Secondo le disposizioni del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. la valutazione ambientale strategica deve essere avviata dall'autorità procedente assieme al processo di formazione del piano o programma e prima alla sua approvazione.


La valutazione ambientale strategica è un processo che comporta lo svolgimento delle seguenti fasi (art. 11 comma 1):

  • lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (limitatamente a piani o programmi di cui al comma 2 dell’art. 6 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori e piani o programmi diversi da quelli del comma 2 dell’art. 6, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti);
  • l'elaborazione del rapporto ambientale (previa fase di “scoping” atta alla definizione dell’a mbito delle indagini necessarie per la valutazione);
  • lo svolgimento di consultazioni;
  • la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
  • la decisione; l'informazione sulla decisione;
  • il monitoraggio (con l'indicazione delle eventuali misure correttive per il riorientamento del piano o programma).
     

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

 

1. avvio e individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale


L’autorità procedente comunica all’autorità competente l’atto/gli atti propedeutici all’avvio dei procedimenti amministrativi come definiti dalle vigenti leggi di settore del p/p, avviando contestualmente gli adempimenti relativi alla VAS; a tal fine dovranno essere comunicati: i soggetti competenti in materia ambientale, il cronoprogramma dell’iter procedurale del p/p, le modalità di partecipazione del pubblico al processo di VAS.

A titolo di esempio sono soggetti competenti in materia ambientale

  • regione – servizio valutazioni ambientali (con funzioni di coordinamento rispetto altre direzioni e servizi competenti in materia di rilascio di autorizzazioni, nulla osta, ecc. ambientali;
  • arpa FVG;
  • aziende sanitarie competenti per territorio o, per i piani che interessano l’intero territorio regionale, la Direzione centrale salute e protezione sociale;
  • comuni;
  • province;
  • enti parco o altri soggetti gestori delle riserve regionali;
  • consorzi di bonifica,
  • autorità di bacino nazionale o regionale;
  • sovrintendenze beni culturali, archeologici e paesaggistici.

Entro 5 giorni dal ricevimento della documentazione, l’autorità competente può richiedere la modifica o l’integrazione dell’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale che devono essere consultati.

2. predisposizione della documentazione

Il proponente e/o l’autorità procedente predispone il rapporto preliminare e quest’ultima lo trasmette all’autorità competente ed ai soggetti competenti in materia ambientale, invitandoli ad esprimere un parere.

Il rapporto preliminare di screening, comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente (allegato I del d.lgs. 152/2006), è trasmesso su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo.


Si rileva come, per permettere un esame esaustivo delle diverse problematiche, sia necessario nella maggior parte dei casi disporre della documentazione completa, quindi, anche nel caso dello screening di VAS, è opportuno trasmettere la proposta di piano completa di norme tecniche di attuazione e di tavole, laddove difficilmente consultabili a video anche su supporto cartaceo.


Nel caso in cui l’area oggetto di pianificazione o, nel caso di una variante parziale, l’area oggetto di variazione urbanistica, comprenda o risulti confinante con siti della Rete Natura 2000 è necessario che il rapporto preliminare contenga una Relazione di verifica di significatività di incidenza, ai sensi della DGR 1323/2014.

3. consultazioni


I soggetti competenti consultati hanno a disposizione 30 giorni dal ricevimento per inviare osservazioni e considerazioni sulla coerenza con gli obiettivi di sostenibilità sugli impatti delle previsioni di piano e sulla loro significatività, indicando la necessità o meno di effettuare valutazioni più approfondite su determinati aspetti e criticità.
E’ facoltà dell’autorità competente, anche su istanza dell’autorità procedente o del proponente, ai fini di acquisire il parere dei soggetti competenti in materia ambientale, indire un’apposita conferenza di verifica ai sensi dell’art 14 e seguenti della L. 241/90. Tale approccio risulta particolarmente indicato laddove gli iter di elaborazione, adozione e approvazione del p/p prevedano già conferenze di servizi.

4. conclusione


L'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del d.lgs. 152/2006 e tenuto conto delle osservazioni pervenute, svolge l’istruttoria tecnica e verifica, se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente o preveda azioni in contrasto con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.


L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, entro novanta giorni dalla trasmissione del rapporto preliminare, emette il provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS (deliberazione) con la decisione di assoggettare o escludere il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le eventuali osservazioni, condizioni, prescrizioni.

Tale provvedimento, che è obbligatorio e vincolante, può disporre pertanto che:

  • Il p/p sia assoggettato a VAS, qualora si accerti che potrebbe comportare impatti significativi sull'ambiente;
  • Il p/p non sia assoggettato a VAS (esclusione), qualora si accerti che non può comportare impatti significativi sull'ambiente;
  • Il p/p non sia assoggettato a VAS (esclusione), purché vengano inserite specifiche modifiche ed integrazioni (cd. osservazioni, condizioni, prescrizioni), tali da rendere compatibile l’attuazione del p/p con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale.

La verifica di assoggettabilità non prevede una fase di richiesta di documentazione integrativa. Pertanto, se, in fase istruttoria, l’autorità competente ravvisa la possibilità che dall’attuazione del p/p possano originarsi impatti significativi e il rapporto preliminare non fornisce elementi sufficienti per escluderli, secondo il principio di precauzione, è necessario procedere con la VAS.

Qualora i soggetti competenti in materia ambientale propongano di sottoporre a VAS il piano o programma in esame, si esprimono, sulla base del rapporto preliminare, anche in merito alla portata e al livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

Nel provvedimento finale che prevede l’ assoggettamento a VAS l’autorità competente può dare atto che la consultazione nell’ambito della verifica di assoggettabilità a VAS soddisfa le consultazioni preliminari della fase di scoping nel procedimento di VAS.
Decorso inutilmente il termine di 30 gg per l’espressione dei pareri sull’assoggettabilità da parte dei soggetti competenti, in considerazione anche del fatto che trattasi di parere consultivo, il procedimento riprende il suo normale iter, ovvero l’autorità competente, sentita l’autorità procedente e tenuto conto dei pareri pervenuti, emette il provvedimento finale di verifica di assoggettabilità.

L’autorità competente deve rendere pubblico il provvedimento finale di verifica contenente le conclusioni adottate (comprese le motivazioni del mancato esperimento della VAS), nelle forme in uso per la pubblicazione degli atti amministrativi e deliberativi. In ogni caso, tale provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito web istituzionale sia dell’autorità competente che dell’autorità procedente, per almeno 30 gg.
 

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PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



 

 

1. avvio del processo di VAS con la fase di scoping


Tale fase costituisce un momento importante al fine della individuazione delle criticità ambientali che il p/p potrebbe comportare e permette la definizione delle informazioni – portata e livello di dettaglio - che dovranno essere analizzate e valutate in sede di rapporto ambientale.


Per questo è prevista la predisposizione di un rapporto preliminare di scoping da parte dell’a mministrazione proponente (che può coincidere con l’autorità procedente) o del soggetto proponente privato.


Poiché la fase di valutazione deve essere effettuata anteriormente all’approvazione del p/p, ovvero all’avvio della relativa procedura legislativa e l’iter normativo dei vari piani può essere diverso, è importante che l’amministrazione procedente, fin dal primo atto amministrativo riguardante il nuovo strumento entri in consultazione con l’autorità competente, individui i soggetti competenti in materia ambientale e il percorso di VAS coordinato con l’iter legislativo del piano.


Le fasi di pubblicità e consultazione/partecipazione del pubblico dovranno essere coordinate in attuazione dei principi di economicità e semplificazione, al fine di evitare duplicazioni come indicato dal d.lgs.152/2006 e s.m.i..


L’autorità procedente comunica all’autorità competente l’atto/gli atti propedeutici all’avvio dei procedimenti amministrativi come definiti dalle vigenti leggi di settore del p/p, avviando contestualmente gli adempimenti relativi alla VAS; a tal fine devono essere comunicati: i soggetti competenti in materia ambientale, il cronoprogramma dell’iter procedurale del p/p, le modalità di partecipazione del pubblico al processo di VAS.
L’autorità competente entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione può richiedere di modificare o integrare l’elenco di tutti i soggetti competenti in materia ambientale che devono essere consultati.


L’autorità procedente o il proponente predispone il rapporto preliminare contenente indicazioni sui possibili impatti ambientali significativi dell’attuazione del p/p.
 

L’autorità procedente trasmette il rapporto preliminare all’autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale su supporto cartaceo/informatico o mediante diffusione sul proprio sito web, in quest’ultimo caso dandone preventiva comunicazione.


Al fine di dare attuazione al principio di partecipazione alla VAS l’autorità competente può stabilire, in accordo con l’autorità procedente di assicurare la partecipazione del pubblico, anche attraverso ulteriori forme di consultazione già in questa prima fase di scoping.
I pareri dei soggetti coinvolti nelle consultazioni preliminari devono essere trasmessi sia all’autorità procedente, sia all’autorità competente.


La consultazione preliminare si conclude entro 90 giorni dall’invio del rapporto preliminare all’autorità e ai soggetti competenti in materia ambientale. Previo accordo tra tutti i soggetti coinvolti ovvero autorità competente, autorità procedente e soggetti competenti in materia ambientale, è possibile stabilire termini temporali inferiori.


E’ facoltà dell’autorità competente, anche su istanza dell’autorità procedente o del proponente, ai fini di acquisire i pareri, indire un’apposita conferenza di valutazione ai sensi dell’art 14 della L.241/90. Tale approccio risulta particolarmente indicato laddove gli iter di elaborazione, adozione e approvazione di p/p prevedano già conferenze di servizi. Anche qualora l’a utorità competente non intenda indire una conferenza dei servizi, dovrà comunque verificare che le consultazioni preliminari siano state svolte correttamente.


E’ opportuno che l’autorità procedente trasmetta per conoscenza una sintesi schematica dei pareri e delle osservazioni pervenute in fase di scoping all’autorità competente.


Per quanto riguarda i contenuti del rapporto preliminare di scoping si fa riferimento ai contenuti dell’allegato VI e in relazione all’individuazione dei soggetti competenti si rimanda a quanto descritto per la verifica di VAS.


2. predisposizione della documentazione


Il proponente e/o l’autorità procedente redige il Rapporto ambientale che costituisce parte integrante della documentazione del p/p. La predisposizione del RA è effettuata durante la fase preparatoria del p/p e anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura normativa.


Nel Rapporto ambientale sono individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del p/p proposto potrebbe avere sull’ambiente. In particolare le informazioni del rapporto ambientale, già elencate nell’allegato VI al d. lgs. 152/2006, riguardano i contenuti, gli obiettivi principali del p/p e del rapporto con altri pertinenti p/p; lo stato attuale dell’a mbiente e la sua probabile evoluzione senza l’attuazione del p/p; le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree interessate dal p/p; i problemi ambientali con particolare riferimento alle zone di protezione speciale e ai siti di riferimento comunitario, integrando il rapporto ambientale, nel caso di valutazione di incidenza del p/p, degli elementi di cui all’a llegato G del decreto 357/1997; la valutazione del p/p in relazione agli obiettivi internazionali, comunitari e nazionali, di protezione ambientale; i possibili impatti significativi sulla popolazione e in ordine alla salute umana e alla biodiversità, sulle varie matrici ambientali, sul patrimonio culturale e sul paesaggio; misure per impedire, ridurre e compensare eventuali impatti significativi sull’ambiente; sintesi delle ragioni della scelta delle alternative; descrizione delle misure di monitoraggio e controllo degli impatti; sintesi non tecnica di tutte le informazioni fornite.

Nella redazione del rapporto ambientale si deve dare atto di come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti durante la fase di consultazione preliminare.
Le valutazioni, siano esse qualitative e/o quantitative, sono elaborate sulla base delle indicazioni fornite in fase di scoping dall’autorità competente in base alle diverse fattispecie che possono presentarsi ed ai dati scientifici disponibili per il caso concreto in esame.


La documentazione complessiva dovrà quindi comprendere:

  • proposta di piano o programma
  • rapporto ambientale (allegato VI del d.lgs. 152/2006)
  • sintesi non tecnica.

Per le caratteristiche tecniche della documentazione anche cartografica si rimanda a quanto indicato per il rapporto preliminare di verifica.
Nei casi in cui l’area oggetto di pianificazione o, nel caso di una variante parziale, l’area oggetto di variazione urbanistica, comprenda o risulti confinante con siti della Rete Natura 2000, ovvero qualora in sede di predisposizione della documentazione siano state rilevate interferenze funzionali comportanti possibili incidenze significative sui siti medesimi, è necessario che il rapporto ambientale contenga uno Studio di incidenza, ai sensi della DGR 1323/2014.

3. consultazione


L’iter procedurale prevede quindi i seguenti passaggi:

  • invio da parte dell’autorità procedente della documentazione all'autorità competente ed ai soggetti competenti in materia ambientale già consultati o eventualmente integrati;
  • contestuale messa a disposizione del pubblico per eventuali osservazioni;
  • raccolta di osservazioni da parte del pubblico e dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale.

L'autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nel bollettino ufficiale della regione.
L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.


La documentazione è depositata presso gli uffici dell’autorità competente, dell’autorità procedente regionale e della/e Provincia/e il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal p/p o dagli impatti che potrebbero derivare dalla sua attuazione.


A tal fine, l’autorità procedente trasmette la documentazione su supporto cartaceo agli enti presso i quali è previsto il deposito precedentemente alla pubblicazione dell’avviso di avvio delle consultazioni.


L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.


La fase di consultazione, che comprende, oltre ai soggetti competenti in materia ambientale, anche il pubblico, ha una durata di 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BUR.
Possono essere presentate osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.


Preme sottolineare – come già sopra indicato - la necessità, secondo quanto indicato al comma 4 dell’art.14, relativamente a queste fasi della VAS, di procedere per quanto riguarda il deposito, la pubblicità e la partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, secondo modalità coordinate, al fine di evitare duplicazioni.


Nel caso si voglia integrare in maniera efficace la procedura di VAS con quella di pianificazione, il termine per le consultazioni di VAS può essere prolungato nei casi in cui l’iter di approvazione dei piani e programmi in oggetto prevedano tempi di consultazione diversi dai 60 giorni previsti per la VAS.

consultazione interregionale artt. 30-31 d. lgs. 152/2006
Nel caso di p/p soggetti a VAS di competenza regionale che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, il processo di valutazione ambientale è effettuato d'intesa tra le autorità competenti, le quali, fatta salva la disciplina del d.lgs. 152/2006 in materia di VAS, concordano tempi e modi di attuazione.


L’atto finale contenente il parere motivato e/o l’eventuale atto conclusivo della procedura di screening emessi dall’autorità competente per la regione Friuli Venezia, nonché tutti gli avvisi e le pubblicazioni che si rendono necessari, devono dare atto delle modalità di attuazione congiunta concordata tra le autorità competenti.


Nel caso di p/p soggetti a VAS che possano avere impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti.


Nel caso in cui l’autorità competente per i procedimenti regionali sia coinvolta in qualità di soggetto competente in materia ambientale per le procedure di VAS di piani di altre regioni, l’a utorità competente provvede a coinvolgere i soggetti regionali potenzialmente interessati e si esprime tenendo in considerazione i contributi pervenuti.

consultazione transfrontaliera art. 32 d. lgs. 152/2006
In caso di piani o programmi che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato ne faccia richiesta, l’autorità competente, tramite la regione, informa il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare inviando la traduzione in inglese a cura dell’autorità procedente della documentazione di piano.
 

Qualora la regione sia chiamata a esprimersi nell’ambito di una procedura di consultazione transfrontaliera di VAS su richiesta di uno Stato estero, l’autorità competente provvede a coinvolgere i soggetti regionali potenzialmente interessati e si esprime tenendo in considerazione i contributi pervenuti.


4. conclusione e approvazione del piano o programma

Conclusa la fase di consultazione e partecipazione sono previste le seguenti fasi:

  • valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione e parere motivato;
  • eventuale revisione della documentazione;
  • approvazione del piano o programma;
  • informazione sulla decisione.

L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti ricevuti durante la fase di consultazione.


Esprime quindi il proprio parere motivato entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all’art.14, ovvero dalla data di scadenza dei 60 giorni previsti per le consultazioni dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico.


Il p/p e il rapporto ambientale, compresa la sintesi non tecnica, sono quindi eventualmente rivisti sulla base delle risultanze del parere motivato, dall'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, prima della presentazione per l'approvazione.


Il p/p e il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma.


In merito al parere motivato si ritiene, in considerazione di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, lett. b) del d.lgs. 152/2006, che lo stesso non sia vincolante. Pertanto l'Organo competente all'adozione o approvazione non è tenuto a conformarsi al parere di VAS purchè nel proprio provvedimento espliciti e argomenti i motivi della non coerenza.
 

Qualora nel corso dell'istruttoria per l'approvazione di un p/p da sottoporsi a VAS venga rilevato che la relativa procedura non è stata attivata, l’autorità che approva il p/p o l’autorità competente invita formalmente il proponente a provvedere ad attivare detta procedura e contestualmente sospende il procedimento di approvazione.

La decisione finale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione con l'indicazione della sede ove si può prendere visione del piano o programma approvato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sui siti web delle autorità interessate:

  • il parere motivato espresso dall'autorità competente;
  • una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma approvato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
  • le misure adottate in merito al monitoraggio.

La dichiarazione di sintesi, redatta a cura dell’autorità procedente sulla base dell’esito dell’i struttoria e del parere motivato, può essere costituita dalla Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale adeguatamente rivista e dalla illustrazione dei seguenti elementi:

  • come le considerazioni ambientali e gli obiettivi di sostenibilità sono stati integrati nel piano o programma;
  • come si è svolta la procedura e come si è tenuto conto delle consultazioni condotte;
  • motivazioni delle ragioni che hanno portato alle scelte del piano o programma adottato o approvato alla luce degli scenari alternativi individuati.


5. monitoraggio


Il processo di VAS non si conclude con il provvedimento finale di approvazione, ma prosegue durante le fasi di attuazione del p/p attraverso il monitoraggio sugli impatti significativi sull'ambiente e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.
Le misure previste per il monitoraggio, ovvero gli indicatori e le modalità, complessivamente definite come il sistema di monitoraggio degli effetti ambientali del piano o programma, sono parte integrante del Rapporto ambientale.


Nel piano o programma sono altresì individuate le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.


Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente.


L’effettuazione del monitoraggio è a carico dell’autorità procedente che definisce, anche d’i ntesa con l’autorità competente, le modalità e gli strumenti che saranno utilizzati, avvalendosi, ove occorra, dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del FVG.


Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.


Qualora i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica costituiscano il quadro di riferimento per la realizzazione di opere o interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale, ai fini del monitoraggio degli effetti ambientali derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi, risulta fondamentale prevedere già nel piano di monitoraggio della procedura di VAS appositi indicatori da implementare nella realizzazione di tali opere o progetti.

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