I Comuni sono delegati con deliberazione della Giunta regionale all’esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio ai sensi e nei limiti delle competenze di cui all’articolo 60 della legge regionale 5/2007, subordinatamente alla verifica da parte della struttura regionale competente in materia di paesaggio che gli enti destinatari della delega assicurino un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche in materia di paesaggio e la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

Per poter essere delegati i Comuni, in forma singola o associata, nominano la commissione locale per il paesaggio.
Qualora i Comuni non abbiano nominato la Commissione locale per il paesaggio i medesimi, in forma singola o associata, possono essere delegati all’esercizio delle funzioni inerenti i soli interventi di lieve entità sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (articolo 60, commi 1, 4, e 6 della legge regionale 5/2007).

In attuazione dell’articolo 10, comma 2, del regolamento regionale emanato con D.PReg 026/2021, con deliberazione della Giunta regionale del 26 novembre 2021, n. 1827, sono stati aggiornati i criteri per la verifica dei requisiti di competenza e differenziazione (in sostituzione della deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2008 n. 2970).

L’elenco dei Comuni in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio della delega è integrato o modificato dal Servizio regionale competente in materia di paesaggio, in esito alle variazioni comunicate tempestivamente dai Comuni e riguardanti:
- l’eventuale decadenza della Commissione locale per il paesaggio;
- le modifiche alle forme associative che incidono sull’assetto organizzativo e sull’ambito territoriale di competenza della Commissione locale per il paesaggio e del responsabile del procedimento;
- l’eventuale modifica dei parametri attinenti il principio di differenziazione tra responsabili del procedimento paesaggistico e urbanistico-edilizio;
- l’atto deliberativo di motivata rinuncia alla delega.
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