Indicazioni operative per il passaggio di competenze alla Regione

A partire dal 1 gennaio 2021 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sarà autorità competente in tutti i Comuni del territorio regionale, adottando, in questo modo, una disciplina unica in materia di esercizio, manutenzione, controllo, accertamento ed ispezione degli impianti termici (un tanto ai sensi dell’art. 4, commi 35, 36 e 36 bis della LR 24/2019 così come modificato dall’art. 88, comma 1, lettere a), b) e c) della LR 13/2020).

Per svolgere le attività di pertinenza sull’intero territorio regionale, la Regione si avvarrà della Società partecipata U.C.I.T. s.r.l., che già opera in delegazione amministrativa su parte del territorio.

Conformemente alle previsioni dell’assetto legislativo vigente, a partire dal 1 gennaio 2021 saranno operative sull’intero territorio regionale compresi i territori dei Comuni di Pordenone, Trieste e Udine le disposizioni già applicate negli altri Comuni della Regione in cui non ci saranno variazioni o interruzioni di operatività e consultazione. Pertanto:

-        i manutentori/installatori degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva opereranno sul catasto regionale esclusivamente per via telematica avvalendosi del portale www.ucit.fvg.it;

-        le tempistiche per la trasmissione dei rapporti RCEE, in base alla potenza termica nominale degli apparecchi, e la contribuzione, saranno uniformate alla disciplina della DGR 799/2018. La contribuzione verrà versata da parte della ditta manutentrice, in nome e per conto del responsabile impianto, tramite lo strumento del portafoglio digitale del manutentore (tutte le indicazioni sono pubblicate nell’area dei servizi per i manutentori del portale www.ucit.fvg.it).

Per i Comuni di Trieste, Udine e Pordenone, si riportano di seguito indicazioni specifiche per agevolare il passaggio di funzioni alla Regione.

1)    Comune di Trieste

Le vigenti modalità operative di registrazione dei rapporti RCEE restano invariate per i RCEE redatti entro il 31 dicembre 2020 sull’istanza del gestionale dedicata al Comune di Trieste.

Le registrazioni dei rapporti RCEE riportanti data effettuazione controllo dal 1 gennaio 2021 nel gestionale regionale si uniformeranno alle tempistiche, in base alla potenza termica nominale degli apparecchi, ed alla contribuzione disciplinate dalla DGR 799/2018.

Per necessità di adeguamento del programma gestionale, si segnala che:

Nei giorni dal 7 al 10 gennaio 2021 l’operatività del servizio sull’istanza del catasto regionale dedicata al Comune di Trieste sarà inibita per i necessari aggiornamenti del programma.

Fino al giorno 6 gennaio 2021 potranno essere registrati i rapporti RCEE con data effettuazione controllo entro il 31 dicembre 2020 compreso, di competenza Comunale, ma non potranno ancora essere registrati i rapporti RCEE riportanti data di effettuazione del controllo dal 1 gennaio 2021 di competenza regionale.

Da lunedì 11 gennaio 2021 riprenderà la normale operatività e potranno essere registrati sia i rapporti RCEE relativi ai controlli effettuati a partire dal 01 gennaio 2021 in conformità alle disposizioni regionali, sia quelli rimanenti relativi all’ultimo periodo dell’anno 2020 in conformità alle disposizioni comunali.

I Manutentori che operano sul Comune di Trieste e che sono già iscritti anche sul portale www.ucit.fvg.it continueranno ad operare con le credenziali a loro assegnate e troveranno, tra i territori, anche la città di Trieste. Per i manutentori che non sono ancora registrati sul portale www.ucit.fvg.it sarà necessario procedere ad una nuova registrazione tramite l’apposita funzione del sito (https://www.ucit.fvg.it/portal-register). Per il perfezionamento della registrazione viene richiesto l’invio via mail della copia della visura camerale, dei patentini e la dotazione di strumentazione idonea e in ordine rispetto alla taratura. Al completamento della registrazione i manutentori/installatori riceveranno nuove credenziali. Si precisa che dal giorno 11 gennaio 2021 i manutentori/installatori che non avranno effettuato la nuova registrazione sul portale di U.C.I.T. s.r.l., pur essendone soggetti secondo le istruzioni sopraccitate, NON potranno registrare i rapporti RCEE .

Restano invariati i codici impianto già registrati a catasto e le modalità di consultazione, compilazione e registrazione.


2)    Comune di Udine

Il servizio di registrazioni dei rapporti RCEE sul portale www.ucit.fvg.it non subirà alcuna interruzione.

Le vigenti modalità operative di registrazione dei rapporti RCEE riportanti data effettuazione controllo entro il 31 dicembre 2020 rimangono invariate, mentre per quelli riportanti data effettuazione controllo dal 1 gennaio 2021 si applicheranno le modalità e le tempistiche, in base alla potenza termica nominale degli apparecchi, e la contribuzione disciplinate dalla DGR 799/2018.

Di conseguenza non verranno evase fatture per bollini cartacei dopo il 18 dicembre 2020. Eventuali restituzioni e richieste di rimborso, degli stessi bollini emessi da U.C.I.T. s.r.l., potranno essere inoltrate a partire dal 15 gennaio 2021.

 

3)    Comune di Pordenone

Le vigenti modalità operative di registrazione dei rapporti RCEE saranno invariate fino al 31 dicembre 2020 per i RCEE riportanti data effettuazione controllo entro il 31 dicembre 2020, mentre quelli effettuati dal 1 gennaio 2021 verranno registrati sul portale www.ucit.fvg.it e si uniformeranno alle modalità e alle tempistiche, in base alla potenza termica nominale degli apparecchi, disciplinate dalla DGR 799/2018.

Il contributo previsto dalla medesima DGR 799/2018 sarà dovuto con decorrenza dal 1 luglio 2021.

Fermo restando che l’Amministrazione regionale ha provveduto, in collaborazione con il Comune di Pordenone, al trasferimento dei dati relativi agli impianti registrati, gli utenti che non hanno trasmesso all’Amministrazione comunale il dovuto RCEE negli ultimi quattro anni, sono tenuti entro l’anno 2021 a registrare un nuovo RCEE in conformità alle disposizioni regionali.


 

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Informazioni utili per il cittadino utente

 

Gli impianti di riscaldamento e raffrescamento al servizio degli edifici devono, a termini di legge, essere sottoposti periodicamente a manutenzioni e controlli.
Un funzionamento efficiente dell’impianto assicura infatti, da un lato consumi ottimali di combustibile, che si riflettono in un minor impatto ambientale e minori costi di esercizio, e dall’a ltro garantisce le migliori condizioni di sicurezza d’uso per gli utenti.
Nell’intento di fornire un quadro sintetico e completo degli adempimenti che i vari provvedimenti legislativi indicano per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’efficienza energetica degli impianti termici, si riportano in questa sezione alcune note informative, organizzate per una più immediata comprensione dei contenuti del corpo normativo.
Per maggiori approfondimenti si rimanda alla consultazione dei testi normativi in materia.
In ogni caso il cittadino può rivolgersi agli uffici di U.C.I.T. s.r.l. per ottenere informazioni e chiarimenti sulle disposizioni normative e sulle procedure in vigore sull’ambito territoriale di competenza della Regione F.V.G.
 
Si forniscono di seguito alcune definizioni a titolo informativo, rimandando alle normative vigenti per la versione cogente:
 
Impianto termico
Si definisce impianto termico l’impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo.
Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.
Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.
Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
 
Documentazione dell’impianto
Documentazione tecnica a corredo dell’impianto termico:
-       Libretti uso/manutenzione del generatore/i ed eventuali bruciatori;
-       Dichiarazione di conformità (D.M. 37/2008);
Per impianti termici di potenza ≥ 35 kW anche:
-       Libretti uso/manutenzione del bruciatore/i e apparecchiature dell’impianto;
-       Libretto matricolare di impianto e denuncia INAIL (ex ISPESL), ove obbligatori;
-       Certificato di prevenzione incendi, ove obbligatorio;
-       Documentazione di cui al D.Lgs. 152/2006.
 
Il responsabile dell’impianto è il soggetto responsabile dell’ esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed efficienza energetica (misure necessarie al contenimento dei consumi energetici) degli impianti termici.
Tutte queste attività possono essere delegate ad un terzo responsabile. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato.
Il responsabile dell’impianto deve affidare le operazioni che riguardano il controllo, la manutenzione e l’efficienza energetica ad imprese abilitate ad operare sul mercato.
La conduzione dell’impianto termico deve avvenire nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente e nel rispetto del periodo annuale di accensione e della durata giornaliera di attivazione.
Qualora la potenza termica nominale dell’impianto sia superiore a 232 kW il responsabile dell’i mpianto deve demandare la conduzione dell’impianto termico a un operatore in possesso di idoneo patentino (conduttore);
 
Soggetto abilitato ai sensi del Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, che esegue il controllo e la manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, nel rispetto della normativa vigente.
 
Autorità competente
L’ autorità è il soggetto competente in materia di controlli, accertamenti ed ispezioni necessari per l’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’e sercizio e manutenzione degli impianti termici.
 
Organismo esterno/ufficio interno preposto
L’ organismo esterno o l’ufficio interno preposto sono i soggetti cui l’autorità ha conferito la competenza per l’attuazione dei controlli, accertamenti ed ispezioni necessari per l’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici.
A tale soggetto può anche essere affidato il compito di gestire il catasto territoriale degli impianti termici.
 
Catasto territoriale degli impianti termici
Sistema informatico in cui sono raccolti i dati caratteristici degli impianti termici e di cui si avvale l’autorità ai fini dello svolgimento dei propri compiti.
Oltre all’autorità, al catasto accedono i soggetti da essa delegati (organismo esterno/ufficio interno preposto), i manutentori ed i responsabili degli impianti. A ciascuna categoria di utente è assegnato il diritto di accesso solamente alla parte dei dati di proprio interesse.
 
Controlli periodici dell’impianto termico
Il responsabile dell’impianto ha il dovere di sottoporre a controlli periodici l’impianto termico e precisamente provvede al:
Queste operazioni di controllo e manutenzione devono essere eseguite da imprese abilitate.
 
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.
In subordine, qualora non siano disponibili le istruzioni tecniche anzidette, la normativa prevede di fare riferimento ad altre fonti documentali.
Gli installatori e i manutentori degli impianti termici devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo sempre riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:
-        Quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto;
-        Con quale frequenza tali operazioni vadano effettuate.
A conclusione delle medesime operazioni, il manutentore compila il libretto di impianto nelle parti di competenza e redige un report, che nei casi previsti dalla norma deve essere conforme ai modelli ministeriali denominati “ rapporto di controllo di efficienza energetica” (RCEE).
l responsabile dell’impianto conserva il rapporto di controllo in allegato al libretto di impianto.
 
Il controllo di efficienza energetica si effettua in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui al punto precedente su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 10 kW e su quelli di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 12 kW.
Il controllo di efficienza energetica, deve essere inoltre realizzato in altre situazioni particolari indicate dalla normativa.
Con la periodicità indicata nella Tabella A (colonna “Periodicità di corresponsione del contributo”) riportata nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 799 del 21 marzo 2018 pubblicata sul BUR n.14 del 4 aprile 2018, viene attuato quanto segue (*):
-        al termine delle operazioni di controllo il manutentore deve redigere il rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE);
-        avvalendosi del sistema informativo regionale il manutentore trasmette i dati del RCEE ad U.C.I.T. s.r.l.;
-        il responsabile dell’impianto versa il contributo previsto al manutentore, il quale provvede a trasferirlo mediante un portafoglio digitale attivo nel sistema informativo regionale ad U.C.I.T. s.r.l., ai fini della copertura dei costi di gestione del servizio ispettivo e di gestione del catasto degli impianti termici;
-        il responsabile dell’impianto conserva il rapporto di controllo in allegato al libretto di impianto.
 
(*) Modalità operativa specifica in vigore sul territorio di competenza della Regione F.V.G.
 
Ispezioni sugli impianti termici
Le ispezioni si effettuano ai sensi dell’art. 9 del DPR 74/2013 su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW.
 
Sanzioni
Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’e ventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, del D. Lgs 192/2005, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all’articolo 7, comma 2, del D. Lgs 192/2005, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L’e nte locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

  

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Informazioni per le imprese

 

Le imprese di manutenzione ed installazione che intendono operare sul territorio di competenza dell’autorità “Regione A.F.V.G.”, devono accedere al sito web di U.C.I.T. s.r.l. per effettuare la registrazione ed avere così titolo ad operare con le procedure gestionali del sistema informativo regionale.

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Tariffe in vigore sul territorio di competenza della Regione

 

 
La Giunta regionale, con deliberazione n. 799 del 21 marzo 2018 pubblicata sul BUR n.14 del 4 aprile 2018, ha approvato per il territorio di competenza regionale le tariffe per i contributi a carico degli utenti ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera c) del DPR 74/2013.
ATTENZIONE: i versamenti dei contributi di cui trattasi, per il territorio regionale, sono ora gestiti tramite il portafoglio digitale della società UCIT S.r.l. (a cui si rimanda per eventuali chiarimenti sulle modalità operative).
 
Dal 1 maggio 2018 sono quindi in vigore le seguenti tariffe (per interventi di controllo e manutenzione datati dal 1° maggio in poi):

    Tabella A

 
Potenza termica nominale al focolare
Totale
(€)
Di cui per il programma gestionale
(€)
Di cui per il servizio svolto da UCIT
(€)
Periodicità di corresponsione del contributo
Generatori alimentati a combustibile gassoso. Potenza inferiore a 35 kW
13,00
1,00
12,00
Almeno ogni 48 mesi
Generatori alimentati a combustibile gassoso. Potenza da 35 kW a 350 kW
40,00
1,00
39,00
Almeno ogni 24 mesi
Generatori alimentati a combustibile gassoso. Potenza superiore a 350 kW
55,00
1,00
54,00
Almeno ogni 24 mesi
Generatori alimentati a combustibile liquido o solido. Potenza inferiore a 35 kW
13,00
1,00
12,00
Almeno ogni 24 mesi
Generatori alimentati a combustibile liquido o solido. Potenza da 35 kW a 350 kW
40,00
1,00
39,00
Almeno ogni 12 mesi
Generatori alimentati a combustibile liquido o solido. Potenza superiore a 350 kW
55,00
1,00
54,00
Almeno ogni 12 mesi
Impianti alimentati da teleriscaldamento -Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza. Potenza inferiore a 35 kW
13,00
1,00
12,00
Almeno ogni 48 mesi
Impianti alimentati da teleriscaldamento -Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza. Potenza superiore a 35 kW
110,00
1,00
109,00
Almeno ogni 48 mesi
Impianti cogenerativi: Microcogenerazione Pel<50 e Microcogenerazione Pel≥50
55,00
1,00
54,00
Almeno ogni 24 mesi
 
Contributo Ridotto
 
 
Periodicità di corresponsione del contributo
Generatori alimentati con qualsiasi tipologia di combustibile: a partire dal secondo generatore, avente potenza superiore ai 35 kW, installato dove già insiste un generatore sopra i 35 kW.
Il contributo ridotto non può essere attribuito al generatore avente la potenza termica al focolare maggiore, cui compete il contributo intero
25,00
1,00
24,00
Secondo la periodicità definita per tipologia di combustibile e potenza termica nominale utile
 
Sono inoltre a carico dei responsabili degli impianti rientranti nei casi di cui all’art. 9, comma 9 del DPR 74/2013, qualora sia accertato il mancato rispetto degli obblighi di cui alla tabella A, i seguenti costi:
 
Tabella B
VISITE ISPETTIVE
TOTALE
Impianti ispezionati ai sensi dei disposti di cui all’art. 9, comma 9 del DPR 74/2013
PRIMA VISITA
a
€ 120,00
b
€ 180,00
c
€ 250,00
RINCARO 30%
Impianti soggetti a nuova ispezione perché rilevate criticità alla prima visita
SECONDA VISITA
a
€ 156,00
b
€ 234,00
c
€ 325,00
RINCARO 50%
Utente assente alla prima visita di controllo
a
€ 180,00
b
€ 270,00
c
€ 375,00
RINCARO 50%
Utente che rifiuta la visita di controllo (utente reticente)
a
€ 180,00
b
€ 270,00
c
€ 375,00
Potenza nominale al focolare
a = FINO A 35 kW
Potenza nominale al focolare
b = DA 35 kW A 350 kW
Potenza nominale al focolare
c = SUPERIORE A 350 kW
 

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