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Articolo 2 della LR 23 gennaio 2007, n. 1, art. 2 come modificato da art.14, commi da
1 a 5 della LR 29 dicembre 2018 (Legge di stabilità 2019)
A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2019 il legislatore ha introdotto
due rilevanti novità nel regime agevolativo previsto dall’articolo 2 della citata legge regionale
1/2007 a favore delle imprese operanti nelle zone di svantaggio socio – economico <<B>>
e <<C>> del territorio montano (come individuate nella D.G.R. 3303/2000 - allegato A
- contenente la classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio
socio-economico) in ragione delle quali:
a) vengono ricompresi, nella platea dei potenziali beneficiari dell’agevolazione, oltre ai
soggetti passivi IRAP di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo
446/1997 di disciplina del tributo IRAP, anche i soggetti passivi IRAP, residenti e non residenti
nel territorio dello Stato, esercenti arti e professioni di cui alla lett. c) del richiamato art.
3, comma 1;
b) l’aliquota IRAP applicabile al valore della produzione netta realizzata nel territorio
regionale viene azzerata, e non più solo ridotta, a favore dei soggetti ammessi al beneficio in
parola.
Il legislatore ha altresì stabilito che in sede di determinazione dell’
Acconto dovuto ai fini dell’IRAP per il periodo d'imposta in corso alla data
dell'1 gennaio 2019, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata applicando all'aliquota la nuova misura agevolativa.
Ulteriori approfondimenti al riguardo sono disponibili al seguente link:
Si rammenta che, sino al periodo di imposta 2018 compreso, la misura agevolativa in parola era sottoposta alla disciplina previgente, di cui all’originario articolo 2 della L.R. 23 gennaio 2007, n.1, ai sensi della quale, con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data dell’1 gennaio 2007:
- potevano accedere all’agevolazione prevista per le imprese operanti nelle zone di svantaggio socio-economico “B” e “C” del territorio montano solo i soggetti passivi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 446/1997 (rimanendo quindi esclusi, all’epoca, gli esercenti arti e professioni di cui alla lett. c) del richiamato art. 3, comma 1);
- l’agevolazione consisteva in una riduzione di aliquota dell’aliquota vigente di riferimento pari allo 0,92 per cento.
Si precisa che, anche dopo le modifiche apportate, la misura agevolativa rimane soggetta alla normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
Si richiama l’attenzione sulle cause di preclusione per l’accesso alle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 5, comma 6, L.R. 2014, n.1, dettagliate nel sottostante Avviso, alla cui lettura si rimanda:
Al contempo si rammenta che in ragione delle modifiche introdotte con L.R. 26/2017, all’articolo
2, comma 7, della L.R. 2/2006, è consentita la cumulabilità tra la presente agevolazione e la
riduzione dell’aliquota IRAP prevista dall’articolo 8 bis, comma 2, della L.R. 1/2014 per gli
esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati che dismettono volontariamente tutti gli
apparecchi per il gioco lecito.
Nel caso ci si avvalga di tale facoltà, si rimanda alla lettura di cui al seguente
Avviso riguardo alle modalità di compilazione del modello di Dichiarazione
IRAP:
ATTENZIONE
Per quanto concerne la verifica del massimale relativo agli aiuti “de minimis”, rispetto al
divieto di cumulo degli aiuti “de minimis” oltre le soglie comunitarie prestabilite, si rappresenta
che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, opera la
nuova disciplina prevista dal Decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio
2015, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di
Stato (operativo dal 12 agosto 2017), di cui si richiamano in particolare le disposizioni contenute
negli articoli 10 e 14.
Nello specifico:
- l’articolo 10 del richiamato D.M. 115/2017 ha introdotto per gli
aiuti fiscali (in quanto aiuti non subordinati all’adozione di provvedimenti di
concessione) una nuova disciplina riguardo le modalità di calcolo del triennio, ai fini della
verifica del rispetto del divieto di cumulo: nel dettaglio, la norma dispone che,
esclusivamente ai fini del calcolo del cumulo nel triennio, gli stessi si
intendono
concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti
nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale
nella quale sono dichiarati, precisando che per il calcolo del cumulo degli aiuti medesimi
il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la
registrazione dell'aiuto individuale.
A tale adempimento deve provvedere - nel caso specifico - l'Agenzia delle entrate, con la
precisazione che
“l'impossibilità di registrazione dell'aiuto per effetto del superamento dell'importo
complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, determina
l'illegittimità della fruizione”.
Tale regime opera relativamente agli aiuti fiscali i cui presupposti per la fruizione si sono
verificati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017;
- l’articolo 14 stabilisce, invece, il permanere dell’obbligo di acquisizione della
dichiarazione sostituiva di atto notorio ai fini del controllo del massimale degli aiuti “de
minimis” solo
sino al 1° luglio 2020. Dopo tale data, è previsto che il controllo del massimale
avvenga esclusivamente attraverso la consultazione del Registro medesimo (art.14, comma
6) , ove gli aiuti fiscali in parola verranno registrati ad opera dell’Agenzia delle
Entrate - come detto, nell’esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione
fiscale nella quale sono dichiarati (art.10, comma 1) – che ne trarrà le informazioni dalle
apposite sezioni o prospetti dedicati agli Aiuti di Stato, la cui compilazione è stata introdotta
nei Modelli delle Dichiarazioni fiscali a decorrere dalle Dichiarazioni 2019 per l’esercizio 2018.
Pertanto,
laddove permanga il vigente quadro normativo, il sistema informatico per l’invio
telematico delle dichiarazioni “de minimis” relative alle riduzioni di aliquota IRAP rimane
operativo solo
con riferimento ai periodi di imposta precedenti e sino al periodo di imposta 2018
compreso.
Si segnala al riguardo che proprio tale contesto normativo, che ha introdotto regole non
omogenee per uno degli esercizi interessati dal triennio appena trascorso ( il 2018 rispetto ai due
precedenti) ha imposto la sospensione dell’applicativo informatico, in attesa di conoscere l’esito
dell’istanza di consulenza giuridica che l’Amministrazione regionale ha ritenuto di formulare nei
confronti dell’Amministrazione finanziaria, al fine di pervenire a una corretta interpretazione
delle nuove disposizioni, cui conseguirà l’adeguamento dell’applicativo informatico stesso.
Sino ad allora, rimane sospeso l’inoltro delle dichiarazioni “de minimis”. Del ripristino del
medesimo applicativo verrà data tempestiva notizia agli utenti sulle presenti pagine della Sezione
Tributi, come riportato nell’AVVISO in calce.
Al riguardo si richiama altresì l’attenzione sul concetto di
impresa unica - rilevante ai fini del rispetto del divieto di cumulo degli aiuti “
de minimis” - come definito dall’articolo 2, paragrafo 2 di ciascuno dei regolamenti comunitari
citati.
Nello specifico, per
impresa unica si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una
delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra
impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù
di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’u
ltima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo
stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli
azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il
tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Per
impresa singola si intende l’impresa per la quale non sussistono le condizioni per
essere definita
impresa unica.
A tal fine sono attivi link specificamente dedicati all’impresa singola e all’impresa
unica, accessibili dai rispettivi box per l'invio on line.
Accesso al servizio di invio telematico
Avviso sospensione invio telematico dichiarazioni “de minimis”:
Per motivi tecnici di adeguamento degli applicativi informatici alla disciplina dettata dal D.M. 31 maggio 2017, n.115 per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, è momentaneamente sospeso il servizio per l’invio telematico delle dichiarazione “de minimis” per tutte le manovre agevolative regionali in “de minimis” in ambito IRAP. Con successivo avviso verrà qui data tempestiva notizia della ricostituita operatività dell’applicativo informatico.
Per accedere all'applicativo per l'invio telematico della dichiarazione “de minimis”, il beneficiario e/o l'intermediario devono possedere la Carta regionale dei servizi (CRS) oppure una smart card o business key standard CNS (es. Infocamere, Infocert).
La carta (o la business key) deve essere intestata al beneficiario che invia la dichiarazione, o all'intermediario che la compila, e deve essere dotata di un certificato di autenticazione valido.
Per utilizzare il dispositivo di autenticazione (smart card o chiave USB) sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia, è necessario che il PC dal quale si effettua l'accesso sia configurato correttamente, cioè sia stato installato correttamente tutto il software per la gestione del dispositivo e per l'importazione e la lettura dei certificati.
Il software da installare dipende dal dispositivo utilizzato. Per maggiori dettagli consultare il documento "Informazioni sull'utilizzo della smart card per l'invio online" disponibile alla voce "invio on line dichiarazione “de minimis”.
Il nuovo numero verde unico gratuito per l’accesso ai servizi di supporto telefonico di Insiel è l’ 800 098 788.
Per chiamate* da telefoni cellulari o dall’estero, il numero da contattare è lo 040 06 49 013.
*costo della chiamata a carico dell’utente secondo la tariffa del gestore telefonico.