Istituzione
I parchi e le riserve sono istituiti con legge regionale che, in particolare, ne definisce il perimetro provvisorio e, limitatamente ai parchi, istituisce il relativo Ente gestore.
La legge istitutiva contiene le norme di salvaguardia vigenti fino all'approvazione dei Piani di Conservazione e Sviluppo.
I biotopi naturali sono individuati, in aree esterne ai parchi e alle riserve, con decreto del Presidente della Regione, che precisa il perimetro dei biotopi e le norme necessarie alla tutela dei valori naturali individuati. Con lo stesso decreto si individuano le eventuali modalità di gestione dei biotopi, che di norma avviene mediante convenzione tra l'amministrazione regionale ed il Comune interessato.

 

Piani di conservazione e sviluppo
Per ogni singola riserva o parco istituito, l'amministrazione regionale provvede alla formazione di un Piano di conservazione e sviluppo (PCS), che contiene la perimetrazione del territorio del parco o della riserva e lo suddivide in zona di tutela naturalistica, zona di tutela generale e zona destinata ad infrastrutture e strutture funzionali al parco o alla riserva.
Il Piano di conservazione e sviluppo specifica gli interventi proposti per lo sviluppo socioeconomico e culturale del parco, individua i beni immobili da acquisire alla proprietà pubblica, necessari al conseguimento degli obiettivi del Piano, definisce i rapporti e le interazioni con gli elementi strutturali territoriali interni ed esterni al parco e alla riserva, individua le attività oggetto di incentivazione da parte dell'Ente gestore del parco o dell'Organo gestore della riserva.


Regolamenti
I parchi e le riserve sono dotati di regolamento che disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il loro ambito territoriale e, in particolare, contiene le norme per l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, la gestione della flora e della fauna selvatica, le attività scientifiche, didattiche, educative e di promozione, le attività sportive, ricreative e turistiche compatibili con la tutela dell'ambiente, la circolazione dei veicoli a motore.


Gestione
La gestione del parco è affidata ad un Ente, che è costituito allo scopo di perseguire le finalità indicate dalla legge istituiva, svolgere le funzioni tecnico-operative necessarie ad attuare il Piano di conservazione e sviluppo e applicare il regolamento del parco.
Gli organi dell'Ente parco sono il Presidente, il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti e la Consulta, che è l'organo costituito dai rappresentanti delle associazioni e delle categorie economiche maggiormente rappresentative nel territorio del Parco, che esprime parere sui programmi e gli interventi dell'Ente parco.
La gestione delle Riserve naturali è affidata, con specifica convenzione e previo accordo di programma, ai Comuni, in forma singola o associata, nei quali ricade la Riserva. La gestione può essere affidata ad uno degli Enti parco nel caso in cui la Riserva presenti caratteristiche similari al territorio del Parco.
L'organo gestore provvede anche alla predisposizione di appositi piani annuali e pluriennali per la gestione della fauna e degli habitat naturali, la divulgazione e l'educazione ambientale, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni utilizzati.

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