Le Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), procedono alla determinazione della base
imponibile dell’IRAP secondo le regole stabilite dall’art. 10 bis del D.Lgs. 446/1997. Tale norma
dispone che “…la base imponibile è determinata in un importo pari all’ammontare delle retribuzioni
erogate al personale dipendente…”. La circolare n. 11/VII-0011335 del 6 marzo 2000 nel paragrafo
dedicato alla determinazione della base imponibile, chiarisce che le retribuzioni ed i compensi
erogati sono determinati secondo il principio di cassa.
Sulla base di tali considerazioni si ritiene che l’esenzione dell’IRAP introdotta dall’art.
2, co. 6 della L.R. 2/2006 sia applicabile anche a quegli emolumenti corrisposti all’1/1/2006 ma
relativi a competenze maturate nell’anno o negli anni precedenti.
Quanto riportato nelle istruzioni del Modello Unico 2007, Quadro IQ, Amministrazioni ed Enti
Pubblici, all’Appendice “Elenco e relativa codifica delle disposizioni emanate con leggi
regionali modificative del regime impositivo e delle aliquote applicabili”, con riferimento al
codice E4 da indicare nella colonna “normative regionali” effettivamente diverge dalla struttura
del Quadro IQ Amministrazioni pubbliche, in cui non compare la colonna “normative regionali” dove
indicare detto codice.
L’Ufficio Modulistica dell’Agenzia delle Entrate, interpellato sul punto, si è espresso
nel senso di indicare:
- “0” al rigo IQ27, colonna 3, della sezione IV;
- “0” al rigo corrispondente al codice regione 07, colonna 3, della
sezione V;
del Quadro IQ 2007 Amministrazioni pubbliche ed Enti pubblici.