Specie vegetali di importanza comunitaria e di interesse regionale e disciplina della raccolta della flora spontanea.

Il Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell’articolo 96 della Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), come modificato da ultimo dal DPReg. 4 luglio 2022, n. 80/Pres. (pubblicato sul BUR n. 28 del 13 luglio 2022), aggiorna e completa gli elenchi della flora e della fauna di interesse comunitario e di interesse regionale in FVG, le regole per la raccolta delle specie spontanee e le deroghe.

Normativa

In Friuli Venezia Giulia la flora spontanea e la fauna selvatica rappresentano una grande ricchezza in termini di biodiversità.

A livello europeo la conservazione della biodiversità costituisce un obiettivo cruciale e pervasivo delle politiche comunitarie e viene perseguita mediante l’attuazione di due fondamentali direttive comunitarie: la cosiddetta “Direttiva Uccelli” - 2009/147/CE e la cosiddetta “Direttiva Habitat” - 1992/43/CEE. La Direttiva Habitat, in particolare, tutela specie non solo trascurate perché apparentemente insignificanti, ma anche disprezzate e temute, come insetti, anfibi, rettili, pipistrelli, che in realtà sono elementi preziosi e irrinunciabili degli ecosistemi, tasselli fondamentali nell’equilibrio dell’ambiente.

La Regione Friuli Venezia Giulia, con la L.R. 9/2007 e il successivo Regolamento, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 74/Pres. del 20 marzo 2009 e modificato recentemente, non solo ha dato piena attuazione alle previsioni della Direttiva per la parte relativa alla tutela di specie di flora e di fauna di interesse comunitario, ma ha anche individuato ulteriori specie ritenute “di interesse regionale”, soggette alla medesima tutela delle specie di interesse comunitario.

Tuttavia, per poter affermare che l’obiettivo è stato raggiunto davvero, è necessario andare oltre gli articoli delle leggi e dei regolamenti, per riuscire a far comprendere a tutti l’enorme valore di questi organismi viventi, animali e vegetali, e l’enorme ricchezza in termini di biodiversità che il Friuli Venezia Giulia offre all’Europa e al mondo intero.

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Le specie protette

In Friuli Venezia Giulia tutta la flora spontanea è protetta.

A seconda della rarità e dell’importanza ecologica delle specie, vengono adottate diverse misure di tutela e conservazione.

Per le specie di interesse comunitario e di interesse regionale è vietato:
a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie;
b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie raccolti nell'ambiente naturale.

I divieti si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie in oggetto.

Le specie di interesse comunitario sono quelle elencate nell’Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”.

Nell’allegato A del Regolamento si trova una ricognizione delle specie di flora protette dalla Direttiva Comunitaria e spontaneamente presenti in regione.

Le specie di interesse regionale vengono definite nell’allegato B del Regolamento.

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La raccolta per autoconsumo

Specie erbacee

Per le specie erbacee spontanee viene consentita la raccolta complessiva giornaliera per persona di:
- dieci individui o parti di essi con l’esclusione dell’apparato radicale;
- un chilogrammo di muschio o licheni allo stato fresco.

Per alcune specie erbacee più comuni e per le quali esiste una tradizione di raccolta prevalentemente a fine alimentare e/o fitoterapico, il Regolamento prevede la possibilità di raccogliere per autoconsumo quantità ritenute idonee all’uso familiare.

In particolare:
- per le specie elencate all’allegato C la raccolta è consentita fino a un chilogrammo a persona al giorno;
-per le specie elencate all’allegato D la raccolta è consentita fino a tre chilogrammi a persona al giorno.

La raccolta della flora deve sempre venir effettuata senza divellere, estirpare, asportare e distruggere le radici, i tuberi, i rizomi e i bulbi: il principio fondamentale è quello di conservare la capacità rigenerativa della pianta. Fanno eccezione le specie erbacee e arbustive alloctone, che possono essere raccolte anche con estirpazione, asportazione e distruzione di radici, tuberi, rizomi e bulbi.

Va evidenziato che all’interno delle aree protette regionali fanno fede gli specifici Regolamenti: è opportuno verificare attentamente prima di dedicarsi alla raccolta di flora all’interno di parchi naturali regionali, riserve naturali regionali e biotopi.

Specie arbustive e arboree

Per le specie arbustive e arboree, in generale, viene consentita la raccolta di parti (frutti, fiori, foglie) fino a un chilogrammo al giorno a persona.

Il limite quantitativo di un chilogrammo di parti di specie arbustive e arboree non si applica per i proprietari o conduttori dei terreni, con l’eccezione delle specie Olivello spinoso, Mirtillo rosso e Mirtillo nero per i quali il limite è comunque di un chilogrammo al giorno a persona. La limitazione prevista per queste sole tre specie è determinata dalla loro importanza per il sostentamento della fauna selvatica, in particolare per i mirtilli, e dalla rarità della specie per quanto riguarda l’Olivello spinoso (che peraltro viene coltivato). La raccolta di quantitativi superiori può comunque essere richiesta con la procedura specificata nei paragrafi successivi.

Per tutelare gli arbusti e il loro microhabitat è vietato l’utilizzo di rastrelli, uncini o altri mezzi per la raccolta.

Va evidenziato che all’interno delle aree protette regionali fanno fede gli specifici Regolamenti: è opportuno verificare attentamente prima di dedicarsi alla raccolta di flora all’interno di parchi naturali regionali, riserve naturali regionali e biotopi.

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La raccolta in deroga per fini commerciali, scientifici, didattici

La raccolta delle specie di interesse regionale (allegato B del Regolamento) può essere autorizzata in deroga per scopi commestibili, scientifici, didattici, officinali e commerciali, con una richiesta al Servizio Biodiversità, e comunque fino al quantitativo massimo giornaliero per persona di tre esemplari o parti degli stessi. La raccolta di queste specie in quantitativi superiori può essere autorizzata solo a Musei, Università, Consiglio Nazionale delle Ricerche o altri Enti pubblici o privati di ricerca.

La raccolta di quantitativi superiori rispetto a quanto consentito dal Regolamento può essere autorizzata, previa richiesta al Servizio Biodiversità, anche per le altre specie di flora.

La richiesta deve essere inviata a mezzo PEC - raccomandata A.R. - posta ordinaria - consegna a mano al Servizio Biodiversità e deve contenere:
a) dati anagrafici e di residenza del richiedente, con recapito e-mail;
b) motivo della raccolta;
c) specie e quantità interessate alla raccolta, con specifica dell’eventuale interesse a raccogliere solo alcune parti degli esemplari;
d) località e periodo temporale in cui si intende effettuare la raccolta.

Attenzione: la Regione non può autorizzare la raccolta in deroga delle specie di flora di interesse comunitario elencate all’allegato IV della Direttiva Habitat. Per ottenere questa autorizzazione è necessario rivolgersi direttamente al Ministero della Transizione Ecologica, secondo quanto previsto all’articolo 11 del DPR 357/1997.

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Attività divulgative e di salvaguardia


LIFE PollinAction

Giardino botanico Carsiana

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