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Articolo 2ter, L.R. 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006)
Articolo 12, comma 5, L.R. 28 dicembre 2023, n.16 (Legge stabilità 2024)
A decorrere dal periodo di imposta in corso all’1 gennaio 2024, il legislatore regionale - in virtù della introduzione dell’articolo 2ter nella legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006), avvenuta con L.R. 28 dicembre 2023, n.16 (Legge di stabilità 2024) - ha previsto a favore dei soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che alla chiusura del periodo d'imposta considerato hanno effettuato erogazioni liberali, donazioni ovvero atti a titolo gratuito nei confronti di trust costituiti sul territorio regionale ai sensi della legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), una detrazione pari all'80 per cento dell'importo corrisposto a tale titolo entro il limite massimo di 10.000 euro annui.
La detrazione trova applicazione solo con riferimento all'imposta regionale sulle attività produttive riferibile al valore della produzione netta realizzato sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Le erogazioni liberali, le donazioni ovvero gli atti a titolo gratuito effettuate nei confronti di trust costituiti ai sensi della legge 112/2016 che assumono rilievo ai fini della detrazione in parola sono le erogazioni liberali, le donazioni ovvero gli atti a titolo gratuito nei confronti di trust costituiti ai sensi della legge 112/2016 per i quali la normativa vigente preveda l'applicazione di detrazioni o deduzioni ai fini delle imposte sui redditi.
Tale agevolazione è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", oppure al regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, oppure al regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura e ai sensi della normativa europea di cui ai successivi regolamenti comunitari che sono stati introdotti o verranno introdotti in futuro in modifica dei medesimi, come richiamato nel comma 3 dell’articolo 2ter qui citato.
Si segnala al riguardo che:
- nelle more dell’approvazione della legge istitutiva della detrazione IRAP in parola, in
data 15 dicembre 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea -Serie L del
15 dicembre 2023, il nuovo Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 che sostituisce
integralmente il Regolamento (UE) 1407/2013 - Regolamento “de minimis” generale e non dedicato a
specifici settori, apportando modifiche sostanziali rispetto alla precedente disciplina, quali ad
esempio l’aumento del massimale prescritto per gli aiuti “de minimis” previste dal medesimo
Regolamento generale sino a 300 mila euro nel triennio di riferimento;
- con regolamento 316/2019 del 21 febbraio 2019, è stato modificato il regolamento 1408/2013
dedicato al settore dell’agricoltura, prevedendo, tra l’altro, l’elevazione del massimale previsto
per il cumulo degli aiuti “de minimis” a 20 mila euro (ovvero sino a 25 mila, ricorrendo talune
circostanze ivi richiamate) e prorogandone la durata sino al 31 dicembre 2027;
- con regolamento 2023/2391 del 4 ottobre 2023 è stato modificato il regolamento 717/2014
dedicato al settore della pesca e acquacoltura, prevedendo, tra l’altro, l’elevazione del massimale
previsto per il cumulo degli aiuti “de minimis” a 40 mila euro e prorogandone la durata sino al 31
dicembre 2029.
Si richiama altresì l’attenzione sulle cause di preclusione per l’accesso alle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 5, comma 6, L.R. 2014, n.1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), come modificato dalla Legge regionale 17 luglio 2017, n. 26, il quale dispone che ai fini dell'accesso a finanziamenti, benefici e vantaggi economici regionali, comunque denominati, da parte di esercizi pubblici, commerciali, circoli privati e altri luoghi deputati all'intrattenimento, costituisce requisito essenziale l'assenza, nei locali di tali attività, di apparecchi per il gioco lecito, e pertanto, laddove ricorrente tale condizione, la stessa impedisce l’accesso anche a tutte le manovre di riduzione/esenzione previste in materia fiscale dalle vigenti leggi regionali.
Informazioni di maggiore dettaglio sono disponibili alla pagina di cui al link sottostante:
Elementi cui prestare attenzione
Per quanto concerne la verifica del massimale relativo agli aiuti “de minimis”, rispetto al divieto di cumulo degli aiuti “de minimis” oltre le soglie comunitarie prestabilite, si rappresenta che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, opera la nuova disciplina prevista dal Decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2015, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (operativo dal 12 agosto 2017), di cui si richiamano in particolare le disposizioni contenute negli articoli 10 e 14.
Nello specifico:
- l’articolo 10 del richiamato D.M. 115/2017 ha introdotto per gli
aiuti fiscali (in quanto aiuti non subordinati all’adozione di provvedimenti di
concessione) una nuova disciplina riguardo le modalità di calcolo del triennio, ai fini della
verifica del rispetto del divieto di cumulo: nel dettaglio, la norma dispone che,
esclusivamente ai fini del controllo sul rispetto del divieto di cumulo nel
triennio, gli stessi si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti
nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale
nella quale sono dichiarati e che per il calcolo del cumulo degli aiuti medesimi il
Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la
registrazione dell'aiuto individuale.
A tale adempimento deve provvedere - nel caso specifico - l'Agenzia delle entrate, con la
precisazione che
“l'impossibilità di registrazione dell'aiuto per effetto del superamento dell'importo
complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, determina
l'illegittimità della fruizione”;
- l’articolo 14 stabilisce, invece, che a decorrere dal 1° luglio 2020 il controllo del
massimale avviene esclusivamente attraverso la consultazione del Registro medesimo (art.14, comma
6), ove gli aiuti fiscali in parola vengono registrati ad opera dell’Agenzia delle Entrate - come
detto, nell’esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale
sono dichiarati (art.10, comma 1) – che ne trarrà le informazioni dalle apposite sezioni o
prospetti dedicati agli Aiuti di Stato, la cui compilazione è stata introdotta nei Modelli delle
Dichiarazioni fiscali a decorrere dalle Dichiarazioni 2019 per l’esercizio 2018.
Al riguardo si richiama altresì l’attenzione sul concetto di impresa unica - rilevante ai fini del rispetto del divieto di cumulo degli aiuti “ de minimis” - come definito dall’articolo 2, paragrafo 2 di ciascuno dei regolamenti comunitari citati.
Nello specifico, per
impresa unica si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una
delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra
impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù
di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di
quest'ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo
stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli
azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il
tramite di una o più altre imprese, sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Per
impresa singola si intende l’impresa per la quale non sussistono le condizioni per
essere definita
impresa unica.