Per la costruzione del Conto consolidato viene rilevato il complesso di enti e organismi di diritto pubblico e di diritto privato che concorrono a formare il Settore Pubblico Allargato SPA , il quale è composto da:

- Pubblica Amministrazione (PA), coincidente con quella oggetto della contabilità pubblica italiana e costituita da enti che, in prevalenza, producono servizi non destinabili alla vendita;
- extra PA in cui sono inclusi soggetti sia a livello centrale sia a livello locale che sono sotto il controllo pubblico (imprese pubbliche) e che producono servizi di pubblica utilità. 

Il Settore Pubblico Allargato SPA è un insieme più ampio rispetto a quello di “ settore pubblico allargato” comunemente inteso perché vi vengono inclusi anche quei soggetti che, a prescindere dalla loro natura giuridica, erogano servizi di pubblica utilità e nei cui confronti è ancora riscontrabile un rilevante controllo diretto o indiretto, da parte di un ente pubblico.

Il criterio adottato per la definizione dei soggetti rilevabili non è un criterio giuridico - formale, ma un criterio di tipo sostanziale che mira ad estendere la rilevazione a tutti quegli organismi che a diverso titolo operano per il perseguimento dell'interesse pubblico.

L'universo di riferimento del progetto CPT è pertanto costituito da un articolato gruppo di soggetti, non necessariamente aventi natura giuridica pubblica, che concorrono o a definire le politiche pubbliche (enti di governo) o ad attuarle attraverso la gestione e la produzione di servizi pubblici. 

È particolarmente importante, quindi, l'individuazione delle imprese pubbliche partecipate dagli enti pubblici che rientrano nel Settore Pubblico Allargato e che avviene in base ai criteri adottati in ambito internazionale per la definizione degli standard contabili per gli Enti Pubblici,  International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) .

Secondo questi criteri si considera che un ente è sotto il controllo pubblico quando sussiste contemporaneamente almeno una condizione di potere e una condizione di beneficio tra quelle di seguito riportate.

Condizioni di potere:
- l'ente pubblico dispone, direttamente o indirettamente attraverso altre unità da esso controllate, della maggioranza del potere di voto dell'altra unità;
- l'ente pubblico può nominare o rimuovere la maggioranza dei membri dell'organismo che governa l'altra unità;
- l'ente pubblico detiene, o ha il potere di determinare, la maggioranza dei membri dell'organismo che governa l'altra unità.

Condizioni di beneficio:
- l'ente pubblico ha il potere di chiudere l'altra unità  e di ottenere un livello significativo dei benefici economici residui, o anche delle passività residue;
- l'ente pubblico ha il potere di decidere discrezionalmente la distribuzione di attività finanziarie dell'altra e può essere responsabile delle obbligazioni di quest'ultima.

L'IPSAS elenca anche alcuni indicatori che possono segnalare situazioni di controllo in mancanza di condizioni di potere o di beneficio chiaramente riconoscibili.

Indicatori di potere:
- l'ente pubblico ha potere di veto sul budget dell'altra unità;
- l'ente pubblico ha potere di veto o di modifica sulle decisioni del consiglio d'amministrazione, o di un altro organo equivalente;
- l'ente pubblico può intervenire sull'assunzione, rimozione o spostamento delle principali cariche direttive dell'altra entità;
- il mandato o un'eventuale limitazione dell'altra unità può essere definita per legge;
- sono presenti clausole di golden share.

Indicatori di beneficio:
- l'ente pubblico ha titolo per accedere, direttamente o indirettamente attraverso altre controllate, al patrimonio netto dell'altra unità;
- l'ente pubblico ha diritto a una quota significativa del patrimonio netto dell'altra unità in caso di liquidazione o altre forme di distribuzione dello stesso;
- l'ente pubblico può imporre all'altra unità di cooperare con esso al raggiungimento dei propri obbiettivi.

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