Versamento IRAP periodo di imposta 2022 solo in sede di saldo

 Legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 (Misure finanziarie multisettoriali), articolo 11, comma 1 e ss.: versamento IRAP per il periodo di imposta 2022 solo in sede di saldo senza versamento della seconda rata di acconto 2022.

In ragione di quanto disposto dalla Legge regionale 15/2022, articolo 11, comma 1 e ss., i soggetti passivi IRAP, fatta eccezione per le Amministrazioni pubbliche che determinano la base imponibile con il metodo retributivo, hanno facoltà di procedere al versamento dell’IRAP dovuta per il periodo di imposta 2022 solo in sede di saldo, astenendosi in tal caso dal versamento della seconda rata dell’acconto per il periodo di imposta 2022.

Un tanto in quanto il legislatore regionale ha stabilito che, relativamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, l’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), limitatamente al valore della produzione netta realizzato sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, può essere versata dai suddetti soggetti passivi solo in sede di saldo. Pertanto tale modalità non costituisce un obbligo per i soggetti IRAP di cui al richiamato articolo 11, comma 1, i quali possono, dunque, scegliere di non avvalersi di tale facoltà e conseguentemente procedere al versamento della seconda rata dell’acconto per il periodo di imposta 2022.

In conformità con quanto previsto dal comma 2 del richiamato articolo 11 della L.R. 15/2022, non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

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Versamento IRAP periodo di imposta 2020 solo in sede di saldo

Legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali), articolo 11, comma 3 e seguenti: versamento IRAP per il periodo di imposta 2020 solo in sede di saldo senza versamento della seconda rata di acconto 2020.

In ragione di quanto disposto dalla Legge regionale 22/2020, articolo 11, comma 3 e seguenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), i soggetti passivi IRAP, diversi dalle Amministrazioni pubbliche che determinano la base imponibile con il metodo retributivo, non debbono procedere al versamento della seconda rata dell'acconto IRAP per il periodo d'imposta 2020.

Un tanto in quanto il legislatore regionale ha stabilito che, relativamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) è versata dai suddetti soggetti passivi solo in sede di saldo, limitatamente al valore della produzione netta realizzato sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

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IRAP

L'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) è stata istituita dal Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recepito con la L.R. 4/2000.  La Regione può variare l'aliquota dell'Imposta entro i limiti stabiliti dalla legge statale.

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Accesso al servizio di invio telematico

Con l’entrata a regime della nuova disciplina prevista dall’articolo 10 Decreto Ministeriale 115/2017, recante il Regolamento per il funzionamento del Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), a decorrere dal periodo di imposta 2018 operano le nuove regole per il calcolo del cumulo della soglia massima di aiuti de minimis sotto forma di “aiuti fiscali” nel triennio di riferimento e al contempo, decorrere dal 1° luglio 2020, ai sensi del successivo articolo 14 del richiamato decreto, l’obbligo di acquisizione della dichiarazione sostituiva di atto notorio riguardo al rispetto di tale obbligo, è venuto meno, facendo fede in tal senso il suddetto Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA).

Ne consegue che a decorrere dagli aiuti fiscali fruiti con riferimento al periodo di imposta 2019 non è più necessario procedere all’invio telematico della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante gli aiuti concessi nel triennio di riferimento.

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IRPEF: addizionale regionale

L'addizionale regionale all'IRPEF/Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche è stata istituita con l’articolo 50 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e si determina applicando l'aliquota fissata dalla Regione in cui il contribuente ha la residenza al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

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Imposta Regionale di Trascrizione (I.R.T.)

Dal 1° gennaio 2017 è attribuita alla Regione l’imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), unitamente alle relative entrate.

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Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell'Ambiente (TEFA)

Dal 1° gennaio 2017 è attribuito alla Regione il Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell'Ambiente (TEFA) e alla Regione è versato il relativo gettito.

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Altre tasse e tributi

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