L’articolo 6, commi 2, 3, 3bis e 4 del dlgs. 3 aprile 2006, n. 152 individua: 

  1. piani e programmi che sono sempre soggetti a VAS; 
  2. piani e programmi per i quali occorre valutare preventivamente se possono comportare detti effetti significativi sull’ambiente; 
  3. piani e programmi sempre esclusi dalla VAS.


1. La VAS è sempre e direttamente richiesta a:

  • piani e programmi dei settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, qualora definiscano il quadro di riferimento di opere soggette a valutazione d’impatto ambientale (VIA) o a verifica di assogettabilità a VIA ai sensi della normativa vigente;
  • piani e programmi che possono avere incidenze significative su siti della rete natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti. Non si tratta soltanto di piani e programmi che si sovrappongono, disciplinano o modificano l’assetto territoriale all’interno di Siti della Rete natura 2000, ma anche quelli esterni le cui previsioni possono comportare incidenze significative sui predetti Siti;
  • modifiche ai piani e programmi di cui al comma 2, dell’art. 6, se non si tratta di modifiche minori, le quali sono invece sottoposte a screening di VAS.

Ai fini della corretta individuazione del campo di applicazione si specifica che un piano o programma costituisce “quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti” ai sensi della lett. a) del comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. 152/2006 quando:

  • definisce lo scenario di riferimento territoriale o settoriale per l’approvazione, l’a utorizzazione o comunque la realizzazione di progetti;
  • contiene criteri o indicazioni in merito a ubicazione, natura, dimensioni e condizioni operative di opere o interventi ovvero in merito al tipo di attività o di progetto consentiti in una determinata zona, definendo in modo specifico le condizioni per la concessione delle autorizzazioni.

2. Sono sottoposti preliminarmente a verifica di VAS :

  • i piani e programmi di cui al comma 2 dell’art. 6 sopra riportati, che interessano piccole aree di interesse locale;
  • le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. 152/2006;
  • altri piani e programmi diversi da quelli indicati al comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. 152/2006, ma che costituiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti di qualsiasi natura.

Se la preventiva valutazione di screening di VAS dei piani sopraddetti si è conclusa con un accertamento della loro significatività ambientale, gli stessi dovranno essere sottoposti a procedura di VAS.


3. Sono comunque esclusi dalla VAS (art.6, del d.lgs. 152/2006):

  • i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni(art.6, comma 4);
  • i piani e i programmi finanziari o di bilancio (art.6, comma 4);
  • i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica (art.6, comma 4);
  • i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati (art.6, comma 4);
  • modifiche, concernenti la mera localizzazione delle singole opere, dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, qualora conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi (art.6, comma 12);
  • i progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico (art. 68 del d.lgs 152/2006).

Sono inoltre esclusi dal campo di applicazione della VAS e della verifica di VAS ai sensi dell’a rt.5, comma 8 della legge 106/2011 – che ha modificato le norme urbanistiche nazionali - gli strumenti attuativi di piani urbanisticigià sottoposti a valutazione ambientale strategica qualora non comportino variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma


Nel caso di esclusione dal processo di VAS e di screening di VAS deve essere data adeguata motivazione nell’atto di approvazione del p/p.


In conclusione:

  • in linea generale piani e programmi devono essere sottoposti a VAS (VAS diretta o preliminare screening di VAS) cfr. punti 1 e 2;
  • le esclusioni dalla VAS rappresentano casi limitati per categorie predefinite dalla legge cfr. punto 3;
  • la mancata effettuazione di VAS del piano o del programma, nei casi in cui la stessa sia prescritta, comporta l’annullabilità del provvedimento di approvazione, per violazione di legge (art. 11, comma 5, d.lgs 152/2006).
     
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