La L.n. 221/2015, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, ha introdotto nella Parte IV del D.Lgs. n.152/2006, nuove norme volte a contrastare il fenomeno dell’abbandono di mozziconi di sigarette e di rifiuti di piccolissime dimensioni, al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata di rifiuti nell'ambiente.

Precisamente, ai sensi dell’art. 255, comma 1-bis, del D.Lgs. n.152/2006, chiunque viola il divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni - quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare - sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi (art.232-ter dello stesso decreto) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 150,00. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo (art. 232-bis), la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

L'irrogazione di tali sanzioni amministrative pecuniarie compete alla Regione. La normativa di riferimento stabilisce che il 50% delle somme derivanti dai proventi delle suddette sanzioni è versato allo Stato per l’attuazione di campagne di informazione nazionali; il restante 50% è destinato ai Comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni, ed è destinato, in via prioritaria,  all’installazione, nelle strade, nelle piazze, nelle aree a verde, nei parchi nonché nei luoghi di alta aggregazione sociale, di appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e, in via residuale e secondo specifiche esigenze, per la pulizia di caditoie e di tombini facenti parte del sistema fognario, nonché per le campagne di informazione su scala locale.



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