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ESENZIONE IN REGIME DE MINIMIS PER ENTI DEL TERZO SETTORE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (CODICE DEL TERZO SETTORE)
Articolo 2, commi 5 bis e 5 ter, L.R. 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006)
Articolo 11, comma 12, lett. a), L.R. 10 agosto 2023, n. 13 (Legge di assestamento del
bilancio per gli anni 2023-2025)
A decorrere dal periodo di imposta in corso all’1 gennaio 2023, il legislatore regionale - in virtù delle modifiche apportate dall’articolo 11, comma 12, della L.R. 10 agosto 2023, n. 13 (Legge di assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), all’articolo 2, L.R. 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) con l’i ntroduzione dei commi 5 bis e 5 ter - ha previsto l’esenzione dal pagamento dell’IRAP, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato richiamati dal comma 5 ter, per gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (recante il Codice del Terzo Settore), ivi comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, in analogia con quanto dispone il Codice del Terzo settore in materia di agevolazioni IRAP (articolo 82, comma 8, in combinato disposto con l’articolo 82, comma 1).
In ossequio a quanto prescritto dall’articolo 88, comma 1, del Codice del Terzo settore, l’e senzione in parola viene concessa dal legislatore regionale agli iscritti al RUNTS entro i limiti previsti dai regimi <<de minimis>> di cui Regolamento generale (UE) n. 1407/2013 ( con soglia massimo di aiuto pari a 200.000,00 euro nel triennio di riferimento oppure pari a 100.000, 00 euro nel triennio di riferimento per il settore del trasporto di merci su strada per conto terzi) e al Regolamento (UE) n. 1408/2013 per il settore agricolo ( con soglia massima di 15.000,00 euro nel triennio di riferimento) così come integrato dal Regolamento di modifica (UE) 2019/316, in vigore dal 14 marzo 2019, che ha elevato l’importo degli aiuti per il settore agricolo sino a 20.000 euro, e ricorrendo talune circostanze, sino alla soglia di 25.000 euro.
Si richiama l’attenzione sulle cause di preclusione per l’accesso alle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 5, comma 6, L.R. 2014, n.1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), come modificato dalla Legge regionale 17 luglio 2017, n. 26, il quale dispone che ai fini dell'accesso a finanziamenti, benefici e vantaggi economici regionali, comunque denominati, da parte di esercizi pubblici, commerciali, circoli privati e altri luoghi deputati all'intrattenimento, costituisce requisito essenziale l'assenza, nei locali di tali attività, di apparecchi per il gioco lecito, e pertanto, laddove ricorrente tale condizione, la stessa impedisce l’accesso anche a tutte le manovre di riduzione/esenzione previste in materia fiscale dalle vigenti leggi regionali.
Informazioni di maggiore dettaglio sono disponibili alla pagina di cui a questo link .
ELEMENTI CUI PRESTARE ATTENZIONE
Per quanto concerne la verifica del massimale relativo agli aiuti “de minimis”, rispetto al divieto di cumulo degli aiuti “de minimis” oltre le soglie comunitarie prestabilite, si rappresenta che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, opera la nuova disciplina prevista dal Decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2015, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (operativo dal 12 agosto 2017), di cui si richiamano in particolare le disposizioni contenute negli articoli 10 e 14.
Nello specifico:
- l’articolo 10 del richiamato D.M. 115/2017 ha introdotto per gli
aiuti fiscali (in quanto aiuti non subordinati all’adozione di provvedimenti di
concessione) una nuova disciplina riguardo le modalità di calcolo del triennio, ai fini della
verifica del rispetto del divieto di cumulo: nel dettaglio, la norma dispone che,
esclusivamente ai fini del controllo sul rispetto del divieto di cumulo nel
triennio, gli stessi si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti
nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale
nella quale sono dichiarati e che per il calcolo del cumulo degli aiuti medesimi il
Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la
registrazione dell'aiuto individuale.
A tale adempimento deve provvedere - nel caso specifico - l'Agenzia delle entrate, con la
precisazione che “l'impossibilità di registrazione dell'aiuto per effetto del superamento
dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente,
determina l'illegittimità della fruizione”;
- l’articolo 14 stabilisce, invece, che a decorrere dal 1° luglio 2020 il controllo del
massimale avviene esclusivamente attraverso la consultazione del Registro medesimo (art.14, comma
6), ove gli aiuti fiscali in parola verranno registrati ad opera dell’Agenzia delle Entrate - come
detto, nell’esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale
sono dichiarati (art.10, comma 1) – che ne trarrà le informazioni dalle apposite sezioni o
prospetti dedicati agli Aiuti di Stato, la cui compilazione è stata introdotta nei Modelli delle
Dichiarazioni fiscali a decorrere dalle Dichiarazioni 2019 per l’esercizio 2018.
Al riguardo si richiama altresì l’attenzione sul concetto di impresa unica - rilevante ai fini del rispetto del divieto di cumulo degli aiuti “ de minimis” - come definito dall’articolo 2, paragrafo 2 di ciascuno dei regolamenti comunitari citati.
Nello specifico, per
impresa unica si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una
delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra
impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù
di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di
quest'ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo
stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli
azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Per impresa singola si intende l’impresa per la quale non sussistono le condizioni per essere definita impresa unica.