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Impianti a rischio di incidenti rilevanti
Il 10 luglio 1976, a causa di una esplosione all'interno di un reattore chimico nello stabilimento ICMESA, una nube di diossina si abbatté su Seveso, comune alle porte di Milano, in Lombardia. L'incidente ebbe ripercussioni di tipo sanitario sui lavoratori e sugli abitanti della zona esposti alla nube tossica, di tipo ambientale per la contaminazione del territorio adiacente, e di tipo psicologico per lo stato d'allarme indotto in tutta la popolazione.
La scarsa conoscenza e la sottovalutazione dei rischi derivanti dalla presenza di insediamenti produttivi da una parte e la successiva crescente attenzione alla tutela e salvaguardia dell'ambiente e alla qualità della vita degli individui dall'altra, posero la problematica del rischio industriale al centro del dibattito dell'opinione pubblica italiana ed europea.
L'entità dei danni sanitari ed ambientali che derivò dall'incidente di Seveso indussero il legislatore comunitario a regolamentare la tematica mediante una serie di specifiche direttive che presero simbolicamente il nome di "Direttive Seveso". La disciplina vigente in materia di rischio rilevante è frutto di un'evoluzione normativa che, a partire dal 1982, anno di emanazione della prima direttiva Seveso, si è sviluppata nel modo seguente:
• Direttiva 82/501/CEE (Seveso I), recepita in Italia con DPR n. 175/1988;
• Direttiva 96/82/CE (Seveso II), recepita in Italia con il d.lgs. n. 334/1999;
• Direttiva 2003/105/CE (Seveso II-bis), recepita in Italia con il d.lgs. n. 238/2005;
• Direttiva 2012/18/UE (Seveso III), recepita in Italia con il d.lgs. n. 105/2015 (norma vigente).
Il d.lgs. n. 105/2015 aggiorna ed accorpa in un unico testo la vigente normativa in materia di rischio rilevante, definendo i ruoli e le competenze di tutti gli Enti coinvolti nella gestione della tematica. Esso recepisce il nuovo sistema di classificazione delle sostanze chimiche introdotto dal regolamento 1272/2008/CE (CLP), modificando sensibilmente i criteri di assoggettabilità delle aziende alla norma sui rischi di incidente rilevante e ridefinendo lo scenario territoriale in materia.
I parametri necessari per definire l’assoggettabilità sono la quantità di sostanze pericolose presenti all'interno di uno stabilimento e la loro classificazione; più specificamente, valgono le definizioni dell'art. 3, lett. a), b) e c):
a) "stabilimento": tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore;
b) "stabilimento di soglia inferiore": uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;
c) "stabilimento di soglia superiore": uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1.
L'inventario nazionale degli stabilimenti a rischio industriale è disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Le informazioni al pubblico e l'accesso alle informazioni sono disciplinati dall'art. 23 del d.lgs. n. 105/2015.
La consultazione pubblica e la partecipazione al processo decisionale sono disciplinati dall'art. 24 del d.lgs. n. 105/2015.
Le funzioni delle Regioni
L'art. 7 del d.lgs. n. 105/2015 disciplina le funzioni in capo alle Regioni in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose; il comma 1 stabilisce che la Regione o il soggetto da essa designato, relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore:
• predispone il piano regionale di ispezioni di cui all'articolo 27, comma 3, programma e svolge le relative ispezioni ordinarie e straordinarie, e adotta i provvedimenti discendenti dai loro esiti;
• si esprime, ai sensi dell'articolo 19, al fine della individuazione degli stabilimenti soggetti ad effetto domino e delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti;
• fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 5 e all'articolo 27, comma 13;
• disciplina le modalità anche contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale di cui all'articolo 30.
Piano regionale delle ispezioni degli stabilimenti di soglia inferiore a rischio di incidente rilevante per il triennio 2022-2024
Con DGR n. 1911 del 10 dicembre 2021 è stato approvato il Piano regionale delle ispezioni degli stabilimenti di soglia inferiore a rischio di incidente rilevante per il triennio 2022-2024.
Il Piano esamina gli aspetti più significativi della normativa di riferimento, evidenziando le principali novità introdotte con il d.lgs. n. 105/2015 ed esplicitando le funzioni delle Regioni definite all'art. 7 relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore. Viene inoltre effettuata un'analisi del contesto territoriale che caratterizza la Regione Friuli Venezia Giulia sotto il profilo dei rischi di incidente rilevante mediante una fotografia dettagliata dello scenario esistente, basata sui dati dell'inventario nazionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché sulle notifiche trasmesse dai gestori ai sensi dell'art. 13.
Obiettivo del piano è quello di stabilire criteri, procedure e strumenti per:
• la predisposizione dei programmi annuali di ispezione relativi al triennio 2022-2024 per la Regione Friuli Venezia Giulia relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore, comprendenti l’indicazione della frequenza delle visite in loco, in modo che le attività ispettive di competenza possano essere completate nell’arco del triennio indicato;
• l'effettuazione delle ispezioni ordinarie;
• l'effettuazione delle ispezioni straordinarie;
• la cooperazione tra le Autorità che effettuano ispezioni presso gli stabilimenti di soglia inferiore, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”
Ubicazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante in FVG