La Commissione locale per il paesaggio è prevista dall’articolo 59 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, attuativo delle disposizioni dell’art. 146, comma 6, del D.Lgs. n. 42 del 2004.
La Commissione locale per il paesaggio è un organo tecnico-consultivo che esprime i pareri obbligatori per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria di competenza comunale.
Ai sensi dell’articolo 11, comma 10, del DPR 31/2017 e dell’articolo 59, comma 3, della legge regionale 5/2007 il parere della Commissione non è obbligatorio nel procedimento autorizzatorio semplificato.
La Commissione è istituita e disciplinata dai Comuni in forma singola, consorziata o associata, ed è composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.
Il regolamento comunale che ne disciplina il funzionamento può attribuire alla commissione ulteriori compiti tra i quali l’espressione di pareri e valutazioni nell’ambito dei procedimenti di compatibilità paesaggistica e di ogni altra attività di tutela e di valorizzazione del paesaggio.
Il Presidente della Regione, con proprio decreto 4 marzo 2021, n. 026/Pres (che ha sostituito il previgente decreto 29 settembre 2009, n. 268), ha approvato il regolamento di attuazione che prevede norme per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni locali per il paesaggio.
 
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