Articolo 2, comma 2 – LR 18 gennaio 2006 n. 2 - Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2006)

Articolo 12, comma 7 – L.R. 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024)

Ai sensi della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2, art. 2, comma 2, l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 446/1997, applicabile al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale, è ridotta dello 0,92 per cento per i soggetti passivi che, alla chiusura del singolo periodo d'imposta, presentino su base nazionale:

a) un incremento del valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP, di almeno il 3 per cento rispetto alla media del triennio precedente;
b) un incremento dei costi relativi al personale, classificabili nell' articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile, diminuiti degli oneri deducibili ai fini IRAP, di almeno il 3 per cento rispetto alla media del triennio precedente.
I criteri e le modalità di attuazione della misura agevolativa sono contenuti nel Regolamento di attuazione di cui al D.P.Reg. 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres., così come modificato e integrato.

A decorrere dal periodo di imposta in corso all’1 gennaio 2024, ai sensi di quanto previsto dai commi 3 bis e 3 ter dell’articolo 2, della legge regionale 2/2006 - come introdotti dalla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024) - la riduzione di aliquota IRAP di cui al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 2/2006 si applica anche nei confronti degli esercenti arti e professioni in forma associata di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Ai sensi del richiamato comma 3 ter dell’articolo 2, la riduzione di aliquota di cui al citato comma 3bis, si applica subordinatamente all’adozione del Regolamento di modifica al vigente regolamento di cui al D.P.Reg. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres recante criteri e modalità per l’applicazione dell’aliquota IRAP di cui al comma 2, al fine di disciplinare criteri e modalità di accesso da parte dei nuovi soggetti IRAP ammessi a fruire della presente agevolazione a decorrere dal periodo di imposta in corso all’1 gennaio 2024.
A tal scopo è stato quindi adottato il Regolamento di cui al D.P.Reg. 61/Pres. del 22 maggio 2024 con cui si è provveduto ad adeguare i contenuti del D.P.Reg. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres. 
Si richiama l’attenzione sulle cause di preclusione per l’accesso alle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 5, comma 6, L.R. n.1/2014, dettagliate nel sottostante Avviso, alla cui lettura si rimanda:

Al contempo si rammenta che in ragione delle modifiche introdotte con L.R. 26/2017, all’articolo 2, comma 7, della L.R. 2/2006, è consentita la cumulabilità tra la presente agevolazione e la riduzione dell’aliquota IRAP prevista dall’articolo 8 bis, comma 2, della L.R. 1/2014 per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati che dismettono volontariamente tutti gli apparecchi per il gioco lecito.
Nel caso ci si avvalga di tale facoltà, si rimanda alla lettura di cui al seguente Avviso riguardo alle modalità di compilazione del modello di Dichiarazione IRAP:

.