata di tutta la documentazione necessaria all'espletamento dell'istruttoria fatte salve, in ogni caso, l'effettiva disponibilità finanziaria a bilancio ed eventuali esigenze di chiusura dell'esercizio. L'erogazione è subordinata all'osservanza delle condizioni di cui al Regolamento UE n.717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea degli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e acquacoltura.

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