Il Libro fondiario (art. 1 della Legge Tavolare) si compone del libro maestro (cd. tomo tavolare) e della collezione dei documenti (raccolta di titoli e documenti sui quali si fonda l'iscrizione).
Fanno parte, inoltre, del Libro fondiario i libri ferroviari (L. 19.5.1874 B.L.I. n . 70) nei quali si iscrivono tutti i terreni appartenenti ad una impresa ferroviaria.
Il libro montanistico - nel quale vengono iscritte tutte le concessioni minerarie e i relativi diritti reali - pur non costituendo parte del libro fondiario - è sottoposto alle disposizioni di diritto che disciplinano gli immobili (R.D. 1443 del 29.7.1927).
Integrano il libro maestro alcuni registri che hanno funzione di ausilio alla consultazione, nonché le mappe.
Il registro reale è l'elenco degli immobili censiti nei Comuni catastali in cui vige il sistema tavolare.
L' indice dei proprietari é l'elenco dei soggetti che figurano iscritti quali proprietari di immobili.
Il giornale per atti tavolari é il registro annuale nel quale vengono registrate, in stretto ordine cronologico, le domande tavolari presentate in ogni singolo Ufficio tavolare.
La mappa tavolare e/o catastale è il supporto tecnico atto ad identificare ed a rappresentare graficamente ogni singolo bene. Il valore probatorio delle mappe é comunque sussidiario, cioè limitato al caso di mancanza di altri elementi di prova (azione di regolamento di confini ai sensi dell'articolo 950 del codice civile).
L' art. 8 della Legge Tavolare prevede le seguenti tipologie di iscrizioni nei libri maestri:
1) intavolazioni concernenti i diritti reali immobiliari previsti all'art. 9 della Legge Tavolare (proprietà, servitù, diritti edificatori, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ipoteca, privilegi immobiliari ed oneri reali), immediatamente efficaci;
2) prenotazioni concernenti i diritti reali immobiliari che necessitano, tuttavia, di una successiva giustificazione documentale per poter produrre effetti. Ciò avviene per tutti quegli atti che non possiedono i requisiti di forma prescritti;
3) annotazioni: concernenti atti e fatti che, se non annotati, non sarebbero opponibili
ai terzi (pubblicità dichiarativa).
Il Libro fondiario è pubblico (articolo 7 della Legge Tavolare) ed è consultabile da chiunque.

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