Esenzione per le ONLUS per i periodi antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023

Articolo 2bis L.R. 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002) - testo storico.

Con l’articolo 2bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, a decorrere dal periodo d'imposta in corso all’1 gennaio 2002 e sino al periodo di imposta antecedente a quello in corso all’1 gennaio 2023, le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), comprese le cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della Legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 sono state esentate dal pagamento dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP).

Beneficiari di tale agevolazione sono i soggetti che, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/97, possono qualificarsi Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) iscritti all’A nagrafe delle ONLUS.

Tale disposizione è stata oggetto di una norma di interpretazione autentica introdotta dall’a rt. 1, comma 13, lett. c), della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), la quale ha stabilito che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2004, le cooperative sociali di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), della Legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, in quanto ONLUS di diritto, rientrano nell’ambito di applicazione del regime di esenzione di cui all’a rt. 2 bis della Legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3.
Relativamente ai periodi d’imposta 2002 e 2003, si precisa che, in deroga alla citata disposizione di cui alla L.R. 3/2002, per le cooperative sociali di tipo a) trovava applicazione l’a liquota ridotta del 3,50% (ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 1, lettera b), della L.R. 3/2002 e dell’art. 7, comma 11, della L.R. 23/2002 con riferimento al periodo d’imposta 2002; dall’ art. 1, comma 14, lettera b), della L.R. 1/2003 con riferimento al periodo d’imposta 2003).
Ai fini delle disposizioni citate si evidenzia che, in data 26 ottobre 2006, è stata emanata la legge regionale n. 20 recante “Norme in materia di cooperazione sociale”, la quale ha sostituito la L.R. 7 febbraio 1992, n. 7.

Per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso all’1 gennaio 2023
, operano quindi le previgenti disposizioni e rimangono valide le indicazioni fornite per l’accesso alla agevolazione con la Circolare esplicativa 20 aprile 2007 n. 6. emanata dalla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie.

Ritorna all'indice

Nuovo regime di esenzione in “de minimis” a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2023 

Articolo 2bis L.R. 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002) - testo vigente.

Articolo 11, comma 11, L.R. 10 agosto 2023, n. 13 (Legge di assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025).

In ragione delle modifiche apportate al citato articolo 2bis, comma 1, della L.R. 3/2002 dall’a rticolo 11, comma 11, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Legge di assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), a decorrere dal periodo di imposta in corso all’1 gennaio 2023 e sino alla data di abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), così come stabilita dall'articolo 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (recante il Codice del terzo settore), l’esenzione dal pagamento del tributo IRAP per le ONLUS viene assoggettata al rispetto dei limiti imposti dai Regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato in “de minimis” come richiamati dal nuovo comma 1bis dell’articolo 2bis.
Ciò in considerazione del definitivo superamento del modello organizzativo ONLUS imposto dal citato D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) che ha introdotto il Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) e ha imposto la obbligatoria trasformazione delle ONLUS esistenti nel modello organizzativo di uno degli Enti iscrivibili al RUNTS medesimo, il quale Registro impone per tutti il rispetto delle soglie comunitarie in materia di aiuti di Stato per le agevolazioni fiscali ivi previste.
In ossequio a quanto prescritto dall’articolo 88, comma 1, del Codice del Terzo settore, l’e senzione in parola viene concessa dal legislatore regionale agli iscritti al RUNTS entro i limiti previsti dai regimi <<de minimis>> di cui Regolamento generale (UE) n. 1407/2013 (con soglia massimo di aiuto pari a 200.000,00 euro nel triennio di riferimento oppure pari a 100.000, 00 euro nel triennio di riferimento per il settore del trasporto di merci su strada per conto terzi) e al Regolamento (UE) n. 1408/2013 per il settore agricolo (con soglia massima di 15.000,00 euro nel triennio di riferimento) così come integrato dal Regolamento di modifica (UE) 2019/316, in vigore dal 14 marzo 2019, che ha elevato l’importo degli aiuti per il settore agricolo sino a 20.000 euro, e ricorrendo talune circostanze, sino alla soglia di 25.000 euro.

Si richiama l’attenzione sulle cause di preclusione per l’accesso alle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 5, comma 6, L.R. 2014, n.1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), come modificato dalla Legge regionale 17 luglio 2017, n. 26, il quale dispone che ai fini dell'accesso a finanziamenti, benefici e vantaggi economici regionali, comunque denominati, da parte di esercizi pubblici, commerciali, circoli privati e altri luoghi deputati all'intrattenimento, costituisce requisito essenziale l'assenza, nei locali di tali attività, di apparecchi per il gioco lecito, e pertanto, laddove ricorrente tale condizione, la stessa impedisce l’accesso anche a tutte le manovre di riduzione/esenzione previste in materia fiscale dalle vigenti leggi regionali.

Informazioni di maggiore dettaglio sono disponibili a questo link
 

Ritorna all'indice

Elementi cui prestare attenzione

L’assoggettamento ai limiti imposti dal regime “de minimis” implica che a decorrere dal periodo di imposta in corso all’1 gennaio 2023 e fino alla abrogazione del citato articolo 10 del D.lgs. 460/1997, per le ONLUS non ancora trasmigrate nel Registro degli Enti del Terzo settore (RUNTS) ed ancora attive, assume rilevanza la disciplina introdotta dal legislatore statale sugli aiuti “de minimis” inerente alla istituzione del REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO (RNA) di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, Registro nel quale debbono confluire tutte le informazioni sugli aiuti di Stato fruiti, ivi compresi quelli fiscali.

Pertanto, per quanto concerne la verifica del massimale relativo agli aiuti “de minimis”, rispetto al divieto di cumulo degli aiuti “de minimis” oltre le soglie comunitarie prestabilite, si rappresenta che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, opera la nuova disciplina prevista dal Decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2015, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (operativo dal 12 agosto 2017), di cui si richiamano in particolare le disposizioni contenute negli articoli 10 e 14.

Nello specifico:
- l’articolo 10 del richiamato D.M. 115/2017 ha introdotto per gli aiuti fiscali (in quanto aiuti non subordinati all’adozione di provvedimenti di concessione) una nuova disciplina riguardo le modalità di calcolo del triennio, ai fini della verifica del rispetto del divieto di cumulo: nel dettaglio, la norma dispone che, esclusivamente ai fini del controllo sul rispetto del divieto di cumulo nel triennio, gli stessi si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati e che per il calcolo del cumulo degli aiuti medesimi il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale.

A tale adempimento deve provvedere - nel caso specifico - l'Agenzia delle entrate, con la precisazione che “l'impossibilità di registrazione dell'aiuto per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, determina l'illegittimità della fruizione”;
- l’articolo 14 stabilisce, invece, che a decorrere dal 1° luglio 2020 il controllo del massimale avviene esclusivamente attraverso la consultazione del Registro medesimo (art.14, comma 6), ove gli aiuti fiscali in parola verranno registrati ad opera dell’Agenzia delle Entrate - come detto, nell’esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati (art.10, comma 1) – che ne trarrà le informazioni dalle apposite sezioni o prospetti dedicati agli Aiuti di Stato, la cui compilazione è stata introdotta nei Modelli delle Dichiarazioni fiscali a decorrere dalle Dichiarazioni 2019 per l’esercizio 2018.

Al riguardo si richiama altresì l’attenzione sul concetto di impresa unica - rilevante ai fini del rispetto del divieto di cumulo degli aiuti “ de minimis” - come definito dall’articolo 2, paragrafo 2 di ciascuno dei regolamenti comunitari citati.

Nello specifico, per impresa unica si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Per impresa singola si intende l’impresa per la quale non sussistono le condizioni per essere definita impresa unica.
 

Ritorna all'indice

.