Ai fini della ricognizione dei terreni coperti da foreste e boschi di cui all’articolo 142, comma 1, lett. g) del decreto 42/2004 è data applicazione alla definizione di bosco di cui all’a rticolo 6 della LR 9/2007 con l’esclusione delle superfici non considerate bosco. Nel dettaglio, l’a rticolo 28, comma 3, delle NTA del PPR ha recepito ai fini paesaggistici le fattispecie escluse dalla nozione di bosco di cui all’articolo 7 della legge regionale 9/2007.
Lo strumento di definizione del limite di “area boscata” è stato ricavato dal perimetro
complessivo delle Categorie forestali della regione Friuli Venezia Giulia. Attraverso l’i
ndividuazione di 15 Categorie forestali è stata realizzata una mosaicatura tipologica per tutto il
territorio Regione, comprendendo anche i boschi di pianura e quelli ripariali. Tali categorie sono
riconosciute all’articolo 28, comma 6, delle citate NTA del Piano Paesaggistico Regionale.
L’integrazione dello stato di dettaglio dei luoghi all’interno degli strati informativi del
PPR può realizzarsi in fase di adeguamento e conformazione degli strumenti urbanistici comunali al
PPR dove, le amministrazioni pubbliche, in applicazione degli articoli 7, comma 3, e 12, comma 2,
lettera d) delle Norme tecniche di attuazione del PPR possono meglio precisare la delimitazione dei
territori coperti da foreste e boschi usando basi cartografiche di maggior dettaglio tenendo conto
dello stato dei luoghi e della recente espansione di essenze forestali su prati e pascoli, in esito
a sopralluogo, motivando tale precisazione.
Con riferimento al dato delle aree boscate si evidenzia che nella Relazione metodologica
(Allegato 22 al Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.P.Reg. 24 aprile 2018, n. 0111/Pres)
è puntualmente descritta la metodica per la delimitazione dei territori coperti da bosco. Lo strato
costituisce la raccolta aggiornata delle geometrie delle aree forestali distinte per tipologia e
situate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.
In caso di incoerenza tra le definizioni normative di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 28
delle NTA PPR e la cartografia sono prevalenti le prime e ciò ai sensi del comma 9 dell’articolo 28
NTA PPR. In tali casi si rende necessaria una puntuale verifica, con sopralluogo, per la
valutazione dello stato di fatto. La competenza a formulare un parere in merito a ritenute
incongruenze tra lo stato di fatto e la cartografia del PPR è in capo all’Ispettorato forestale
competente per territorio.
Si per tutti gli interventi indicati nei suddetti articoli delle Norme tecniche di attuazione in applicazione all’articolo 149 del Codice. Per gli interventi riferiti all’art. 143 comma 4 del Codice, invece, l’esenzione dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica è rinviata all’avvenuto adeguamento o conformazione degli strumenti urbanistici Comunali al Piano paesaggistico Regionale.
In applicazione all’articolo 143 comma 1 lett. e) del Codice il PPR riconosce, individua e
delimita ulteriori contesti sottoponendoli a specifiche misure di salvaguardia e utilizzazione. Gli
ulteriori contesti non rientrano nel novero dei beni paesaggistici di cui all’articolo 134 del
Codice e pertanto per gli interventi che ricadono in tali contesti non sussiste l’obbligo della
richiesta di autorizzazione paesaggistica. La non necessità dell’autorizzazione paesaggistica è
esplicitata all’articolo 36 comma 5 delle Norme tecniche di attuazione del PPR.
Le misure di salvaguardia e di utilizzazione, non essendo riferite ai beni paesaggistici, non
rientrano nella fattispecie di cui all’articolo 143 comma 9 del Codice e pertanto non trovano
applicazione a far data dall’adozione del PPR. Esse troveranno applicazione ad avvenuta
conformazione o adeguamento dello strumento urbanistico al PPR come previsto dall’articolo 5, comma
5, e dall’articolo 36, comma 5, delle Norme tecniche di attuazione Piano paesaggistico
regionale.
Sì per le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie, no per quelle semplificate.
Il parere della Commissione locale è disciplinato all'articolo 59, comma 3, della legge
regionale 5/2007, all'articolo 6, comma 6, del D.Preg 149/2012 e all'articolo 11, comma 10, del DPR
31/2017. In particolare il DPR 31/2017 sancisce che nel procedimento autorizzatorio semplificato
non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio; analoga disposizione è
contenuta nel D.Preg 149/2012. In ogni caso per l'esercizio di detta ulteriore semplificazione è
necessario che il Regolamento locale, recante disposizioni per il funzionamento della Commissione
locale per il paesaggio, non disponga diversamente. Il senso della disposizione è quello di
ammettere ulteriori forme di semplificazione del procedimento a fronte delle esplicite prescrizioni
d'uso contenute nel PPR con riguardo ai possibili interventi di trasformazione del territorio.