Azioni e provvedimenti per la tutela dall’inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico e luminoso.

atmosferico

Le emissioni di sostanze inquinanti alterano la composizione chimica dell'atmosfera ed influenzano la qualità dell'aria che respiriamo.
Le cause dell’inquinamento atmosferico sono da individuare nelle attività di produzione e utilizzo di combustibili fossili, di carburanti, dell’attività industriale, dell’estrazione dei minerali, dell’incenerimento dei rifiuti e dall’attività agricola. L'attenzione rivolta all'inquinamento atmosferico deriva ovviamente dai rischi per la salute umana e dai danni agli ecosistemi e ai materiali, con particolare riguardo ai monumenti.
I rischi per la salute sono stati osservati in cambiamenti nella mortalità e frequenza delle malattie sia a breve che a lungo termine.
La Regione Friuli Venezia Giulia, mediante il rilascio di specifiche autorizzazioni che fissano per ogni inquinante le soglie di emissione consentite, controlla le attività di emissione.
La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del d.lgs. 351/1999 ha approvato, con deliberazione n. 421 del 4 marzo 2005, il “Piano d’azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico”, quale primo essenziale strumento di pianificazione dell’intervento regionale.
Nell’ambito del citato Piano di azione sono state effettuate la “zonizzazione” del territorio regionale, la valutazione della qualità dell’aria, nonché l’individuazione dell’autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio di superamento dei limiti fissati dalla normativa nella figura dei sindaci dei comuni compresi nelle zone di Piano.

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acustico

La tematica dell’inquinamento acustico ambientale è da decenni oggetto di dibattito tecnico-politico anche in Italia dove, nel settore, si sono progressivamente sviluppate sensibilità e cultura.
Il rumore è ritenuto uno dei principali fattori d’inquinamento delle aree urbane e viene percepito come una delle maggiori cause di disturbo della qualità della vita.
La legge 447/1995 ha fissato i principi fondamentali di tutela dell’ambiente esterno e dell'ambiente abitativo che informano la disciplina del settore, demandando a specifici regolamenti di esecuzione la definizione degli aspetti tecnici legati alla sua attuazione, ed ha introdotto nuovi parametri per una migliore caratterizzazione dei fenomeni acustici, quali i valori di attenzione (livello di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente) ed i valori di qualità (livello di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche disponibili).

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elettromagnetico

Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz (fra i quali gli impianti di diffusione radiofonica e televisiva e gli impianti radiobase per la telefonia mobile) non deve essere superato il limite di esposizione di 20 volt al metro. Nel caso di ambienti adibiti a permanenze di almeno 4 ore giornaliere non deve essere superato il valore di attenzione di 6 volt al metro.
L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.) effettua verifiche e rilevamenti sul territorio regionale. Qualora in una certa zona venga rilevato il superamento dei limiti e dei valori sopra riportati e l’Ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni accerti la conformità dei parametri radioelettrici degli impianti, la Regione interviene ordinando al gestore dell’impianto la riduzione a conformità delle emissioni oppure lo spostamento dell’i mpianto stesso in altro sito.
Relativamente agli elettrodotti (50 Hz), il limite di esposizione è di 100 microtesla per l'induzione magnetica e 5 kilovolt al metro per il campo elettrico. Nel caso di permanenze di almeno 4 ore il valore di attenzione per l’induzione magnetica scende a 10 microtesla.

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luminoso

Inquinamento luminoso è ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell'orizzonte. A causa di impianti di illuminazione che, spesso senza necessità, illuminano il cielo oltre che il terreno, si hanno spreco di energia e difficoltà nell'osservazione del cielo notturno da parte di astronomi e astrofili.
In applicazione della recente normativa regionale, i Comuni si dotano di piani dell'illuminazione che disciplinano le nuove installazioni e l'adeguamento degli impianti esistenti (art. 5 e art. 11 della LR 15/2007).
A tutela dell'attività degli osservatori astronomici, individuate le fasce di rispetto dei medesimi con apposita cartografia , la Regione si dota di un regolamento disciplinante i criteri e le modalità di adeguamento degli impianti di illuminazione esistenti entro dette fasce di rispetto (art. 7 della LR 15/2007).
La LR 15/2007 prevede l'erogazione di contributi:
- ai Comuni, per la predisposizione dei piani di illuminazione (art. 9, c. 1)
- a soggetti pubblici, per l'adeguamento alla normativa degli impianti esistenti e la realizzazione di nuovi impianti con elevate efficienze (art. 9, c. 2)
- a osservatori astronomici non professionali, per la qualificazione degli edifici, l'acquisto e l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature (art. 9, c. 2 bis, inserito dall'art. 3, c. 63, della LR 30/2007).

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