contenuti
Il sistema del libro fondiario o, più semplicemente, tavolare è un sistema di pubblicità
immobiliare a base reale, attualmente in vigore in alcune zone della nostra Regione che
corrispondono ai territori ex austriaci, annessi all’Italia dopo la Prima Guerra Mondiale (l’intera
provincia di Trieste e di Gorizia e parte della provincia di Udine).
Il Legislatore italiano, con R.D. 4 novembre 1928 n.2325, ha previsto, infatti, che nelle
nuove province fosse conservato il sistema pubblicitario di impianto austriaco preesistente.
Successivamente, con R.D. 29 marzo 1929 n.499, la legge tavolare austriaca già estesa a tutto
l’impero, è stata recepita nella traduzione italiana, nel nuovo testo allegato al regio decreto
Alla disciplina di diritto statale si è aggiunta quella regionale, in quanto alla Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia è riservata, ai sensi dell’art.4 dello Statuto speciale, la potestà
legislativa primaria in materia di impianto e di tenuta dei libri fondiari.
In tal modo il Legislatore ha mantenuto nell’ordinamento italiano un doppio sistema di
pubblicità immobiliare, affiancando al sistema della trascrizione, di derivazione francese,
organizzato su base personale, quello tavolare di impianto germanico, nel quale il criterio
ordinante è a base reale.
Il fulcro del sistema tavolare è costituito dalla res (dal latino, cosa), cioè dal bene
immobile che forma oggetto di un diritto reale e non dalla persona che ne è titolare. Ciò consente
all’utente l’immediata percezione della condizione giuridica dell’immobile e delle vicende
circolatorie che, nel corso del tempo, lo hanno interessato.
Il sistema tavolare si differenza, inoltre, da quello della trascrizione, perché è imperniato
sul cd. principio di iscrizione che caratterizza l’intavolazione di diritti reali sulla base di
atti tra vivi. In deroga al principio consensualistico di cui all’art.1376 c.c., nel sistema
tavolare il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobili non si acquistano,
infatti, per atto tra vivi se non con l’intavolazione del diritto nelle pubbliche tavole.
Altro principio cardine del sistema tavolare è quello della pubblica fede delle risultanze
tavolari, il cui contenuto e la cui conoscenza sono tendenzialmente opponibili alla collettività.
Il principio di pubblica fede si concretizza in diversi piani.
Da un lato si manifesta nella presunzione di proprietà in capo a chi è tavolarmente iscritto
come proprietario del bene immobile (art.6 RD); dall’altro si sostanzia nella presunzione di
conoscenza in capo all’acquirente di un immobile degli oneri e dei diritti reali che gravano la
cosa venduta, come se tali aggravi fossero dichiarati nel contratto (art.9 RD). Da ultimo, il
principio della pubblica fede trova espressione nell’art.5 RD, il quale fa salvi i diritti iscritti
acquistati dai terzi sulla fede del libro fondario.
Mediante la libera consultazione presso gli uffici tavolari, l’utente può prendere visione
sia del libro maestro in essi conservato che dei documenti che hanno per oggetto un determinato
bene immobile.
Al principio di pubblica fede va collegata anche la regola espressa nel brocardo prior in
tempore, potior in iure. Analogamente a quanto accade anche nel sistema della trascrizione, il
sistema di pubblicità immobiliare fa prevalere, infatti, tra più contendenti, l’acquirente che per
primo domanda la pubblicità immobiliare del suo acquisto.
Da ultimo, il sistema di pubblicità tavolare è permeato dal principio di legalità, che si
sostanzia nella garanzia del controllo da parte del giudice tavolare e nella natura
giurisdizionale, seppur volontaria, del procedimento.
A ciascun ufficio tavolare è, infatti, preposto un giudice monocratico delegato dal
Presidente del Tribunale.
Il procedimento in affari tavolari origina da un ricorso giurisdizionale (del quale ha tutte
le caratteristiche), si svolge secondo le formalità dei procedimenti camerali di giurisdizione
volontaria (seppur con i necessari previsti temperamenti), culmina in un decreto irrevocabile
emesso dal giudice tavolare o dal conservatore delegato ai sensi dell’art. 95 bis della legge
tavolare che è eventualmente impugnabile solo col mezzo del reclamo al Tribunale in composizione
collegiale.
Da ultimo, non va dimenticato che un sistema di pubblicità immobiliare a base reale
presuppone uno stretto collegamento con il Catasto (oggi Agenzia delle Entrate) che censisce ed
identifica, con finalità prettamente fiscali, quegli stessi beni immobili sui quali poggia il
sistema di pubblicità immobiliare.