Si segnala che ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5, comma 6, della Legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), come modificato dalla Legge regionale 17 luglio 2017, n. 26, ai fini dell'accesso a finanziamenti, benefici e vantaggi economici regionali, comunque denominati, da parte di esercizi pubblici, commerciali, circoli privati e altri luoghi deputati all'intrattenimento,  costituisce requisito essenziale l'assenza, nei locali di tali attività, di apparecchi per il gioco lecito.

Tale condizione dovrà dunque essere rispettata anche con riferimento alle misure agevolative IRAP offerte dalla normativa regionale, in quanto la presenza dei suddetti apparecchi nei locali di dette attività impedisce l’accesso anche a tutte le manovre agevolative in materia fiscale (riduzione/esenzione/deduzione dall’imponibile IRAP/ detrazione di imposta) previste dalle vigenti leggi regionali.
 

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