Si, il riferimento corretto è l’articolo 14, comma 9.
La proposizione di un ricorso dinanzi al Giudice delle leggi non ne impedisce l’applicazione. La L.R. n. 19/2012, quindi, allo stato attuale, non può non trovare applicazione nella sua interezza.
Le disposizioni di tale Legge oggetto delle censure dello Stato, in altri termini, dovranno essere applicate fino a quando non ne venga (eventualmente) dichiarata l’incostituzionalità.
Per quanto riguarda, invece, gli effetti temporali dell’eventuale sentenza di accoglimento del ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tali effetti, come è noto, sono definiti dal combinato disposto degli articoli 136, comma 1, Cost. e 30, comma 3, L. 87/1953.
Il primo, infatti, dispone che la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione; il secondo, invece, prevede che le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
Nelle norme da ultimo citate, dunque, si rinviene la soluzione alla problematica dell’efficacia retroattiva o meno della pronuncia di accoglimento della Corte Costituzionale.
Più in particolare, l’articolo 30, comma 3, L. 87/1953, sancisce l’impossibilità di fare applicazione della norma dichiarata incostituzionale a decorrere da un dato momento, stante, evidentemente, l’illegittimità ab origine della stessa.
Da qui l’efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale, efficacia, che, tuttavia, incontra il limite dei cosiddetti rapporti esauriti, e cioè delle situazioni giuridiche soggettive consolidate e intangibili.
L'Allegato B della Legge, in quanto Tabella riepilogativa dei contenuti della Legge medesima, ha una funzione meramente ricognitiva e non certo normativa. Detto Allegato, in altre parole, si propone esclusivamente di riassumere la disciplina sostanziale contenuta nel testo della L.R. 19/2012; al suo interno, infatti, sono inseriti i riferimenti puntuali agli articoli di volta in volta rilevanti. Proprio per tale ragione i contenuti della Tabella in questione vanno integrati con quanto stabilito agli articoli dalla stessa richiamati (che, per ovvie ragioni di brevità, non sono stati completamente copiati nella Tabella medesima).
Ciò premesso, venendo al quesito formulato, posto che:
- l'articolo 3, comma 1, attribuiva alle Province la competenza al rilascio di tutte le autorizzazioni uniche per impianti a fonti rinnovabili di potenza inferiore a 35 MW termici ovvero 20 MW elettrici; con la soppressione delle Province a seguito della L.R. 9 dicembre 2016 n. 20, le competenze in merito sono passate alla Regione
- l'articolo 16, comma 1, ammette la PAS solo nel caso in cui l'intervento non sia espressamente vietato dallo strumento urbanistico
- l'articolo 16, comma 9, fa in ogni caso salva la possibilità per il proponente di optare per l'autorizzazione unica
tutto ciò premesso, l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biomasse di potenza inferiore a 1 MW elettrico è la Regione.
In ogni caso, qualora dovessero emergere ulteriori dubbi interpretativi legati a discordanze tra l'articolato della L.R. 19/2012 e l'Allegato B alla medesima, non potrà che prevalere quanto contenuto nel testo della Legge regionale, stante la funzione meramente ricognitiva e riepilogativa della Tabella in questione.