Articolo 7 - LR 20 febbraio 2015, n. 3 come modificato da art. 14, commi da 7 a 10 LR 29 dicembre 2018 (Legge di stabilità 2019)

ARTICOLO 9 L.R. 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione)

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2019 il legislatore ha modificato la disciplina per la fruizione della riduzione di aliquota IRAP già prevista dall’articolo 7 della L.R. 3/2015 a favore delle imprese di nuova costituzione o che trasferiscono l'insediamento produttivo nella Regione Friuli Venezia Giulia, introducendo le seguenti novità:
- eliminazione del richiamo contenuto nell’articolo 7, comma 1, della L.R. 3/2015 alla lettera d) di cui all’articolo 3, comma 1, e all’articolo 45, comma 1, del D.lgs. 446/1997, per effetto della soppressione delle stesse disposizioni da parte del legislatore nazionale, che ha espressamente escluso i soggetti che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi-T.U.I.R.) dall’ambito di applicazione del tributo IRAP;
- previsione di nuove misure di riduzione per i soggetti passivi IRAP di nuova costituzione o che trasferiscono l’insediamento produttivo nel territorio regionale, cui è consentita l’a pplicazione, al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale, di un’aliquota IRAP ridotta a zero per i primi tre anni e ridotta del 2,9 per cento per il quarto e quinto anno, a decorrere da quello di costituzione o di trasferimento dell’insediamento produttivo nel territorio regionale;
- accesso alle nuove misure di riduzione anche per i soggetti passivi già costituiti o che hanno trasferito l’insediamento produttivo nel territorio regionale a decorrere dall’1 gennaio 2015, con aliquote differenziate rispettivamente fino al raggiungimento del triennio e del quinquennio previsti dalle nuove disposizioni.

Il legislatore ha altresì stabilito che in sede di determinazione dell’Acconto dovuto ai fini dell’IRAP per il periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2019, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando all'aliquota la nuova misura agevolativa.

Ulteriori approfondimenti al riguardo sono disponibili al seguente link: 

Si rammenta che, sino al periodo di imposta 2018 compreso, la misura agevolativa in parola era sottoposta alla disciplina previgente, di cui all’originario articolo 7 della L.R. 20 febbraio 2015, n. 3, ai sensi del quale ai soggetti passivi delle categorie sopra richiamate (che comprendeva ancora i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui alla lettera d) dell’a rticolo 3, comma 1, e all’articolo 45, comma 1, del D.lgs. 446/1997, richiamo divenuto però nel frattempo irrilevante dopo la soppressione della stessa da parte del legislatore statale nel 2015) che fossero di nuova costituzione o che trasferissero l’insediamento produttivo nella Regione Friuli Venezia Giulia, si applicava, al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale, una riduzione dell’aliquota IRAP pari all’1 per cento per la durata di cinque periodi di imposta, a decorrere da quello di costituzione o di trasferimento dell’insediamento produttivo nel territorio regionale.
Si precisa che, anche dopo le modifiche apportate, la misura agevolativa rimane soggetta alla normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Si rappresenta al riguardo che, in forza delle modifiche apportate dall’articolo 9 della L.R. 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione), che ha introdotto il comma 4 bis all’articolo 7 della L.R. 3/2015, il rinvio ai regolamenti comunitari in materia di aiuti “de minimis” si intende altresì riferito ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti medesimi. È pertanto alla disciplina prevista da quest’ultimi come risultanti tempo per tempo vigenti, che occorre fare riferimento in sede di applicazione della misura agevolativa in parola, e ciò anche in relazione all’individuazione del periodo di riferimento per il cumulo degli aiuti in “de minimis” e delle soglie massime di aiuto.
Si segnala a tal proposito:
- l’emanazione del nuovo Regolanto (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 che sostituisce il Regolamento (UE) 18 dicembre 2013 n. 1407 - Aiuti "de minimis" generale, venuto a scadenza, che apporta modifiche sostanziali rispetto alla precedente disciplina, quali ad esempio l’aumento del massimale prescritto per gli aiuti “de minimis” previste dal medesimo Regolamento generale sino a 300 mila euro nel triennio di riferimento;
- l’emanazione del regolamento 316/2019 del 21 febbraio 2019, di modifica del regolamento 1408/2013 dedicato al settore dell’agricoltura, con cui, tra l’altro, è stato elevato il massimale previsto per il cumulo degli aiuti “de minimis” a 20 mila euro (oppure sino a 25 mila, ricorrendo talune circostanze ivi richiamate) e prorogata la durata sino al 31 dicembre 2027;
- l’emanazione del regolamento 2023/2391 del 4 ottobre 2023 modificativo del regolamento 717/2014 dedicato al settore della pesca e acquacoltura, che ha previsto, tra l’altro, l’elevazione del massimale previsto per il cumulo degli aiuti “de minimis” a 40 mila euro e prorogata la durata sino al 31 dicembre 2029.

Si richiama l’attenzione sulle cause di preclusione per l’accesso alle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 5, comma 6, L.R. 2014, n.1, dettagliate nel sottostante Avviso, alla cui lettura si rimanda:

Al contempo si rammenta che in ragione delle modifiche introdotte con L.R. 26/2017, all’articolo 2, comma 7, della L.R. 2/2006, è consentita la cumulabilità tra la presente agevolazione e la riduzione dell’aliquota IRAP prevista dall’articolo 8 bis, comma 2, della L.R. 1/2014 per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati che dismettono volontariamente tutti gli apparecchi per il gioco lecito.

Nel caso ci si avvalga di tale facoltà, si rimanda alla lettura di cui al seguente Avviso riguardo alle modalità di compilazione del modello di Dichiarazione IRAP:

ATTENZIONE

Per quanto concerne la verifica del massimale relativo agli aiuti “de minimis”, rispetto al divieto di cumulo degli aiuti “de minimis” oltre le soglie comunitarie prestabilite, si rappresenta che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, opera la nuova disciplina prevista dal Decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2015, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (operativo dal 12 agosto 2017), di cui si richiamano in particolare le disposizioni contenute negli articoli 10 e 14.
Nello specifico:
- l’articolo 10 del richiamato D.M. 115/2017 ha introdotto per gli aiuti fiscali (in quanto aiuti non subordinati all’adozione di provvedimenti di concessione) una nuova disciplina riguardo le modalità di calcolo del triennio, ai fini della verifica del rispetto del divieto di cumulo: nel dettaglio, la norma dispone che, esclusivamente ai fini del calcolo del cumulo nel triennio, gli stessi si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati, precisando che per il calcolo del cumulo degli aiuti medesimi il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale.
A tale adempimento deve provvedere - nel caso specifico - l'Agenzia delle entrate, con la precisazione che “l'impossibilità di registrazione dell'aiuto per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, determina l'illegittimità della fruizione”.
Tale regime opera relativamente agli aiuti fiscali i cui presupposti per la fruizione si sono verificati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017;
- l’articolo 14 stabilisce, invece, il permanere dell’obbligo di acquisizione della dichiarazione sostituiva di atto notorio ai fini del controllo del massimale degli aiuti “de minimis” solo sino al 1° luglio 2020. Dopo tale data, è previsto che il controllo del massimale avvenga esclusivamente attraverso la consultazione del Registro medesimo (art.14, comma 6), ove gli aiuti fiscali in parola verranno registrati ad opera dell’Agenzia delle Entrate - come detto, nell’esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati (art.10, comma 1) – che ne trarrà le informazioni dalle apposite sezioni o prospetti dedicati agli Aiuti di Stato, la cui compilazione è stata introdotta nei Modelli delle Dichiarazioni fiscali a decorrere dalle Dichiarazioni 2019 per l’esercizio 2018.

Pertanto, stante il vigente quadro normativo, il sistema informatico per l’invio telematico delle dichiarazioni “de minimis” relative alle riduzioni di aliquota IRAP è rimasto operativo solo con riferimento ai periodi di imposta precedenti e sino al periodo di imposta 2018 compreso.
Si segnala al riguardo che proprio tale contesto normativo, che ha introdotto regole non omogenee per uno degli esercizi interessati dal triennio di passaggio fra i due regimi (il 2018 rispetto ai due precedenti), aveva imposto la sospensione dell’applicativo informatico, in attesa di conoscere l’esito dell’istanza di consulenza giuridica che l’Amministrazione regionale ha ritenuto di formulare nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, al fine di pervenire a una corretta interpretazione delle nuove disposizioni, cui sarebbe conseguito l’adeguamento dell’a pplicativo informatico stesso, ma esclusivamente con riferimento al periodo di imposta 2018.

A decorrere dal 1° luglio 2020 con riferimento al periodo di imposta 2019 tale adempimento non è più richiesto.

Si rappresenta che in ragione del mutato quadro normativo regionale e nazionale di riferimento di cui sopra, l’originario Regolamento, di cui al D.P.Reg. 24 giugno 2015 n. 124/Pres., recante i criteri e modalità per beneficiare dell'agevolazione in parola, è stato modificato e integrato allo scopo:
- di coordinarne i contenuti con la mutata disciplina imposta in materia di aiuti fiscali in “ de minimis” dal Decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (operativo dal 12 agosto 2017) e il conseguente avvio del Registro medesimo;
- di recepire la modifica apportata dall’articolo 9 della L.R. 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione) all’articolo 7 della L.R. 2/2006, con l’i ntroduzione del comma 4 bis, che ha previsto un rinvio dinamico ai regolamenti comunitari in materia di aiuti “de minimis” tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti medesimi ivi richiamati.

 Al riguardo si richiama altresì l’attenzione sul concetto di impresa unica - rilevante ai fini del rispetto del divieto di cumulo degli aiuti “ de minimis” - come definito dall’articolo 2, paragrafo 2 di ciascuno dei regolamenti comunitari citati.

Nello specifico, per impresa unica si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’u ltima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Per impresa singola si intende l’impresa per la quale non sussistono le condizioni per essere definita impresa unica.

Accesso al servizio di invio telematico

Con l’entrata a regime della nuova disciplina prevista dall’articolo 10 Decreto Ministeriale 115/2017, recante il Regolamento per il funzionamento del Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), a decorrere dal periodo di imposta 2018 operano le nuove regole per il calcolo del cumulo della soglia massima di aiuti de minimis sotto forma di “aiuti fiscali” nel triennio di riferimento e al contempo, decorrere dal 1° luglio 2020, ai sensi del successivo articolo 14 del richiamato decreto, l’obbligo di acquisizione della dichiarazione sostituiva di atto notorio riguardo al rispetto di tale obbligo, è venuto meno, facendo fede in tal senso il suddetto Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA).

Ne consegue che a decorrere dagli aiuti fiscali fruiti con riferimento al periodo di imposta 2019 non è più necessario procedere all’invio telematico della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante gli aiuti concessi nel triennio di riferimento.

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