La legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 “Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti”, e in particolare l’art. 5, individua nel Piano energetico regionale (PER) lo strumento strategico di riferimento con il quale la Regione, nel rispetto degli indirizzi nazionali ed eurounitari, nonché delle norme vigenti, assicura una correlazione ordinata fra energia prodotta, il suo uso migliore e la capacità di assorbirla da parte del territorio e dell'ambiente. Inoltre, il PER individua gli obiettivi principali e le direttrici di sviluppo e potenziamento del sistema energetico regionale per la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia, definendo programmi di attuazione, azioni dirette, linee di indirizzo e di coordinamento, anche per individuare gli interventi oggetto di incentivazioni regionali.
Visto l’attuale scenario ambientale, nonché l’impulso dato dalla situazione geopolitica, diventa prioritario aggiornare il vigente PER, in coerenza con gli obiettivi del Green Deal europeo, parte integrante della strategia della Commissione europea definita nella Comunicazione COM (2019) per attuare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (2015) e, in considerazione del panorama geopolitico contingente, rispondere agli obiettivi urgenti e necessari di sicurezza energetica e autosufficienza energetica della Regione.

Processo di valutazione ambientale strategica

Con la Delibera di Giunta Regionale n. 2080 del 22 dicembre 2023  si è dato avvio al processo di valutazione ambientale strategica.

I documenti, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono i seguenti:

- Rapporto Preliminare del Piano energetico regionale (Allegato 1);

- Proposta preliminare di Piano energetico regionale (Allegato 2) ;

- Elenco dei soggetti coinvolti nel processo di valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano energetico regionale (PER), ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettere p), q), r), s) del decreto legislativo 152/2006 e della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2015, n. 2627 (Allegato 3) .

VAS transfrontaliera: in considerazione della natura del PER e della possibilità che generi iniziative localizzate in aree prossime a zone di confine, è stata inviata al  Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica una notifica per informare la Repubblica d’Austria e la Repubblica di Slovenia in merito all’avvio della VAS della proposta preliminare di Piano, al fine di raccogliere l’interesse di questi Stati ad essere consultati, ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo 152/2006. In data 12 marzo 2024, la Repubblica d’Austria ha notificato al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale di non avere interesse a partecipare alla procedura; invece, nei termini di legge, la Repubblica di Slovenia non ha fatto pervenire alcun riscontro.
Successivamente è stata effettuata l’analisi delle osservazioni e dei contributi pervenuti, durante la consultazione preliminare, da parte dei soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) e sono stati predisposti la proposta di Piano energetico regionale, il rapporto ambientale e la relativa sintesi non tecnica.

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Proposta di Piano e consultazione pubblica

Con la Delibera di Giunta regionale n. 996 del 4 luglio 2024, è stata adottata la proposta di Piano:

- Proposta di Piano energetico regionale (Allegato 1);

- Valutazione ambientale Strategica (Allegato 2);

- Sintesi non tecnica (Allegato 3).

A seguito della pubblicazione della proposta di Piano, del rapporto ambientale di VAS e della sintesi non tecnica del rapporto ambientale, il 5 luglio 2024 è stato dato avvio alla fase di consultazione pubblica per l'invio delle osservazioni, della durata di 45 giorni consecutivi e che si concluderà il 19 agosto 2024.

Le osservazioni devono pervenire unicamente alla PEC ambiente@certregione.fvg.it con oggetto: Consultazione pubblica PER.

La proposta di Piano, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, adottati dalla Giunta regionale vengono inoltre sottoposti ai pareri del Consiglio delle Autonomie locali e della competente Commissione consiliare, come disposto all’art. 5, comma 10, della legge regionale 19/2012.

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