DI CHE SI TRATTA

L’articolo 97 della Costituzione prevede che, salvi i casi stabiliti dalla legge, di norma agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si acceda mediante concorso.

Le procedure di reclutamento del personale prendono avvio con la pubblicità di un  bando di concorso, che garantisca un adeguato accesso dall’esterno, e sono rivolte ad accertare la professionalità richiesta nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e oggettività definiti dall’articolo 35, comma 3, del D.Lgs. 165/2001.  

La selezione concorsuale si caratterizza per la valutazione comparativa dei candidati (sulla base di prove o di titoli) e per la compilazione finale di una graduatoria di merito e può essere preordinata all’assunzione di personale con contratto a tempo indeterminato quanto di personale con contratto di lavoro flessibile.  

Non concretano procedure concorsuali, invece, le assunzioni che, per legge, non sono basate su una logica di selettività, come le chiamate dirette, o le procedure di mera verifica di idoneità dei soggetti da assumere. 

I concorsi per l’accesso dall’esterno alle qualifiche del ruolo regionale sono  regolamentati dal Decreto del Presidente della Regione n. 143 del 2007, in attuazione dell’a rticolo 22 della LR n. 18/1996.  

Ai fini della progressione di carriera del personale regionale, nei bandi di concorso per l'accesso all'impiego regionale, l’amministrazione regionale può prevedere una riserva di posti per il personale medesimo non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso, fermi restando i requisiti richiesti in relazione alla categoria e al profilo professionale di accesso.

Dal luglio 2014, le procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato devono essere precedute dall’esperimento di una procedura di mobilità all'interno del comparto unico regionale, ferma restando la facoltà dell’amministrazione regionale di attivare anche procedimenti di mobilità intercompartimentale (articolo 4, comma 6, della LR 12/2014) .

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