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Si segnala che ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5, comma 6, della Legge regionale 14
febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della
dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), come modificato
dalla Legge regionale 17 luglio 2017, n. 26, ai fini dell'accesso a finanziamenti, benefici e
vantaggi economici regionali, comunque denominati, da parte di esercizi pubblici, commerciali,
circoli privati e altri luoghi deputati all'intrattenimento,
costituisce requisito essenziale l'assenza, nei locali di tali attività, di apparecchi per
il gioco lecito.
Tale condizione dovrà dunque essere rispettata anche con riferimento alle misure agevolative
IRAP offerte dalla normativa regionale, in quanto la presenza dei suddetti apparecchi nei locali di
dette attività impedisce l’accesso anche a tutte le manovre agevolative in materia fiscale
(riduzione/esenzione/deduzione dall’imponibile IRAP/ detrazione di imposta) previste dalle vigenti
leggi regionali.