contenuti
Articolo 14, commi 11-15, L.R. 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019)
Articolo 12, commi 5-10, L.R. 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020)
Articolo 12, commi 6 e ss., L.R. 5 agosto 2022, n. 13 (Legge di assestamento al bilancio
regionale 2022-2024)
Articolo 12, commi 1 e ss, L.R. 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023)
Si comunica che con legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023) la misura dedicata alle imprese che sostengono spese per il benessere dei dipendenti a tempo indeterminato, nel regime più favorevole previsto dall'articolo 12 della legge regionale 24/2019 per i soli periodi di imposta 2020, 2021 e 2022, è divenuta una agevolazione “a regime” non più limitata a specifiche annualità.
Pertanto tale riduzione di aliquota, così come disciplinata per i periodi di imposta 2020, 2021 e 2022, trova applicazione anche per i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2023 e per quelli ad esso successivi.
A breve si procederà all’aggiornamento del Regolamento recante i criteri e le modalità per la fruizione di cui al D.P.Reg.195/2019, al fine di adeguarne i contenuti alle recenti modifiche introdotte, cui conseguirà la pubblicazione della versione coordinata sulla presente pagina istituzionale.
Con l'articolo 14, commi 11-15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n.29 (Legge di stabilità 2019), il legislatore regionale ha introdotto una nuova misura agevolativa in ambito IRAP, in ragione della quale le imprese e i professionisti che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, abbiano sottoscritto contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo, possono applicare - con riferimento al valore della produzione netta realizzato sul territorio regionale - una riduzione della vigente aliquota IRAP pari all’1 per cento.
Nello specifico, il comma 11, in combinato disposto con l’articolo 12 del citato articolo 14 della legge regionale 29/2018, prevede che l’agevolazione si applica ai soggetti passivi che, avendo sottoscritto i contratti e gli accordi di cui sopra, abbiano sostenuto nel corso del periodo d'imposta considerato le spese indicate al comma 11 del medesimo articolo per le quali sia prevista la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente.
Tale agevolazione, così come descritta, trova applicazione, in ragione delle modifiche apportate al vigente quadro normativo dall’articolo 12, commi 5 e ss., della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), esclusivamente con riferimento al periodo di imposta in corso all’1 gennaio 2019.
Ed infatti, le richiamate disposizioni della Legge di stabilità 2020 hanno introdotto per i periodi di imposta 2020 e 2021 talune peculiarità nella misura agevolativa in parola, non contemplate dalla disciplina inerente all’esercizio 2019.
Successivamente, la legge regionale 5 agosto 2022 n. 13 (Legge di assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024) ha modificato il comma 5 dell’articolo 12 della legge regionale 24/2019, al fine di estendere al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022 l’applicazione della riduzione di aliquota Irap così come già disciplinata per le annualità 2020 e 2021 dal citato articolo 12, commi 5 e ss. della legge regionale 24/2019.
Infine, con l'articolo 12, commi 1 e ss., della L.R. 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023) la misura agevolativa, nel regime più favorevole previsto dall’articolo 12 della legge regionale 24/2019 per i periodi di imposta 2020, 2021 e 2022, è divenuta una agevolazione “a regime” non più limitata a specifiche annualità.
Pertanto tale riduzione di aliquota, così come disciplinata per i periodi di imposta 2020, 2021 e 2022, trova applicazione anche per i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2023 e per quelli ad esso successivi.
Nello specifico:
a) per i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2020 e per quelli ad esso successivi, l'agevolazione si applica anche laddove le spese a favore dei dipendenti siano previste, oltre che dai contratti territoriali o aziendali, anche dai collettivi nazionali, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
b) laddove, inoltre, non trovi specifica applicazione alcuno dei vigenti contratti collettivi nazionali o territoriali e i medesimi soggetti non possano sottoscrivere contratti aziendali in quanto privi di rappresentanza sindacale interna, gli stessi possono fruire dell’agevolazione per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 recependo il contratto collettivo territoriale di settore.
L'agevolazione è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
In ragione delle modifiche introdotte dapprima con la citata Legge di stabilità 2020, si è provveduto (con D.P.Reg. 6 novembre 2020, n.153/Pres.) alla revisione dell’originario D.P.Reg.6 settembre 2019 n.195/Pres recante il Regolamento con cui sono stati stabiliti i criteri e modalità per beneficiare dell'agevolazione a decorrere dal periodo di imposta in corso all’1 gennaio 2019.
Nello specifico, il testo regolamentare è stato modificato al fine di distinguere la disciplina della misura in parola per il periodo di imposta 2019 (riconducibile alla Legge di stabilità 2019) dal regime introdotto per i periodi di imposta 2020 e 2021 dal citato articolo 12, commi 5-10, della L.R. 24/2019 (Legge di stabilità 2020) ed integrarne altresì il contenuto come segue:
- è stato esplicitato, in ordine all’applicazione dei contratti ed accordi collettivi, che il richiamo normativo alla avvenuta sottoscrizione dei medesimi deve intendersi riferito sia ai contratti e agli accordi che il datore di lavoro già applichi nel periodo di imposta considerato, in quanto siano stati stipulati in annualità precedenti ma siano ancora vigenti al momento in cui l’impresa sostenga le spese ivi previste che danno diritto alla agevolazione in parola, sia ai contratti e agli accordi che il datore di lavoro sottoscriva entro la data di chiusura del periodo di imposta considerato;
- si è dato conto, con maggiore dettaglio, del mutato regime introdotto con l’avvio del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in materia di aiuti di stato: lo stesso, infatti, prevede sia il superamento degli obblighi dichiarativi da parte dei beneficiari di agevolazioni fiscali ai fini della verifica del rispetto delle soglie comunitarie “de minimis” nel triennio di riferimento, sia nuove modalità di computo dello stesso, che attribuiscono all’Agenzia delle Entrate il ruolo di soggetto responsabile della registrazione;
- per le ragioni suddette, è stato espunto dal testo regolamentare vigente ogni riferimento ogni riferimento al vigente Protocollo d’intesa in essere con il Comando regionale della Guardia di Finanza per il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti gli aiuti “de minimis” concessi, attesa la sopravvenuta irrilevanza di tale strumento collaborativo con riferimento alla misura agevolativa in parola, venendo tale adempimento sostituito dai controlli effettuati dalla Agenzia delle Entrate in sede di registrazione del beneficio nel citato Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Successivamente, in ragione della modifica introdotta dal legislatore regionale con la citata legge regionale 5 agosto 2022 n. 13, si è proceduto (con D.P.Reg. 4 novembre 2022, n. 146/Pres.) alla ulteriore modifica del richiamato testo regolamentare originario di cui al D.P.Reg. 195/2019, in ragione della avvenuta estensione della agevolazione in parola anche al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022.
Infine, in ragione della modifica introdotta con la legge di stabilità 2023, che ne ha mutato la durata, trasformandola in una misura agevolativa permanente - siccome disciplinata per le annualità 2020,2021 e 2022 -, si è proceduto (con il D.P.Reg. 6 giugno 2023, n. 105/Pres.) a modificare ulteriormente il Regolamento di cui al D.P.Reg. 195/2019, al fine di adeguarne i contenuti alle recenti modifiche introdotte.
Si richiama l’attenzione sulle cause di preclusione per l’accesso alle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 5, comma 6, L.R. 2014, n.1, dettagliate nel sottostante avviso, alla cui lettura si rimanda:
CAUSE DI IMPEDIMENTO PER L’ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI REGIONALI DA PARTE DI ESERCIZI
E LOCALI DOTATI DI APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO
Al contempo si rammenta che in ragione delle modifiche introdotte con L.R. 26/2017,
all'articolo 2, comma 7, della L.R. 2/2006, è consentita
la cumulabilità tra la presente agevolazione e la riduzione dell’aliquota IRAP prevista
dall’articolo 8 bis, comma 2, della L.R. 1/2014 per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli
privati che dismettono volontariamente tutti gli apparecchi per il gioco lecito.
Nel caso ci si avvalga di tale facoltà, si rimanda alla lettura di cui al seguente AVVISO
riguardo alle modalità di compilazione del modello di Dichiarazione IRAP:
• Avviso modalità di compilazione della dichiarazione IRAP in caso di cumulo
dell'agevolazione IRAP di cui dall’articolo 8bis, comma 2, della l.r. 14 febbraio 2014, n. 1
(Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco
d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate) con una delle riduzioni di
aliquota IRAP previste dalla normativa regionale
Attenzione
Per quanto concerne la verifica del massimale relativo agli aiuti “de minimis”, rispetto al
divieto di cumulo degli aiuti “de minimis” oltre le soglie comunitarie prestabilite, si rappresenta
che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, opera la
nuova disciplina prevista dal Decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio
2015, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di
Stato (operativo dal 12 agosto 2017), di cui si richiamano in particolare le disposizioni contenute
negli articoli 10 e 14.
Nello specifico:
- l’articolo 10 del richiamato D.M. 115/2017 ha introdotto
per gli aiuti fiscali (in quanto aiuti non subordinati all’adozione di
provvedimenti di concessione) una nuova disciplina riguardo le modalità di calcolo del triennio, ai
fini della verifica del rispetto del divieto di cumulo: nel dettaglio, la norma dispone che, ai
fini del controllo sul rispetto del divieto di cumulo, gli stessi si intendono
concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti
nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale
nella quale sono dichiarati e che per il calcolo del cumulo degli aiuti medesimi il
Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la
registrazione dell'aiuto individuale.
A tale adempimento deve provvedere - nel caso specifico - l'Agenzia delle entrate, con la
precisazione che “l'impossibilità di registrazione dell'aiuto per effetto del superamento
dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente,
determina l'illegittimità della fruizione”.
Tale regime opera relativamente agli aiuti fiscali i cui presupposti per la fruizione si sono
verificati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017;
- l’articolo 14 stabilisce, invece, che a decorrere dal 1° luglio 2020 il controllo del
massimale
avviene esclusivamente attraverso la consultazione del Registro medesimo (art.14, comma
6), ove gli aiuti fiscali in parola verranno registrati ad opera dell’Agenzia delle
Entrate - come detto, nell’esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione
fiscale nella quale sono dichiarati (art.10, comma 1) – che ne trarrà le informazioni dalle
apposite sezioni o prospetti dedicati agli Aiuti di Stato, la cui compilazione è stata introdotta
nei Modelli delle Dichiarazioni fiscali a decorrere dalle Dichiarazioni 2019 per l’esercizio 2018.
Pertanto con riferimento alla misura agevolativa in parola, prevista a decorrere dal periodo
di imposta in corso all’1 gennaio 2019,
laddove permanga il vigente quadro normativo sopra richiamato, non è previsto l’inoltro
delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio all’Amministrazione regionale ai fini della
verifica del rispetto della soglia di cumulo degli aiuti “de minimis” concessi.
Al riguardo si richiama altresì l’attenzione sul concetto di
impresa unica - rilevante ai fini del rispetto del divieto di cumulo degli aiuti “
de minimis” - come definito dall’articolo 2, paragrafo 2 di ciascuno dei regolamenti comunitari
citati.
Nello specifico, per
impresa unica si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una
delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra
impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù
di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di
quest'ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo
stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli
azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il
tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Per
impresa singola si intende l’impresa per la quale non sussistono le condizioni per
essere definita
impresa unica.