L'Amministrazione regionale concede a comunità energetiche rinnovabili e ai clienti finali di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, escluse le persone fisiche, contributi in conto capitale e a fondo perduto per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e il potenziamento di impianti esistenti ai fini dell’inserimento nelle comunità energetiche rinnovabili (CER) e per la costituzione e la progettazione di CER.

Come previsto dal Regolamento pubblicato sul BUR n. 51 del 18/12/2024, verrà reso disponibile un link per la presentazione delle domande tramite piattaforma IOL, esclusivamente on line e con firma digitale.

Per l’anno 2025, le domande possono essere presentate a partire dalle ore 08:00 del 10 febbraio 2025 e fino alle ore 16:00 dell’11 aprile 2025.

Nelle annualità successive, la presentazione delle domande sarà possibile dalle ore 08:00 del 1° febbraio alle ore 16:00 del 15 aprile.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande sono presentate esclusivamente on line, con firma digitale, attraverso l’apposito applicativo informatico IOL, con accesso dal sito internet della Regione dal link che verrà reso disponibile in questa pagina.
Ciascun soggetto beneficiario può presentare domanda per un singolo intervento.
La finalità di realizzazione o potenziamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è cumulabile con la finalità di costituzione e progettazione di una nuova comunità energetica rinnovabile, oppure con la finalità di progettazione di una nuova configurazione gestita da una CER esistente.

Ritorna all'indice

BENEFICIARI

Possono beneficiare del contribuito le CER costituite o i clienti finali, escluse le persone fisiche, di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) in possesso dei requisiti di cui all’a rticolo 4 del Regolamento.

Ritorna all'indice

SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di concessione, relative a: 

  • analisi preliminari, consulenze specialistiche tecniche, economiche e giuridiche;
  • spese amministrative, notarili, legali e camerali;
  • registrazione e attivazione della CER presso il portale Sistemi di produzione e consumo (SPC) gestito dal GSE;
  • progettazione, indagini geologiche e geotecniche;
  • acquisto di impianti di accumulo;
  • installazione e messa in esercizio di impianti, con l’esclusione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di sostituzione, anche parziale, di impianti preesistenti;
  • acquisto e installazione di attrezzature hardware e software;
  • opere edili strettamente funzionali all’installazione dell’impianto, a esclusione di quelle riferite all’installazione degli impianti fotovoltaici su coperture;
  • direzioni lavori e oneri per la sicurezza;
  • collaudi tecnici e tecnico-amministrativi;
  • accantonamenti di legge, imprevisti, fondo incentivante e spese di gara;
  • l’IVA nella misura in cui rappresenti un costo non recuperabile per il soggetto richiedente;
  • i costi di connessione alla rete elettrica nazionale quantificati nel relativo preventivo per la connessione redatto dal gestore di rete.

Per ulteriori dettagli si rimanda all’articolo 5 del Regolamento.

Ritorna all'indice

CRITERI VALUTATIVI

Ai fini della formazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo, secondo la procedura valutativa a graduatoria di cui all’articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000, si utilizzano i criteri valutativi di cui all’articolo 8 e all’allegato A del Regolamento:
  
N. 1 - Qualità della progettazione della CER;
N. 2 - Modello di gestione della CER;
N. 3 - Coinvolgimento di soggetti diversi nella CER;
N. 4 - Sistemi per la gestione intelligente dell'energia;
N. 5 - Inclusione nella CER di soggetti in condizione di povertà energetica;
N. 6 - Investimento dell’utile netto della CER in progetti o iniziative di utilità sociale o ambientale;
N. 7 - Attività di promozione della CER e di sensibilizzazione del territorio;
N. 8 - Corrispondenza tra potenza di picco di consumo delle utenze coinvolte nella configurazione della CER e potenza nominale degli impianti di produzione;
N. 9 - Diversificazione delle fonti energetiche rinnovabili sfruttate dagli impianti a servizio della CER;
N. 10 - Approfondimento progettuale dell’impianto FER e opere connesse;
N. 11 - Soluzione impiantistica che eviti o limiti il consumo di suolo.

La tabella contenuta nell’Allegato A al Regolamento descrive in dettaglio i criteri sopra elencati e i punteggi assegnati per ciascuno.
 
Ai fini dell’inserimento nella graduatoria, la domanda di concessione del contributo deve conseguire un punteggio non inferiore a ventotto punti.

Ritorna all'indice

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

La domanda di concessione del contributo è presentata esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma IOL. La domanda è corredata dalla seguente documentazione, che risulta ammissibile solo se presentata in formato nativo digitale:
a) la relazione descrittiva della CER, predisposta tramite il modulo che verrà reso disponibile a questa pagina, denominato “modulo A - Relazione descrittiva della CER”;
b) il quadro economico di spesa, nel quale è esposto nel dettaglio il costo dell’intervento;
c) le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro nazionale degli aiuti di stato (RNA) per la concessione di aiuti in regime “de minimis”, riportate tramite il modulo che verrà reso disponibile a questa pagina, denominato “modulo B - Regime de minimis”;
d) l’eventuale delega alla presentazione della domanda, qualora necessaria;
e) lo statuto della CER e gli eventuali regolamenti interni, nel caso in cui la domanda sia presentata da una CER già costituita o da un suo membro.

Qualora la domanda di concessione sia presentata con la finalità di realizzazione o il potenziamento di impianti FER, questa è corredata anche da una relazione tecnica predisposta in formato digitale, sottoscritta da un tecnico abilitato, comprendente i seguenti contenuti essenziali:
a) l’inquadramento dell’area della cabina primaria su cui insistono i punti di consumo e di produzione dell’energia che entreranno a far parte della configurazione CER oggetto della domanda di contributo;
b) l’inquadramento generale e urbanistico degli immobili sui quali sarà realizzato l’impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili o il potenziamento dell’impianto esistente;
c) la planimetria generale e gli elaborati grafici descrittivi dei layout di impianto o delle superfici degli immobili sulle quali sarà realizzato l’impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili o il potenziamento dell’impianto esistente;
d) la descrizione delle caratteristiche dimensionali, funzionali, tecnologiche e di potenza dell’impianto da installare o da potenziare, compresa la quantificazione dell’energia rinnovabile espressa in kWh/anno che l’impianto sarà in grado di produrre annualmente;
e) il computo metrico estimativo.

Ritorna all'indice

.