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Sono previsti dall’art.7 del decreto percorsi distinti per i piani e i programmi da sottoporre a procedura di vas:
- sono sottoposti a VAS in sede statale piani e programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato;
- sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali piani e programmi la cui approvazione compete alle regioni o agli enti locali.
Il d.lgs 152/2006, quindi non provvede a regolare il riparto di competenze tra regione ed enti locali, ma rimanda le scelte all’autonoma disciplina delle singole regioni, dettando solo un criterio di massima secondo il quale “in sede regionale, l’autorità competente è la Pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali”.
La DGR 2627/2015 individua a livello regionale le seguenti autorità:
- autorità competente per Piani e Programmi di cui all’articolo 6 del 152 elaborati/adottati dall’Amministrazione regionale.
La Regione è autorità competente per la VAS e per la verifica di assoggettabilità di piani/programmi elaborati e/o adottati dall’Amministrazione regionale.E’ autorità competente la giunta regionale che si avvale, in via generale, del supporto tecnico del servizio valutazioni ambientali.In ragione della specificità delle materie trattate dai piani e programmi il supporto tecnico alla giunta regionale può essere fornito da soggetto diverso da quello indicato al punto precedente e individuato a priori con preventiva deliberazione giuntale.
- autorità competente per Piani e Programmi di cui all’articolo 6 del 152 elaborati/adottati da soggetti diversi dall’Amministrazione regionale.
E’ autorità competente l’organo o l’articolazione organizzativa dell’ente diverso dall’organo o articolazione organizzativa dell’ente medesimo cui compete secondo le disposizioni vigenti l’elaborazione o l’adozione del piano.
L’ ente individua a priori, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente o, in assenza di previsione legislativa, sulla base del proprio ordinamento, l’autorità competente prevedendo che la stessa possa avvalersi di apposito supporto tecnico concernente tutta l’attività istruttoria diretta all’espressione del parere motivato di VAS.
Si ricorda che il ruolo dell’autorità competente – (art.11, d.lgs. 152/2006) si esplica nelle seguenti funzioni:
- esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6;
- collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'articolo 18;
- esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.
La VAS degli strumenti di pianificazione comunale elaborati e approvati dalle amministrazioni comunali trova apposita disciplina nell’art. 4 della lr 16/2008 “ Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivita' venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo”.
Tale articolo definisce le competenze per la valutazione degli strumenti di pianificazione comunale, individuando:
- proponente: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;
- autorita' procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma soggetto alle disposizioni della presente legge, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il programma;
- autorita' competente: la giunta comunale.
Si ritiene utile segnalare la Sentenza del Consiglio di Stato, sezione quarta, 12 gennaio 2011, n. 133, che ha affrontato il tema del rapporto fra autorità procedente e autorità competente in materia di VAS e i requisiti per l’individuazione di quest’ultima.