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L’art. 214-ter del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ha previsto la possibilità di effettuare la preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti, in attesa di adozione di apposito decreto da parte del M.A.S.E.
In data 16 settembre 2023 è entrato in vigore il Decreto Ambiente 10 luglio 2023, n. 119 che definisce le modalità operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo.
L’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti è avviato decorsi novanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attività, entro i quali l’amministrazione territorialmente competente verifica i requisiti previsti dal presente regolamento.
Nella ipotesi di preparazione per il riutilizzo di Raee, l'avvio dell'esercizio è subordinato alla visita preventiva da parte dell'amministrazione competente, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data della predetta comunicazione
La comunicazione di inizio attività va trasmessa al competente SUAP utilizzando la modulistica predisposta ed allegando la documentazione prevista dal D.M. 10/07/2023 n. 119.
Si specifica che, qualora risultino necessarie altre autorizzazioni ambientali per l’esercizio dell’attività, le stesse devono essere preventivamente acquisite.
Si ricorda che la comunicazione non abilita la costruzione del centro che deve risultare integralmente realizzato all’atto di presentazione della stessa.
Sono dovuti i diritti di iscrizione annuali previsti dal decreto 21 luglio 1998, n. 350, seguendo le modalità di versamento richiamate al seguente link: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Modalità di versamento dei diritti di iscrizione al registro delle imprese che effettuano recupero di rifiuti in procedura semplificata
Ai centri di preparazione per il riutilizzo (centri) si applicano i criteri localizzativi per gli impianti di recupero e smaltimento rifiuti (C.L.I.R.) ad eccezione dei centri adiacenti e logisticamente connessi ai centri di raccolta dei rifiuti urbani (par. 3.3 del documento dei C.L.I.R. approvato con D. P. Reg. 19/03/2018 n. 058/Pres), di cui al seguente link: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti
Si evidenzia che nel caso di rifiuti, modalità operative e quantitativi non contemplati dal D.M. 10/07/2023 n. 119 non potrà essere utilizzata la procedura semplificata e dovrà essere presentata istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. n. 152/06, per informazioni consultare il seguente link: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Autorizzazione unica per gli impianti di trattamento rifiuti
Per eventuali chiarimenti sulle modalità di caricamento della pratica sul portale SUAP FVG i contatti sono disponibili al seguente link: SUAP : Contatti (regione.fvg.it)
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