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1. gli interventi elencati nell’allegato A al DPreg 149/2012 sono soggetti ad autorizzazione semplificata qualora non assorbiti nelle tipologie di intervento comprese nella tabella A del DPR 31/2017;
2. gli interventi esenti da autorizzazione paesaggistica elencati negli Accordi Stato/Regione
FVG e ampliativi rispetto agli interventi di cui alla tabella A del DPR 31/2017 continuano a
trovare applicazione.
Sul Bollettino Ufficiale della Regione SO 23 del 26 luglio 2017, è stata pubblicata la
legge
regionale 21 luglio 2017, n. 29
(Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di
semplificazione dell’ordinamento regionale nelle materie dell’edilizia e infrastrutture, portualità
regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità), in vigore dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione. L’articolo 30 della legge regionale 29/2017 ha
introdotto all’articolo 58 della legge regionale 5/2007, i commi 2 bis e 2 ter. La nuova normativa
ha disposto che, sino all’adeguamento del regolamento regionale 149/2012 al decreto del Presidente
della Repubblica 31/2017, nella Regione Friuli Venezia Giulia trovano applicazione le più
ampliative disposizioni di cui al capo II del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017 e
alla tabella di cui all’allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017.
I rinvii alle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139
(Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione per gli interventi di
lieve entità a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modificazioni) si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 31/2017.
Un’ampia informazione sul nuovo regolamento di cui al DPR 31/2017, che ha contestualmente
abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, è contenuta
nell'analitica relazione illustrativa che lo accompagna nonché nella circolare n. 42 del 21 luglio
2017 pubblicate sul sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Per i
procedimenti pendenti alla data del 26 luglio 2017 la circolare n. 15/2017 del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo ha dato le necessarie indicazioni.
Si evidenziano in sintesi i principali effetti applicativi della introdotta semplificazione:
- durata complessiva di sessanta giorni per il procedimento di rilascio dell'autorizzazione
con termini intermedi più ravvicinati;
- modificata la documentazione richiesta (all. C modello unificato di istanza – all. D nuovo
modello di relazione paesaggistica semplificata) e ha espressamente previsto che non trovino
applicazione le disposizioni di cui al
DPCM
12.12.2005
per le autorizzazioni semplificate;
- assicurata la concentrazione procedimentale (presentazione dell’istanza a Sue e Suap nei
casi previsti; presentazione all’amministrazione competente alla tutela in tutti gli altri casi).
Inoltre, se l’intervento o le opere richiedono atti ulteriori all’autorizzazione paesaggistica
semplificata e al titolo abilitativo, l’amministrazione procedente indice conferenza di servizi e,
in questa ipotesi, i termini del procedimento paesaggistico sono dimezzati;
- soppressa la verifica preliminare di conformità urbanistico-edilizia;
- introdotta la procedura semplificata anche per le istanze di rinnovo di autorizzazioni
paesaggistiche, anche rilasciate ai sensi dell'articolo 146 del Codice, scadute da non più di un
anno e relative a interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti
conforme a quanto in precedenza autorizzato. Qualora con l'istanza di rinnovo siano chieste anche
variazioni progettuali che comportino interventi di non lieve entità, si applica il procedimento
autorizzatorio ordinario. Nel caso in cui non siano richieste variazioni progettuali e non siano
sopravvenute specifiche prescrizioni di tutela, l’istanza di rinnovo non deve essere corredata
dalla relazione paesaggistica semplificata;
- per la procedura di rimessione in pristino in caso di abusi in relazione al regolamento di
cui al DPR 31/2017 sono dettate due disposizioni speciali all’articolo 17 del DPR 31/2017. In
particolare: l’amministrazione deve, per quanto possibile, evitare il ripristino dello stato dei
luoghi indicando, ove necessario, prescrizioni conformative; non può disporsi la rimessione in
pristino per fattispecie realizzate senza autorizzazione paesaggistica prima dell’entrata in vigore
del regolamento e che ora si collocano nell’ambito delle attività libere di cui all’allegato A.
In applicazione dell’articolo 59, comma 3, della legge regionale 5/2017 (come modificato
dall’articolo 70, comma 2, lettera b9, della LR 9/2019) e dell’articolo 11, comma 10, del DPR
31/2017, non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali del paesaggio nel procedimento
autorizzatorio semplificato.
Per l’applicazione delle ulteriori premialità previste dagli articoli 4, comma 1, e 11, comma
10, del DPR 31/2017 in esito all’approvazione del Piano paesaggistico regionale, i paragrafi 4 e 9
della
circolare
Mibact 42/2017
indicano le attività di accertamento dei presupposti e delle condizioni da
svolgersi congiuntamente a cura del Mibact e della Regione. La Regione ha avviato le attività di
condivisione tecnica con il Ministero per i beni e le attività culturali necessarie per rendere
operative le cd. “misure premiali” previste agli articoli 4 e 11, comma 8, del DPR medesimo (vedasi
in "documentazione" la relazione illustrativa).
Della decorrenza dell’operatività delle predette disposizioni premiali, una volta
condivise, sarà data adeguata pubblicità.